§ 46.9.57 - Legge 3 aprile 1958, n. 460.
Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:03/04/1958
Numero:460


Sommario
Art. 1.      Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado
Art. 2.      Il sottufficiale, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito
Art. 3.      Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni curando, in conformità alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto [...]
Art. 4.      I sottufficiali si distinguono in
Art. 5.      I sottufficiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attività di servizio
Art. 6.      Il grado è conferito secondo le norme sul reclutamento e avanzamento
Art. 7.      L'anzianità di grado è assoluta e relativa
Art. 8.      Il sottufficiale in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni
Art. 9.      Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle [...]
Art. 10.      L'anzianità assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione
Art. 11.      Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del [...]
Art. 12.      I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità in ruoli distinti
Art. 13.      Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo
Art. 14.      Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni
Art. 15.      Il sottufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica a servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, specialità od [...]
Art. 16.      Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause
Art. 17.      L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi [...]
Art. 18.      Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purchè idoneo al servizio incondizionato
Art. 19.      Al sottufficiale in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio
Art. 20.      La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale
Art. 21.      Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare [...]
Art. 22.      La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici
Art. 23.      Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per [...]
Art. 24.      Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo
Art. 25.      Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause
Art. 26.      Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato dalla tabella annessa alla presente legge
Art. 27.      Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dall'articolo precedente
Art. 28.      Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o [...]
Art. 29.      Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra ed abbia [...]
Art. 30.      Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, [...]
Art. 31.      Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, [...]
Art. 32.      Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato dal servizio permanente ed è [...]
Art. 33.      Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al normale [...]
Art. 34.      Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente
Art. 35.      Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cessa dal servizio [...]
Art. 36.      Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi [...]
Art. 37.      Il sottufficiale in ferma volontaria o rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per il periodo di tempo determinato
Art. 38.      Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali
Art. 39.      Il sottufficiale cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause
Art. 40.      Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'art. 39, eccettuata [...]
Art. 41.      Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle [...]
Art. 42.      Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio in conformità a quanto previsto dalle apposite [...]
Art. 43.      I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge
Art. 44.      Il sottufficiale in congedo può trovarsi
Art. 45.      Il sottufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto [...]
Art. 46.      Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso nei casi previsti dalla presente legge
Art. 47.      Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali
Art. 48.      La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente sono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente [...]
Art. 49.      Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze
Art. 50.      Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età
Art. 51.      La categoria di complemento comprende i sottufficiali che, cessati dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una dello cause previste [...]
Art. 52.      Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età di anni 55
Art. 53.      Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età
Art. 54.      Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio
Art. 55.      In ruolo d'onore sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano riconosciuti [...]
Art. 56.      Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, [...]
Art. 57.      Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste rispettivamente, dall'art. 25, lettere [...]
Art. 58.      Il grado si perde per una delle seguenti cause
Art. 59.      La perdita del grado è disposta con decreto Ministeriale
Art. 60.      Può essere reintegrato nel grado
Art. 61.      Le sanzioni disciplinari di stato sono
Art. 62.      L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate nell'articolo 61, è effettuato mediante [...]
Art. 63.      L'inchiesta formale è disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Può essere disposta anche dal [...]
Art. 64.      L'autorità che ha disposto l'inchiesta formale qualora, in base alle risultanze di essa, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate [...]
Art. 65.      Per i giudizi a carico dei sottufficiali è competente la Commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di provincia ai sensi dell'art. 7 della legge 29 marzo [...]
Art. 66.      Non possono far parte della Commissione di disciplina
Art. 67.      Il sottufficiale deferito alla Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della commissione
Art. 68.      La Commissione di disciplina è convocata dal presidente
Art. 69.      Il sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale in servizio del Corpo dello guardie di pubblica sicurezza difensore, da lui scelto o designato dal presidente della [...]
Art. 70.      La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale [...]
Art. 71.      Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore
Art. 72.      In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo [...]
Art. 73.      Agli effetti della presente legge, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica
Art. 74.      In tempo di guerra, nel caso di sottufficiale inquadrato in unità di altra Forza armata, il comandante di tale unità dispone l'inchiesta formale, adotta le decisioni [...]
Art. 75.      Per il conferimento del grado di vicebrigadiere e per l'avanzamento ai gradi superiori è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere intellettuali, [...]
Art. 76.  [4]
Art. 77.      Il concorso e l'esame d'idoneità di cui all'art. 76 sono indetti con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Corpo
Art. 78.      Per partecipare al concorso di cui all'art. 76 gli appuntati e le guardie debbono avere prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel Corpo e non aver superato il [...]
Art. 79.      Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacità professionale, diligenza e buona condotta, avere riportato, nel biennio [...]
Art. 80.  [6]
Art. 81.      I vincitori del concorso di cui ali'art. 80 sono ammessi a frequentare, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla media [...]
Art. 82.      Il corso allievi sottufficiali, a carattere strettamente professionale, ha la durata di un anno
Art. 83.      Al termine del corso, gli allievi debbono sostenere un esame finale, costituito da due prove scritte ed una orale. Possono, a domanda, essere ammessi a sostenere prove [...]
Art. 84.      Il giudizio sugli esami finali e la formazione della graduatoria definitiva ai fini del conferimento del grado di vicebrigadiere sono demandati ad una commissione [...]
Art. 85.      Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da [...]
Art. 86.      Gli allievi risultati idonei negli' esami finali di cui agli articoli 83 e 85 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria è comunicata al Ministero
Art. 87.      All'esame di idoneità per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno cinque [...]
Art. 88.  [11]
Art. 88 bis.  [12]
Art. 89.  [13]
Art. 90.      L'avanzamento al grado di brigadiere ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità, seguendo l'ordine di ruolo
Art. 91.  [15]
Art. 92.      Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3ª classe possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianità di grado in possesso dei [...]
Art. 93.  [17]
Art. 94.  [18]
Art. 94 bis.  [19]
Art. 95.  [20]
Art. 96.      L'avanzamento al grado di maresciallo di 2ª classe ha luogo ad anzianità, seguendo l'ordine di ruolo. All'avanzamento sono ammessi i marescialli di 3ª classe con almeno [...]
Art. 97.  [22]
Art. 98.      Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 1ª classe possono partecipare i marescialli di 2ª classe con almeno tre anni di anzianità di grado in [...]
Art. 99.  [24]
Art. 100.  [25]
Art. 100 bis.  [26]
Art. 101.  [27]
Art. 102.      I sottufficiali delle categorie di complemento o della riserva possono conseguire avanzamento, nella categoria di appartenenza, qualora siano richiamati in servizio
Art. 103.      Il sottufficiale in congedo, per essere valutato per l'avanzamento, deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'avanzamento dei sottufficiali in [...]
Art. 104.      L'avanzamento per merito straordinario può avere luogo, per una sola volta, nei riguardi degli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3ª e di 2ª classe, [...]
Art. 105.      La proposta di avanzamento per merito straordinario formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal prefetto della Provincia in cui sono avvenuti, su [...]
Art. 106.      In tempo di guerra può essere conferita la promozione per merito di guerra agli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3ª e 2ª classe i quali, in [...]
Art. 107.      In tempo di guerra l'avanzamento ai gradi di maresciallo di 3ª classe e di 1ª classe ha luogo a scelta per tutti i posti disponibili, con l'osservanza delle disposizioni [...]
Art. 108.      Il militare prigioniero di guerra non può conseguire avanzamento durante la prigionia
Art. 109.      Sono sospesi il conferimento del grado di vicebrigadiere e la promozione ai gradi superiori di coloro che siano imputati in un procedimento penale per delitto non [...]
Art. 110.      Al militare, nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione precauzionale [...]
Art. 111.      Il capo della polizia, di propria iniziativa o su proposta del tenente generale ispettore, qualora ritenga che un militare dichiarato idoneo per il conferimento del [...]
Art. 112.      La Commissione di avanzamento è nominata con decreto del Ministro all'inizio di ogni anno, ed è costituita come segue
Art. 113.  [29]
Art. 114.      Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da brigadiere a [...]
Art. 115.      I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che, alla data [...]
Art. 116.      I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data [...]
Art. 117.      Fino a quando non sarà provveduto con apposite norme e salvo quanto previsto dai commi secondo e terzo ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza [...]
Art. 118.      Ai sottufficiali di grado superiore a vicebrigadiere che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio in rafferma con [...]
Art. 119.      I sottufficiali, che assumano la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente ai sensi dell'art. 114, ed i quali, alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 120.      Ai concorsi e agli scrutini in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme in vigore anteriormente alla data predetta
Art. 121.      Per i procedimenti disciplinari iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta, [...]
Art. 122.      I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 13° e non superato il 15° anno di servizio nel Corpo possono, entro sei mesi [...]
Art. 123.      Sono abrogate le disposizioni concernenti i sottufficiali contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvate con regio decreto 30 novembre [...]
Art. 124.      Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-1958, per lire 30.000.000 [...]


§ 46.9.57 - Legge 3 aprile 1958, n. 460.

Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 8 maggio 1958, n. 111, S.O.)

 

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

     Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

 

          Art. 2.

     Il sottufficiale, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.

     Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

 

          Art. 3.

     Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni curando, in conformità alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignità del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

 

          Art. 4.

     I sottufficiali si distinguono in:

     a) sottufficiali in servizio permanente;

     b) sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;

     c) sottufficiali in congedo;

     d) sottufficiali in congedo assoluto.

     I sottufficiali in servizio permanente hanno grado di maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe e di brigadiere.

     I sottufficiali in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vice brigadiere.

     I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali della riserva e sottufficiali di complemento.

 

          Art. 5.

     I sottufficiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attività di servizio.

     Il sottufficiale non può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti allo stato di sottufficiale.

 

          Art. 6.

     Il grado è conferito secondo le norme sul reclutamento e avanzamento.

     Il provvedimento relativo è adottato con decreto Ministeriale.

 

          Art. 7.

     L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

     Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

     Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

     L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.

     Nei trasferimenti da ruolo a ruolo il sottufficiale conserva l'anzianità acquisita prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalla legge.

     A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggiore servizio effettivo da sottufficiale.

 

          Art. 8.

     Il sottufficiale in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni:

     1) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale;

     2) sospensione dell'impiego per motivi disciplinari;

     3) aspettativa per motivi privati;

     4) aspettativa per infermità non proveniente da cause di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

 

          Art. 9.

     Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.

 

          Art. 10.

     L'anzianità assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.

 

          Art. 11.

     Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

          Art. 12.

     I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità in ruoli distinti.

 

Titolo II

 

SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 13.

     Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.

     Il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

 

          Art. 14.

     Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

     servizio effettivo;

     aspettativa;

     sospensione dall'impiego.

 

Capo II

 

SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO

 

          Art. 15.

     Il sottufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica a servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, specialità od uffici.

 

          Art. 16.

     Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

     a) prigionia di guerra;

     b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;

     c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio:

     d) motivi privati.

     La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

     L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento e non ancora fruiti.

     L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale.

     La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.

     L'aspettativa è disposta con decreto Ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

 

          Art. 17.

     L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

     Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

     Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

 

          Art. 18.

     Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purchè idoneo al servizio incondizionato.

     Il sottufficiale in aspettativa per infermità, il quale debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami ai fini dell'avanzamento, è sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio.

     Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda è richiamato in servizio.

 

          Art. 19.

     Al sottufficiale in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

     Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

     Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio, nè altro assegno.

     Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

 

          Art. 20.

     La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.

     La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.

     Salvo quanto previsto dall'art. 21, comma secondo, la sospensione dall'impiego è disposta con decreto Ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata, e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

 

          Art. 21.

     Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

     Tale provvedimento deve essere immediatamente adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura e che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva; in tal caso la sospensione è disposta con decreto del prefetto.

     Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.

     Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

 

          Art. 22.

     La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.

 

          Art. 23.

     Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

 

          Art. 24.

     Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

     Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.

 

Capo III

 

CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE

 

          Art. 25.

     Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

     a) età;

     b) infermità;

     c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento:

     d) domanda;

     e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;

     f) nomina all'impiego civile;

     g) perdita del grado.

     Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto Ministeriale.

 

          Art. 26.

     Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato dalla tabella annessa alla presente legge.

     Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva.

 

          Art. 27.

     Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dall'articolo precedente:

     a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

     b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

     c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue un'indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

 

          Art. 28.

     Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

     Se trattasi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

     Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 27, a seconda della durata del servizio.

     Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

 

          Art. 29.

     Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra ed abbia conseguita una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

     Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, nemmeno con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescienza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

     Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegue o abbia conseguita la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

 

          Art. 30.

     Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguita una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

     Il sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

     Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

     Al sottufficiale, che per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

 

          Art. 31.

     Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

maresciallo di 1ª classe L. 120.000

maresciallo di 2ª classe L. 100.000

maresciallo di 3ª classe L. 85.000

brigadiere L. 60.000.

     L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione del servizio e compete fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

     L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo o secondo comma dell'art. 29 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dall'art. 29 l'indennità è ragguagliata, a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però in alcun caso superare tale somma.

 

          Art. 32.

     Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

     E' del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.

     La dispensa dal servizio è disposta con decreto del Ministro previo parere della Commissione di avanzamento, su proposta formulata al prefetto in base a rapporto del Comandante di corpo, nonchè in base a rapporto del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di zona di frontiera ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali o alle predette specialità.

     Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 27, a seconda della durata del servizio [1] .

     Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

 

          Art. 33.

     Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.

     Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può ugualmente cessare, a domanda, dal servizio e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione [2] .

     Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

     Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.

     L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

 

          Art. 34.

     Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.

     Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 27.

     Il sottufficiale è collocato nella riserva se ha raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso art. 27; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

     L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

 

          Art. 35.

     Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

 

          Art. 36.

     Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

     Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio della Commissione provinciale di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

 

Titolo III

 

SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O RAFFERMA

 

          Art. 37.

     Il sottufficiale in ferma volontaria o rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per il periodo di tempo determinato.

     La durata della ferma volontaria e della rafferma è stabilita dalle vigenti disposizioni.

     Non può, in ogni caso, essere concessa rafferma per un periodo di tempo che comporti la permanenza in servizio del sottufficiale oltre il limite di età indicato nella tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 38.

     Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.

     La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto applicabili.

 

          Art. 39.

     Il sottufficiale cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

     a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

     b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;

     c) motivi disciplinari;

     d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

     e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

     f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;

     g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;

     h) nomina all'impiego civile;

     i) perdita del grado.

     Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è, in ogni caso, adottato dal Ministro; previo parere della Commissione di avanzamento ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera b); previa inchiesta formale e deliberazione della Commissione provinciale di disciplina ove si tratti di cessazione per le cause li cui alla lettera c).

 

          Art. 40.

     Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'art. 39, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

     Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

 

          Art. 41.

     Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle disposizioni di legge, vigenti per i sottufficiali dell'esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

     Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), e), f), g) dell'art. 39 il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere c), d), h), i), del predetto art. 39.

     Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

 

          Art. 42.

     Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio in conformità a quanto previsto dalle apposite disposizioni di legge.

 

Titolo IV

 

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 43.

     I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.

 

          Art. 44.

     Il sottufficiale in congedo può trovarsi:

     in servizio temporaneo;

     in congedo illimitato;

     sospeso dalle attribuzioni del grado.

 

          Art. 45.

     Il sottufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

     Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

 

          Art. 46.

     Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso nei casi previsti dalla presente legge.

     I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.

     I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro per l'interno, previa intesa col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 47.

     Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

     La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.

     La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvi i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione delle attribuzioni del grado durante l'espiazione della pena.

 

Capo II

 

SOTTUFFICIALI DELLA RISERVA

 

          Art. 48.

     La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente sono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 49.

     Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.

     In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato il servizio.

 

          Art. 50.

     Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età.

     Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

 

Capo III

 

SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO

 

          Art. 51.

     La categoria di complemento comprende i sottufficiali che, cessati dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una dello cause previste dalla presente legge, hanno gli obblighi di servizio di cui all'art. 52.

 

          Art. 52.

     Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età di anni 55.

     Tali obblighi sono:

     rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze o per istruzione;

     rispondere alle chiamate di controllo.

     In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorchè abbia superato l'età prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

 

          Art. 53.

     Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

     Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

 

Titolo V

 

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

 

          Art. 54.

     Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.

     Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

          Art. 55.

     In ruolo d'onore sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio per:

     a) mutilazioni o invalidità, riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

     b) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

     I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

 

Titolo VI

 

PASSAGGIO ALL'IMPIEGO CIVILE

 

          Art. 56.

     Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo con l'osservanza dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

 

          Art. 57.

     Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste rispettivamente, dall'art. 25, lettere c), d), e) e dall'art. 39, lettere b), c), d), e), f), non può fare domanda di impiego civile.

     Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado.

 

Titolo VII

 

PERDITA DEL GRADO

 

          Art. 58.

     Il grado si perde per una delle seguenti cause:

     1) perdita della cittadinanza;

     2) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;

     3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in altra Forza armata;

     4) interdizione giudiziale o riabilitazione;

     5) irreperibilità accertata;

     6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio della Commissione provinciale di disciplina;

     7) condanna:

     a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

     b) per delitto non colposo tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.

     Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'art. 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 219 di detto Codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.

 

          Art. 59.

     La perdita del grado è disposta con decreto Ministeriale.

     La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1, 5 e 6, e secondo dell'art. 58, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2 e 3, e dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4 e 7.

     Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 36, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6 e 7, dell'art. 58, decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente.

     Il sottufficiale che incorre nella perdita del grado è iscritto al proprio distretto di leva come semplice soldato.

 

          Art. 60.

     Può essere reintegrato nel grado:

     1) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, numeri 1, 4 e 5, dell'art. 58, quando le cause stesse siano venute a mancare;

     2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3, dell'art. 58, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza;

     3) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6, dell'art. 58, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può avere luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

     4) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7, dell'art. 58, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7, anche a norma della legge penale militare.

     La reintegrazione nel grado è disposta con decreto Ministeriale e decorre dalla data del decreto.

     La reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la iscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

 

Titolo VIII

 

DISCIPLINA

 

Capo I

 

SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

 

          Art. 61.

     Le sanzioni disciplinari di stato sono:

     a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 20);

     b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'art. 39, lettera c);

     c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'art. 47;

     d) la perdita del grado per rimozione, di cui all'art. 58, comma primo, n. 6.

 

Capo II

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

Sezione I

 

INCHIESTA FORMALE

 

          Art. 62.

     L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate nell'articolo 61, è effettuato mediante inchiesta formale.

     L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.

 

          Art. 63.

     L'inchiesta formale è disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Può essere disposta anche dal prefetto della Provincia nella cui circoscrizione il sottufficiale presta servizio.

     In caso di corresponsabilità tra sottufficiali in servizio in provincie diverse, l'inchiesta è disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente una inchiesta formale.

 

          Art. 64.

     L'autorità che ha disposto l'inchiesta formale qualora, in base alle risultanze di essa, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate dall'art. 61, dispone il deferimento alla Commissione di disciplina.

 

Sezione II

 

COMMISSIONE PROVINCIALE DI DISCIPLINA

 

          Art. 65.

     Per i giudizi a carico dei sottufficiali è competente la Commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di provincia ai sensi dell'art. 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

 

          Art. 66.

     Non possono far parte della Commissione di disciplina:

     a) il superiora che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;

     b) il superiore che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio o commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;

     c) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;

     d) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

     e) gli ufficiali frequentatori dei corsi di istruzione;

     f) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

 

          Art. 67.

     Il sottufficiale deferito alla Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della commissione.

     La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.

     Il componente ricusato è sostituito.

     Qualora, per effetto di quanto previsto dal presente e dal precedente articolo, non sia possibile provvedere alla sostituzione del componente per il quale vi sia incompatibilità o ricusazione, il sottufficiale con provvedimento del Ministro è deferito alla Commissione di disciplina di altra provincia.

 

          Art. 68.

     La Commissione di disciplina è convocata dal presidente.

     L'ordine di convocazione è trasmesso ai componenti della commissione.

     Dell'avvenuta convocazione è data comunicazione al sottufficiale deferito a commissione di disciplina.

 

          Art. 69.

     Il sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale in servizio del Corpo dello guardie di pubblica sicurezza difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non può rifiutarsi.

     Il difensore non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 66.

     Il difensore è vincolato al segreto d'ufficio.

 

          Art. 70.

     La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta nè fa constatare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza: in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non è ammesso ad intervenire.

     Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sull'importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di aver esaminato gli atti dell'inchiesta formale. Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:

     legge l'ordine di convocazione;

     fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;

     chiede se i membri della Commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

     Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della Commissione previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

     Il giudicando può presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.

     Il giudicando è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

     Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.

     Qualora la Commissione ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia gli atti all'autorità che ha disposto l'inchiesta formale indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.

     Se la Commissione ritiene di poter deliberare, essa decide se al sottufficiale debba essere inflitta una delle funzioni disciplinari di stato previste dall'art. 61 e, nell'affermativa, quale sanzione debba essere inflitta.

     La votazione è segreta. Il giudizio della Commissione è espresso a maggioranza assoluta. Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione e unitamente agli atti è trasmesso dal presidente al Ministero.

     I componenti della Commissione di disciplina sono vincolati al segreto d'ufficio.

 

          Art. 71.

     Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore.

 

          Art. 72.

     In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali.

     Il Ministro fino a quando non sia convocato il consiglio di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

 

Sezione III

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI AI SOTTUFFICIALI RESIDENTI ALL'ESTERO E PER IL TEMPO DI GUERRA

 

          Art. 73.

     Agli effetti della presente legge, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

     Il sottufficiale deferito a Commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire la memoria difensiva di cui all'art. 70.

 

          Art. 74.

     In tempo di guerra, nel caso di sottufficiale inquadrato in unità di altra Forza armata, il comandante di tale unità dispone l'inchiesta formale, adotta le decisioni conseguenti all'inchiesta stessa e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.

 

Titolo IX

 

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE OD IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 75.

     Per il conferimento del grado di vicebrigadiere e per l'avanzamento ai gradi superiori è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.

     E', inoltre, necessario aver riportato le qualifiche indicate nei successivi articoli, previste dall'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695, che resta estesa al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Qualora tali qualifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio, si farà riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami ed agli scrutini, all'ultimo o alle ultime qualifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati [3] .

     Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

 

Capo II

 

CONFERIMENTO DEL GRADO Dl VICEBRIGADIERE

 

Sezione I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 76. [4]

     Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

     1) per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso di allievi sottufficiali;

     2) per tre decimi dei posti mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di anzianità di grado e in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 87;

     3) per due decimi dei posti mediante scrutinio ad anzianità congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 88-bis.

     I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui ai numeri 2) e 3); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento a quelli da conferire per anzianità congiunta al merito.

     Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenza: concorso per esami, esami di idoneità.

 

          Art. 77.

