§ 46.8.35C - Legge 23 dicembre 1970, n. 1094.
Estensione dell'equo indennizzo al personale militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:23/12/1970
Numero:1094


Sommario
Art. 1.      Al personale militare che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subìto una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge [...]
Art. 2.      L'equo indennizzo spettante ai militari è liquidato con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica e in conformità dell'annessa tabella.
Art. 3.      Per la concessione dell'equo indennizzo si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50 a 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, [...]
Art. 4.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1970.


§ 46.8.35C - Legge 23 dicembre 1970, n. 1094.

Estensione dell'equo indennizzo al personale militare.

(G.U. 12 gennaio 1971, n. 8)

 

     Art. 1.

     Al personale militare che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subìto una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, è concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.

     L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

 

          Art. 2.

     L'equo indennizzo spettante ai militari è liquidato con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica e in conformità dell'annessa tabella.

     L'equo indennizzo è ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età.

 

          Art. 3.

     Per la concessione dell'equo indennizzo si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50 a 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'invio degli atti al consiglio di amministrazione.

 

          Art. 4.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1970.

     All'onere annuo di lire 1.700 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1970 e 1971, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo

A) Categorie di menomazione cui alla Tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Ufficiali

Sottufficiali

Militari di truppa

1ª categoria

Massimo 2 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado massimo raggiungibile per il ruolo e la categoria di appartenenza (1)

Massimo 3,6 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado di maresciallo maggiore o equiparato

Massimo 4,65 volte l'importo dello stipendio o della paga iniziale del grado di sergente o per gli appartenenti ai corpi di polizia, del grado di appuntato o equiparato

 

Minimo 2 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado massimo raggiungibile per il ruolo e la categoria di appartenenza, diminuito del 4%

Minimo 3,6 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado di maresciallo maggiore o equiparato, diminuito del 4%

Minimo 4.65 volte l'importo dello stipendio o della paga iniziale del grado di sergente o, per gli appartenenti i corpi di polizia, del grado di appuntato o equiparato, diminuito del 4%.

2ª categoria

Massimo 95% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria

Massimo 95% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria

Massimo 95% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria

 

Minimo 95% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

Minimo 95% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

Minimo 95% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

3ª categoria

Massimo 78% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

Massimo 78% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

Massimo 78% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

 

Minimo 78% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

Minimo 78% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

Minimo 78% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

4ª categoria

Massimo 64% dell'importo massimo stabilito per la prima cateoria.

Massimo 64% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

Massimo 64% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

 

Minimo 64% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

Minimo 64% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

Minimo 64% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

5ª categoria

Massimo 47% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

Massimo 47% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

Massimo 47% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

 

Minimo 47% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

Minimo 47% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

Minimo 47% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

6ª categoria

Massimo 30% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

Massimo 30% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

Massimo 30% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

 

Minimo 30% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

Minimo 30% dell'importo minimo stabilito per la prima cate-goria.

Minimo 30% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

7ª categoria

Massimo 15% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

Massimo 15% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

Massimo 15% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

 

Minimo 15% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

Minimo 15% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

Minimo 15% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

8ª categoria

Massimo 9% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

Massimo 9% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

Massimo 9% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.

 

Minimo 9% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

Minimo 9% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

Minimo 9% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

B) Menomazione dell'integrità fisica di cui alla Tabella B allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Ufficiali

Sottufficiali

Militari di truppa

Per tutte le categorie previste.

Massimo - 3% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria

Massimo - 3% dell'importo massimo stabilito per la prima prima categoria

op"> Massimo - 3% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria

 

Minimo - 3% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria

Minimo - 3% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria

Minimo -3% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria