§ 88.5.39 - Legge 11 novembre 2003, n. 310.
Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonchè disposizioni in materia di pubblici [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:11/11/2003
Numero:310


Sommario
Art. 1.  (Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)
Art. 2.  (Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29)
Art. 3.  (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali)


§ 88.5.39 - Legge 11 novembre 2003, n. 310.

Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonchè disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.

(G.U. 17 novembre 2003, n. 267)

 

Art. 1. (Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)

     1. E' costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

     2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 è composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri così individuati:

     a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

     b) un componente designato dalla regione Puglia;

     c) un componente designato dalla provincia di Bari;

     d) un componente designato dal sindaco di Bari.

     3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

     4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.

     5. Per l'anno 2004, e per i successivi cinque anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse dì cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2010, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche [1].

     6. [La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private] [2].

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29)

     1. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173" [3];

     b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, è autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall'anno 2004." [4].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2004.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali)

     1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: "entro il 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".

     2. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per attività culturali".


[1] Comma sostituito dall'art. 2 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito dalla L. 21 maggio 2004, n. 128 e così modificato dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3 bis del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 bis del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.