     Il concorso e l'esame d'idoneità di cui all'art. 76 sono indetti con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Corpo.

     Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

 

Sezione II

 

CONCORSO PER ESAMI

 

          Art. 78.

     Per partecipare al concorso di cui all'art. 76 gli appuntati e le guardie debbono avere prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel Corpo e non aver superato il 35° anno di età.

     Per gli appuntati e le guardie in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente, l'anzidetto periodo di servizio è rispettivamente ridotto ad anni due e ad anni uno.

     Il limite di età di cui al primo comma è elevato ad anni 37 per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge.

 

          Art. 79.

     Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacità professionale, diligenza e buona condotta, avere riportato, nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, qualifica non inferiore a nella media" e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma [5] .

     Sono esclusi dall'ammissione:

     a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneità;

     b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

     Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.

 

          Art. 80. [6]

     L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta ed una orale.

     Per la prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti argomenti di carattere generale relativi ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici ed alla motorizzazione.

     La prova orale verte su materie attinenti ai servizi d'istituto.

     I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

     La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi.

     La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

     Ai candidati che superino le prove facoltative, è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.

     Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

     Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

     Il giudizio sull'idoneità e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una Commissione giudicatrice composta ai sensi dell'art. 113.

     La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto della prova scritta con quello della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che rivesta il grado di appuntato; a parità di grado il più anziano in ruolo.

 

          Art. 81.

     I vincitori del concorso di cui ali'art. 80 sono ammessi a frequentare, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove, il corso allievi sottufficiali presso una scuola di polizia.

     I vincitori del concorso, i quali, per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà, non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio può avvenire per una sola volta [7] .

     Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente all'ammissione al concorso, riportino punizione di rigore non inferiore a dieci giorni od altra più grave.

 

          Art. 82.

     Il corso allievi sottufficiali, a carattere strettamente professionale, ha la durata di un anno.

     Le materie ed i programmi di insegnamento e ogni altra modalità di svolgimento del corso, sono stabiliti dal regolamento.

     Il Ministro, su proposta del comandante della scuola, ha facoltà di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali e attitudinali o per motivi disciplinari, si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.

     Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per più di novanta giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per più di sessanta giorni e che ne facciano domanda. Il corso si può ripetere per una sola volta [8] .

     I posti da conferire in conformità al secondo comma dell'art. 81 ed al precedente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi successivi [9] .

     Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino punizione di rigore od altra più grave [10] .

 

          Art. 83.

     Al termine del corso, gli allievi debbono sostenere un esame finale, costituito da due prove scritte ed una orale. Possono, a domanda, essere ammessi a sostenere prove facoltative.

     Per la pubblicità delle votazioni conseguite alle prove scritte e orali si applicano le norme di cui all'art. 80 comma quinto.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 42/70 nelle prove scritte.

     La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a 42/70.

     La graduatoria e stabilita dalla media dei voti riportati anche nelle prove scritte e orali. Agli allievi che superino le prove facoltative, è attribuito, in aggiunta alla media riportata, un punteggio, fino al massimo di punti uno per ogni materia.

     A parità di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parità di grado il più anziano in ruolo.

 

          Art. 84.

     Il giudizio sugli esami finali e la formazione della graduatoria definitiva ai fini del conferimento del grado di vicebrigadiere sono demandati ad una commissione nominata con decreto Ministeriale e costituita dal comandante della scuola, che la presiede, da tre ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e da tre funzionari di pubblica sicurezza, con qualifica non inferiore a commissario. Un ufficiale di grado non superiore a capitano esercita le funzioni di segretario.

     Per le prove facoltative di cui al primo comma dell'art. 83, la Commissione può essere integrata da esperti.

     Alla Commissione giudicatrice di cui sopra si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

 

          Art. 85.

     Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da tenersi secondo le stesse norme di cui agli articoli precedenti entro trenta giorni dalla conclusione degli esami finali del corso.

 

          Art. 86.

     Gli allievi risultati idonei negli' esami finali di cui agli articoli 83 e 85 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria è comunicata al Ministero.

     Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

     La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto, salvo quanto previsto dal successivo art. 110.

 

Sezione III

 

ESAME DI IDONEITA'

 

          Art. 87.

     All'esame di idoneità per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno cinque anni di anzianità di grado, i quali abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, la qualifica di ottimo e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma.

     Sono esclusi dall'ammissione:

     a) coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneità non siano risultati idonei;

     b) coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

     Il giudizio sul processo dei requisiti per l'ammissione al concorso demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.

 

          Art. 88. [11]

     L'esame di idoneità consiste in una prova scritta di carattere pratico attinente ai servizi di istituto, alla motorizzazione ed ai servizi tecnici, a scelta del candidato.

     Ai candidati deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova scritta almeno quindici giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

     Sono dichiarati idonei coloro i quali nella prova di esame conseguono una votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

     A parità di voti ha la precedenza il più anziano in ruolo.

     Il giudizio sulla idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'art. 113.

 

          Art. 88 bis. [12]

     All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati con almeno cinque anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 75, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a "nella media" e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

     Il giudizio di idoneità è formulato dalla commissione di avanzamento di cui all'art. 112.

     La promozione al grado di vicebrigadiere è subordinata all'esito favorevole di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a tre mesi, da frequentare dopo il giudizio di idoneità di cui al comma precedente.

     Le modalità per l'espletamento del corso di aggiornamento sono stabilite con decreto del Ministro per l'interno.

     Gli appuntati che abbiano frequentato, a seguito di scrutinio favorevole, per due volte con esito negativo il corso di aggiornamento non possono essere più scrutinati per la promozione ad anzianità congiunta al merito.

 

          Art. 89. [13]

     Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva, con proprio decreto, la graduatoria di merito di cui all'art. 88 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, di cui all'art. 88-bis.

