§ 46.3.62 - Legge 3 novembre 1963, n. 1543.
Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:03/11/1963
Numero:1543


Sommario
Art. 1.      Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma del carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e delle corrispondenti categorie [...]
Art. 2.      Nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il grado di maresciallo d'alloggio capo, o [...]
Art. 3.      Ai militari di truppa in appresso indicati dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed al [...]
Art. 4.      In caso di passaggio alla carriera di sottufficiale, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo [...]
Art. 5.  [2]
Art. 6.      I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonchè i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del [...]
Art. 7.      Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai marescialli di 1ª classe può essere attribuita la nomina a carica speciale. Il numero dei marescialli di 1ª classe carica speciale è stabilito [...]
Art. 8.      La nomina a maresciallo di 1ª classe carica speciale è attribuita a seguito di esito favorevole di un esame di idoneità
Art. 9.      L'esame di idoneità consiste in una prova scritta di cultura professionale ed in un esperimento della durata di un anno presso comandi od uffici di cui all'art. 7
Art. 10.      Per lo svolgimento degli esami e la composizione della Commissione giudicatrice si osservano le norme previste dalla legge 3 aprile 1958, n. 460
Art. 11.      La nomina a carica speciale è attribuita con decreto ministeriale agli idonei secondo l'ordine di graduatoria
Art. 12.      La nomina a carica speciale può essere revocata con decreto ministeriale per motivi disciplinari, previa contestazione degli addebiti e deliberazione della Commissione di avanzamento dei [...]
Art. 13.      I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono [...]
Art. 14.      Ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili [...]
Art. 15.      Le disposizioni di cui all'art. 6 si applicano anche a favore del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e dei rispettivi familiari
Art. 16.      I miglioramenti sul trattamento di quiescenza derivanti dall'applicazione dell'art. 6 saranno concessi progressivamente in tre esercizi finanziari successivi, in ragione di un terzo per anno, a [...]
Art. 17.      Salvo quanto disposto dall'art. 16, i miglioramenti economici derivanti dalla presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1964
Art. 18.      Alla copertura dell'onere di lire 12.131.368.220 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate [...]


§ 46.3.62 - Legge 3 novembre 1963, n. 1543. [1]

Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

(G.U. 30 novembre 1963, n. 311)

 

Capo I

NORME COMUNI AL PERSONALE DI TUTTI I CORPI DI POLIZIA

 

     Art. 1.

     Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma del carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e delle corrispondenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti in conformità alle tabelle A), B), C) e D) allegate alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, è conferito, nei limiti delle vacanze di organico, ai sottufficiali che rivestono il grado di maresciallo d'alloggio ordinario, o corrispondente, che abbiano compiuto almeno due anni di anzianità di grado e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento dell'Arma o del Corpo di appartenenza.

     Nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il grado di brigadiere è conferito ai vicebrigadieri, che abbiano due anni di anzianità di grado e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme di avanzamento dell'Arma o Corpo di appartenenza.

 

          Art. 3.

     Ai militari di truppa in appresso indicati dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato è attribuita la paga corrispondente ai seguenti coefficienti di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

     appuntato e gradi corrispondenti: 173;

     carabiniere in servizio continuativo e gradi corrispondenti e vigile permanente con almeno nove anni di servizio: 155;

     carabiniere in rafferma e gradi corrispondenti e vigile permanente con anzianità di servizio da tre anni a nove anni: 150;

     carabiniere in ferma volontaria e gradi corrispondenti e vigile permanente con meno di tre anni di servizio: 146;

     carabiniere ausiliario: 138;

     Alle guardie di pubblica sicurezza mantenute in servizio ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888, che abbiano compiuto nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza tre anni e nove anni di servizio, ivi compreso quello reso anteriormente alla stabilizzazione, è attribuito rispettivamente il coefficiente 150 e 155.

     La disposizione di cui al secondo comma si applica alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie forestali già appartenenti ai Corpi di polizia della Venezia Giulia al compimento dell'anzianità di tre anni e nove anni di servizio, per la cui determinazione è computato anche il servizio prestato nei Corpi suddetti anteriormente all'inquadramento nei ruoli separati e limitati di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

     Per i vigili permanenti provenienti dai volontari in servizio continuativo o temporaneo, agli effetti della determinazione dell'anzianità di cui al primo comma, è computabile anche il periodo di tempo trascorso nelle anzidette posizioni prima della nomina in ruolo.

 

          Art. 4.

     In caso di passaggio alla carriera di sottufficiale, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e alle corrispondenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

 

          Art. 5. [2]

     L'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è stabilita nelle seguenti misure:

 

 

Personale fruente di aggiunta di famiglia

Personale non fruente di aggiunta di famiglia

Maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispondenti

4.000

2.500

Brigadiere e vicebrigadiere

3.200

2.000

Appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti

2.500

1.600

Allievo carabiniere e gradi corrispondenti

- -

600

 

          Art. 6.