     La nomina conseguente all'esame di idoneità e la promozione attribuita per scrutinio ad anzianità congiunta al merito, sono conferite nell'ordine di graduatoria con decorrenza dalla data del decreto e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 86.

     I vicebrigadieri nominati ai sensi dell'art. 86, precedono in ruolo i nominati per esame di idoneità i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianità congiunta al merito.

 

Capo III

 

AVANZAMENTO AL GRADO DI BRIGADIERE

 

          Art. 90.

     L'avanzamento al grado di brigadiere ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità, seguendo l'ordine di ruolo.

     All'avanzamento sono ammessi i vicebrigadieri in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno tre anni di anzianità di grado, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, qualifica non inferiore a nella media", non abbiano riportato, nei due anni precedenti lo scrutinio, punizione di rigore o altre più gravi e non si trovino sottoposti ad esperimento [14] .

     La promozione è conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.

 

Capo IV

 

AVANZAMENTO AI GRADI DI MARESCIALLO

 

Sezione I

 

AVANZAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO DI 3ª CLASSE

 

          Art. 91. [15]

     Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro è requisito necessario per l'ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di 3ª classe.

     L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianità congiunta al merito.

     I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per metà al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianità.

     L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito prima e di quello destinato alla scelta poi.

     Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'art. 77.

 

          Art. 92.

     Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3ª classe possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianità di grado in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e dall'art. 91, primo comma, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "superiore alla media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave [16] .

     Non possono partecipare al concorso coloro i quali per due volte in precedenti concorsi per esame di merito non abbiano conseguito l'idoneità. Sono esclusi dall'ammissione coloro i quali, successivamente alla data del bando, riportino punizione di rigore o altra più grave.

     Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.

 

          Art. 93. [17]

     Il concorso per esame di merito consiste in due prove scritte ed una orale.

     La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.

     Per la seconda prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.

     La prova orale verte su materie attinenti ai servizi di istituto.

     I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.

     La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

     Ai candidati che superino le prove facoltative è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.

     Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.

     Si osservano, inoltre, le norme di cui all'art. 80 comma quinto e decimo.

     La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha precedenza il più anziano in ruolo.

 

          Art. 94. [18]

     Il numero dei brigadieri da valutare per l'avanzamento, a scelta, al grado di maresciallo di 3ª classe è determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'art. 91.

     Allo scrutinio sono ammessi, secondo l'ordine di ruolo, i brigadieri con almeno quattro anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 75 e 91, primo comma, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di "superiore alla media", e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

     Il giudizio sull'avanzamento è espresso dalla Commissione di cui all'art. 112 che, previa particolareggiata determinazione dei criteri di massima, compila la graduatoria di merito mediante l'attribuzione da parte di ogni componente, per ognuna delle seguenti categorie di titoli, di un punteggio contenuto entro il limite indicato a fianco delle categorie stesse:

     1) anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel grado rivestito: punti 30;

     2) qualità fisiche, morali e di carattere: punti 30;

     3) cultura generale e professionale: punti 20;

     4) qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito in relazione all'esercizio del comando effettivo di reparto ovvero allo svolgimento di attribuzioni specifiche d'istituto: punti 40;

     5) benemerenze di servizio e di guerra: punti 30.

     Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al centesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito al sottufficiale dalla Commissione per la formazione della graduatoria.

 

          Art. 94 bis. [19]

     All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di maresciallo di 3ª classe sono ammessi i brigadieri con almeno cinque anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 75 ed all'art. 91 - primo comma - i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "nella media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

     Il giudizio di idoneità è formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.

 

          Art. 95. [20]

     Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 93 e 94 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianità congiunta al merito di cui all'art. 94-bis.

     Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.

     I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianità.

 

Sezione II

 

AVANZAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO DI 2ªCLASSE

 

          Art. 96.

     L'avanzamento al grado di maresciallo di 2ª classe ha luogo ad anzianità, seguendo l'ordine di ruolo. All'avanzamento sono ammessi i marescialli di 3ª classe con almeno due anni di anzianità di grado e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, qualifica non inferiore a "nella media" e che non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizione di rigore o altra più grave [21] .

     La promozione è conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.

 

Sezione III

 

AVANZAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO DI 1ª CLASSE

 

          Art. 97. [22]

     L'avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe ha luogo, per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianità congiunta al merito.

     I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per metà al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianità.

     L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito prima e di quello destinato alla scelta poi.

     Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'art. 77.

 

          Art. 98.

     Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 1ª classe possono partecipare i marescialli di 2ª classe con almeno tre anni di anzianità di grado in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "superiore alla media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave [23] .

     Per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'art. 92, commi secondo e terzo.

 

          Art. 99. [24]

     L'esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 1ª classe consiste in due prove scritte ed una orale e pratica.

     La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.

     Per la seconda prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.

     La prova orale e pratica verte su materie attinenti ai servizi di istituto.

     I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.

     La prova orale e pratica è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

     Ai candidati che superino le prove facoltative è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.

     Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.

     Si osservano, inoltre, le norme di cui all'art. 80 comma quinto e decimo.

     La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale e pratica, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha precedenza il più anziano in ruolo.

 

          Art. 100. [25]

     Il numero dei marescialli di 2ª classe da valutare per l'avanzamento, a scelta, al grado di maresciallo di 1 classe è determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'art. 97.

     Allo scrutinio sono ammessi, seguendo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2ª classe con almeno tre anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 75, i quali, nel biennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di "superiore alla media", e non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

     Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'art. 94, commi terzo e quarto.

 

          Art. 100 bis. [26]

     All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di maresciallo di 1ª classe sono ammessi i marescialli di 2ª classe con almeno quattro anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 75, i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "nella media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

     Il giudizio di idoneità è formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.

 

          Art. 101. [27]

     Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 98 e 100 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianità congiunta al merito di cui all'art. 100-bis.

     Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.

     I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi ad anzianità.

 

Titolo X

 

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

 

          Art. 102.

     I sottufficiali delle categorie di complemento o della riserva possono conseguire avanzamento, nella categoria di appartenenza, qualora siano richiamati in servizio.

     L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutti i gradi, salvo per quanto disposto nel titolo XI.

     Il sottufficiale in congedo può conseguire una sola promozione.

 

          Art. 103.

     Il sottufficiale in congedo, per essere valutato per l'avanzamento, deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente o in rafferma.

     Il sottufficiale in congedo, che sia giudicato idoneo, può essere promosso solo dopo che siano stati promossi i sottufficiali in servizio permanente o in rafferma di pari grado ed anzianità.

     Non costituisce ostacolo alla promozione del sottufficiale in congedo l'esistenza, nel servizio permanente o nella rafferma, di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la promozione.

 

Titolo XI

 

AVANZAMENTO PER MERITO STRAORDINARIO E PROMOZIONE PER MERITO DI GUERRA

 

          Art. 104.

     L'avanzamento per merito straordinario può avere luogo, per una sola volta, nei riguardi degli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3ª e di 2ª classe, i gradi, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacità, ed abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di adempiere lodevolmente le funzioni del grado superiore.

     In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamenti per merito straordinario.

 

          Art. 105.

     La proposta di avanzamento per merito straordinario formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal prefetto della Provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del comandante del Corpo, nonchè del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari e gli uffici di polizia di zona di frontiera, ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali e alle predette specialità.

     Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112, espresso ad unanimità di voti.

     Per l'avanzamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità di grado nonchè dalla frequenza del corpo allievi sottufficiali e dagli esami quando richiesti. La promozione è conferita anche se non esistano vacanze nel grado superiore, salvo riassorbimento del soprannumero all'organico al verificarsi della prima vacanza.

 

          Art. 106.

     In tempo di guerra può essere conferita la promozione per merito di guerra agli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3ª e 2ª classe i quali, in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbiano esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

     Per la promozione per merito di guerra si osservano le disposizioni contenute nell'art. 105, comma terzo.

     La promozione decorre dalla data del fatto d'arme che la determinò ed è conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del comandante di corpo, previo parere favorevole della Commissione d'avanzamento di cui all'art. 112.

     La proposta deve essere trasmessa al Ministero non oltre il termine di tre mesi dalla data del fatto d'arme.

 

Titolo XII

 

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA E DEI REDUCI DEALLA PRIGIONIA

 

          Art. 107.

     In tempo di guerra l'avanzamento ai gradi di maresciallo di 3ª classe e di 1ª classe ha luogo a scelta per tutti i posti disponibili, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 94, commi secondo e terzo.

 

          Art. 108.

     Il militare prigioniero di guerra non può conseguire avanzamento durante la prigionia.

     La prigionia non interrompe il computo dell'anzianità.

     Per il militare reduce dalla prigionia il Ministro, accertata la posizione penale e disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti acchè il militare stesso sia ammesso all'avanzamento.

     Ottenuta la dichiarazione di cui al precedente comma, il militare, in possesso dei requisiti prescritti è riconosciuto idoneo dalla Commissione di avanzamento prevista dall'art. 112, può essere promosso secondo le norme della presente legge vigente per il tempo di guerra.

     La promozione del militare reduce dalla prigionia è disposta attribuendogli l'anzianità che gli sarebbe spettata ove fosse stato promosso a suo turno ed è conferita anche se non esistano vacanze nel grado superiore, salvo riassorbimento del soprannumero al verificarsi della prima vacanza.

     Qualora, con l'anzianità come sopra stabilità abbia titolo ad ulteriore promozione, il militare, se giudicato idoneo, può ottenere tale promozione solo e dopo trascorsi sei mesi nel nuovo grado, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici.

 

Titolo XIII

 

SOSPENSIONE O ESCLUSIONE DAL CONFERIMENTO DEL GRADO O DALLA PROMOZIONE

 

          Art. 109.

     Sono sospesi il conferimento del grado di vicebrigadiere e la promozione ai gradi superiori di coloro che siano imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o che siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado ovvero che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo [28] .

     Il Ministro ha facoltà di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

     Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

 

          Art. 110.

     Al militare, nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione precauzionale dall'impiego o dalle attribuzioni del grado o che sia stato in aspettativa per infermità dipendete da causa di servizio, si applicano le disposizioni seguenti:

     a) il militare appartenente a grado per il quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

     b) il militare appartenente a grado per il quale l'avanzamento ha luogo per esami o a scelta consegue l'avanzamento anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se l'avanzamento avesse avuto luogo a suo tempo, andando ad occupare il posto in ruolo che gli sarebbe spettato.

     Le eventuali eccedenze che si possono determinare in applicazione del precedente comma, sono riassorbite con le prime vacanze.

     Nel caso di aspettativa diversa da quella per infermità dipendente da causa di servizio, il grado o la promozione sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione della aspettativa ovvero dal giorno successivo a quello in cui si formi la relativa vacanza, qualora tale vacanza non sussista alla data predetta.

     Non si fa luogo al conferimento del grado e della promozione quando il procedimento penale sia stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto non colposo alla pena della reclusione o quando, in dipendenza del procedimento disciplinare, sia stata inflitta una punizione di rigore od altra più grave.

 

          Art. 111.

     Il capo della polizia, di propria iniziativa o su proposta del tenente generale ispettore, qualora ritenga che un militare dichiarato idoneo per il conferimento del grado di vicebrigadiere o per la promozione abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, inoltra nei riguardi del militare stesso proposta di cancellazione dalla graduatoria di merito.

     Sulla proposta decide il Ministro, sentita la Commissione di avanzamento di cui all'art. 112. Fino a quando non intervenga tale decisione. gli effetti dell'iscrizione del militare nella graduatoria di merito sono sospesi.