     I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonchè i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.

     La pensione è liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.

     Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento.

     Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificati dall'art. 3 della legge 11 luglio 1956, n. 734.

 

Capo II

NORME PARTICOLARI PER IL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

 

          Art. 7.

     Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai marescialli di 1ª classe può essere attribuita la nomina a carica speciale. Il numero dei marescialli di 1ª classe carica speciale è stabilito in un massimo di 200 unità, comprese nell'organico dei marescialli di 1ª classe.

     I marescialli di 1ª classe carica speciale sono impiegati quali: comandanti di sottosezioni di polizia stradale, comandanti di plotone presso le scuole di polizia, capi scrivani presso l'ispettorato del Corpo, le circoscrizioni territoriali, gli ispettorati di zona, i comandi di raggruppamento, i comandi dei compartimenti di polizia stradale; o sono destinati ad altri incarichi di particolare rilievo.

 

          Art. 8.

     La nomina a maresciallo di 1ª classe carica speciale è attribuita a seguito di esito favorevole di un esame di idoneità.

     Possono partecipare all'esame i marescialli di 1ª classe che abbiano un anno di grado e siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e dei seguenti altri requisiti:

     non aver superato il 50° anno di età;

     aver conseguito classifica di ottimo nell'ultimo quadriennio;

     non aver riportato punizione di rigore o altra più grave nei due anni precedenti la data del bando che indìce l'esame.

     Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame è demandato alla Commissione di avanzamento per i sottufficiali.

 

          Art. 9.

     L'esame di idoneità consiste in una prova scritta di cultura professionale ed in un esperimento della durata di un anno presso comandi od uffici di cui all'art. 7.

     Sono ammessi all'esperimento i marescialli di 1ª classe che abbiano superata la prova scritta con una votazione non inferiore ai 30/50.

 

          Art. 10.

     Per lo svolgimento degli esami e la composizione della Commissione giudicatrice si osservano le norme previste dalla legge 3 aprile 1958, n. 460.

     Il giudizio sull'esito dell'esperimento viene espresso, sulla base dei rapporti dei comandi competenti, dalla Commissione di avanzamento dei sottufficiali mediante l'attribuzione di un punteggio fino a 50/50.

     L'esperimento s'intende superato con la votazione di almeno 30/50.

     La graduatoria finale degli idonei viene formata dalla Commissione di cui al secondo comma, sommando il voto conseguito nella prova scritta a quello conseguito nell'esperimento.

 

          Art. 11.

     La nomina a carica speciale è attribuita con decreto ministeriale agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

 

          Art. 12.

     La nomina a carica speciale può essere revocata con decreto ministeriale per motivi disciplinari, previa contestazione degli addebiti e deliberazione della Commissione di avanzamento dei sottufficiali, su proposta del comandante di Corpo e, per i sottufficiali addetti ai raggruppamenti, in base a rapporto del questore.

     Il maresciallo di 1ª classe colpito dal provvedimento di cui al comma precedente non può più conseguire la nomina a carica speciale.

 

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 13.

     I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di maresciallo di alloggio ordinario, o corrispondente, e i sottufficiali dell'Arma e dei Corpi predetti che conseguiranno il grado stesso entro cinque anni dalla data summenzionata, possono conseguire la promozione al grado superiore al compimento della prescritta anzianità, anche in soprannumero.

     In corrispondenza delle eccedenze organiche risultanti nel grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, dall'attuazione degli organici stabiliti dalle annesse tabelle A), B) e C) e dall'applicazione del comma precedente saranno lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico del grado di maresciallo d'alloggio ordinario, o corrispondente.

     All'assorbimento delle suddette eccedenze si farà luogo utilizzando un terzo delle vacanze che si verificheranno nel grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, successivamente alla scadenza dell'efficacia delle disposizioni del primo comma.

 

          Art. 14.

     Ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di vicebrigadiere, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751, ai fini dell'eventuale attribuzione, nell'attuale posizione, dell'assegno personale utile a pensione, previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pari alla differenza fra lo stipendio in atto percepito e quello che sarebbe spettato nel grado di provenienza ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

 

          Art. 15.

     Le disposizioni di cui all'art. 6 si applicano anche a favore del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e dei rispettivi familiari.

 

          Art. 16.

     I miglioramenti sul trattamento di quiescenza derivanti dall'applicazione dell'art. 6 saranno concessi progressivamente in tre esercizi finanziari successivi, in ragione di un terzo per anno, a partire dal 1° luglio 1963.

 

          Art. 17.

     Salvo quanto disposto dall'art. 16, i miglioramenti economici derivanti dalla presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1964.

 

          Art. 18.

     Alla copertura dell'onere di lire 12.131.368.220 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo recante modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabelle - (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, escluso l'art. 6.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 31 maggio 1975, n. 204.