     Il militare cancellato dalla graduatoria di merito non è idoneo per il conferimento del grado di vicebrigadiere o della promozione. Allo stesso è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

 

Titolo XIV

 

COMMISSIONE DI AVANZAMENTO E COMMISSIONI GIUDICATRICI

 

          Art. 112.

     La Commissione di avanzamento è nominata con decreto del Ministro all'inizio di ogni anno, ed è costituita come segue:

     1) dal direttore della divisione Forze armate di polizia, presidente;

     2) da un questore in servizio al Ministero;

     3) da un maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     4) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione civile di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a direttore di sezione o commissario capo di pubblica sicurezza;

     5) da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore.

     Con lo stesso decreto, in sostituzione rispettivamente dei membri di cui ai numeri 1, 2 e 3, vengono nominati quali membri supplenti un vice prefetto o un vice prefetto ispettore, un vice questore, un colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Per la validità dei giudizi della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente.

     I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado di anzianità.

 

          Art. 113. [29]

     Salvo quanto disposto dall'art. 84 della presente legge, le Commissioni giudicatrici dei concorsi e degli esami di idoneità previsti dalla presente legge sono nominati di volta in volta con decreto del Ministro e sono costituite:

     dal direttore della divisione forze armate di polizia della direzione generale della pubblica sicurezza o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, presidente;

     da quattro membri scelti tra le seguenti categorie:

     funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a direttore di sezione od a commissario capo di pubblica sicurezza;

     ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello.

     Per le prove scritte, integrative e facoltative dei concorsi per esami di merito di cui agli articoli 80, 93 e 98 la Commissione giudicatrice può essere integrata da esperti.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile o della pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di prima classe o commissario, od un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore.

 

Titolo XV

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 114.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da brigadiere a maresciallo di 1ª classe, vincolati a ferma o rafferma.

 

          Art. 115.

     I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che, alla data predetta non abbiano raggiunto l'età indicata nel primo comma dell'art. 50, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei.

     Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali di cui al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino richiamati in servizio temporaneo.

     I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti fisicamente idonei, sono collocati in congedo assoluto. Sono del pari collocati in congedo assoluto i sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto l'età prevista dal primo comma del presente articolo.

 

          Art. 116.

     I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria del complemento, se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti, sono collocati in congedo assoluto.

     I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età di anni cinquantacinque sono collocati in congedo assoluto.

 

          Art. 117.

     Fino a quando non sarà provveduto con apposite norme e salvo quanto previsto dai commi secondo e terzo ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento concernenti gli accertamenti medico legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici vigenti per i sottufficiali dell'Esercito. La licenza ordinaria è concessa dalle autorità di cui alla legge 29 marzo 1956, n. 288, articoli 5 e 6; quella straordinaria è concessa, a domanda degli interessati, dal comandante di Corpo, previo nulla osta del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i Compartimenti ferroviari o gli Uffici di polizia di frontiera ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali o alle predette specialità.

     Ai sottufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in licenza straordinaria continuano ad essere applicate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515.

     Agli effetti dell'applicazione delle norme concernenti i requisiti per l'avanzamento, la classifica di distinto riportata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di "buono con tre".

 

          Art. 118.

     Ai sottufficiali di grado superiore a vicebrigadiere che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio in rafferma con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° gennaio 1958, l'indennità speciale prevista dall'art. 31.

 

          Art. 119.

     I sottufficiali, che assumano la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente ai sensi dell'art. 114, ed i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscano di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, qualora siano in servizio alla data predetta, continueranno a rimanervi, conservando il grado e l'anzianità acquisita.

     I sottufficiali di cui al comma primo, che non siano riconosciuti idonei, cessano dal servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando il grado e l'anzianità acquisita e sono collocati, a seconda dell'età e dell'idoneità fisica, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui all'art. 29.

 

          Art. 120.

     Ai concorsi e agli scrutini in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme in vigore anteriormente alla data predetta.

 

          Art. 121.

     Per i procedimenti disciplinari iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni, per le quali si applicano le norme della presente legge.

 

          Art. 122.

     I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 13° e non superato il 15° anno di servizio nel Corpo possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi del precedente art. 56.

 

          Art. 123.

     Sono abrogate le disposizioni concernenti i sottufficiali contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvate con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni, nonchè le altre norme di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 124.

     Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-1958, per lire 30.000.000 e lire 70.000.000 a carico, rispettivamente, dei capitoli 58 e 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, dalla ferma volontaria e dalla rafferma - (Legge 11 marzo 1955, n. 85)

 

1 Marescialli anni 60

2 Brigadieri e vice brigadieri anni 58.

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza n. 236 del 1985, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevedeva che anche i sottufficiali di P.S. potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio se dispensati dal servizio di autorità, o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 27 gennaio 1968, n. 37.

[3]  Comma inserito dall'art. 1 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 28 novembre 1975, n. 634.

[5]  Comma così modificato dall'art. 18 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[7]  Comma inserito dall'art. 3 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[9]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[10]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 28 novembre 1975, n. 634.

[12]  Articolo inserito dall'art. 3 della L. 28 novembre 1975, n. 634.

[13]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 28 novembre 1975, n. 634.

[14]  Comma così modificato dall'art. 18 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[15]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[16]  Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[17]  Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[18]  Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[19]  Articolo aggiunto dall'art. 9 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[20]  Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[21]  Comma così modificato dall'art. 18 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[22]  Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[23]  Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[24]  Articolo così sostituito dall'art. 13 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[25]  Articolo così sostituito dall'art. 14 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[26]  Articolo aggiunto dall'art. 15 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[27]  Articolo così sostituito dall'art. 16 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[28]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 5 dicembre 1978, n. 786.

[29]  Articolo così sostituito dall'art. 17 della L. 13 luglio 1965, n. 845.