§ 84.1.265 - D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9.
Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:09/01/2008
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Principi
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Titolarità dei diritti audiovisivi
Art. 4.  Esercizio dei diritti audiovisivi
Art. 5.  Diritto di cronaca
Art. 6.  Linee guida
Art. 7.  Offerta dei diritti audiovisivi
Art. 8.  Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti
Art. 9.  Assegnazione dei diritti audiovisivi
Art. 10.  Contratti di licenza
Art. 11.  Modalità di esercizio
Art. 12.  Tutela degli utenti
Art. 13.  Produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione
Art. 14.  Piattaforme emergenti
Art. 15.  Piattaforma radiofonica
Art. 16.  Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale
Art. 17.  Misure di protezione delle immagini degli eventi della competizione
Art. 18.  Legittimazione ad agire
Art. 19.  Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Art. 20.  Autorità garante della concorrenza e del mercato
Art. 21.  Ripartizione delle risorse
Art. 22.  Mutualità generale
Art. 23.  Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre
Art. 24.  Mutualità per le categorie inferiori
Art. 25.  Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione
Art. 26.  (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A)
Art. 27.  Disciplina del periodo transitorio
Art. 28.  Disposizione di coordinamento
Art. 29.  Norme finanziarie
Art. 30.  Abrogazioni


§ 84.1.265 - D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9.

Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.

(G.U. 1 febbraio 2008, n. 27)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

     Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

     Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

     Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

     Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

     Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

     Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

     Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;

     Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 [1];

     Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

     Visto l'articolo 1 della legge 19 luglio 2007, n. 106;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

PRINCIPI E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Principi

     1. Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei principi e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106, disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

     a) «legge delega»: la legge 19 luglio 2007, n. 106;

     b) «evento»: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite, destinata alla fruizione del pubblico e comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano nell'area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e all'interno del recinto di gioco dell'impianto sportivo, come definiti dai regolamenti sportivi;

     c) «organizzatore dell'evento»: la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità;

     d) «competizione»: qualunque competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo professionistico cui partecipa una pluralità di squadre secondo modalità e durata previste dai regolamenti sportivi, nonchè gli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle predette competizioni;

     e) «organizzatore della competizione»: il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva;

     f) «giornata»: il turno della competizione che comprende tutti gli eventi disputati in uno o in più giorni solari, secondo il calendario predisposto dall'organizzatore della competizione;

     g) «diretta»: la trasmissione in tempo reale dell'evento;

     h) «differita»: la trasmissione dell'evento dopo la conclusione dell'evento medesimo;

     i) «prima differita»: la prima trasmissione in differita integrale dell'evento;

     j) «replica»: la trasmissione integrale dell'evento successivamente alla prima messa in onda o alla prima differita;

     k) «sintesi»: la trasmissione dell'evento di durata non superiore ai 45 minuti;

     l) «immagini salienti»: le immagini salienti dell'evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'instant replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata;

     m) «immagini correlate»: le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l'evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo di gioco, nonchè le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell'evento;

     n) «prima messa in onda»: la diretta, la prima differita e la prima trasmissione delle immagini salienti;

     o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:

     1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolga;

     2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonchè la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;

     3) la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro;

     4) il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

     5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;

     6) l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonchè per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;

     7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo;

     p) «diritto di archivio»: il diritto di cui alla lettera o), numero 7);

     q) «diritti audiovisivi di natura primaria»: i diritti di prima messa in onda;

     r) «diritti audiovisivi di natura secondaria»: i diritti di trasmissione della replica, della sintesi e delle immagini salienti;

     s) «pacchetto»: un complesso di diritti audiovisivi relativi agli eventi di una o più competizioni;

     t) «contratto di licenza»: il contratto avente ad oggetto la licenza a termine, all'operatore della comunicazione o all'intermediario indipendente, dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione;

     u) «piattaforma»: sistema di distribuzione e di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica;

     v) «prodotti audiovisivi»: i prodotti editoriali aventi ad oggetto eventi della competizione, confezionati sulla base delle diverse modalità di trasmissione, nonchè delle diverse piattaforme, in conformità agli orari e agli schemi approvati dall'organizzatore della competizione;

     w) «in chiaro»: modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli utenti;

     x) «a pagamento»: modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'utente, anche su richiesta individuale;

     y) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

     z) «operatore della comunicazione»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all'evento, nonchè il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica;

     aa) «intermediario indipendente»: il soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della comunicazione, con l'organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell'intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori della comunicazione, all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi;

     bb) «canale tematico ufficiale»: l'insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore settimanali, distribuito anche all'estero su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla attività sportiva e societaria dell'organizzatore dell'evento, che concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del proprio marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di comunicazione, in chiaro o pagamento;

     cc) «stagione sportiva»: il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo;

     dd) «utente»: il consumatore finale che, attraverso l'accesso ad una piattaforma distributiva, fruisce dei prodotti audiovisivi.

 

     Art. 3. Titolarità dei diritti audiovisivi

     1. L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2.

     2. La titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo.

 

     Art. 4. Esercizio dei diritti audiovisivi

     1. L'esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi della competizione spetta all'organizzatore della competizione medesima. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, gli atti giuridici posti in essere in violazione della presente disposizione sono nulli.

     2. L'esercizio del diritto di archivio è attribuito all'organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in condizione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo.

     3. Sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione sui canali tematici ufficiali della sintesi, della replica e delle immagini salienti relativi agli eventi cui gli stessi partecipano.

     4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento medesimo il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. L'organizzatore della competizione coordina le produzioni audiovisive determinando nelle linee guida di cui all'articolo 6 le modalità di produzione e gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, ai quali l'organizzatore dell'evento deve attenersi. L'organizzatore dell'evento mette a disposizione dell'organizzatore della competizione il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di ripresa e dei formati indicati negli standard minimi, senza alcun corrispettivo o rimborso di costi, e consente all'organizzatore della competizione di accedere alle postazioni di regia ai fini dei necessari controlli, anche ai fini sportivi.

     5. Qualora l'organizzatore dell'evento non intenda effettuare la produzione audiovisiva ai sensi del precedente comma 4, la stessa è effettuata dall'organizzatore della competizione, il quale può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, fermo restando l'obbligo di mettere a disposizione dell'organizzatore dell'evento il segnale contenente le immagini dell'evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici.

     6. La proprietà delle riprese, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui ai commi 4 e 5, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini di cui al presente decreto.

     7. Il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione ai sensi dei commi 4 e 5, è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al segnale, unitamente ai servizi tecnici correlati, senza loghi e commenti parlati e dotate di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

 

     Art. 5. Diritto di cronaca

     1. Agli operatori della comunicazione è riconosciuto il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione.

     2. L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, nè arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati.

     3. E' comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

     4. L'Autorità adotta, con le stesse procedure di cui al comma 3, un regolamento per disciplinare i limiti temporali e le modalità di esercizio del diritto di cronaca, anche in diretta, da parte delle emittenti di radiodiffusione sonora e dei fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e locale, fatte comunque salve le modalità di diffusione acquisite per il medesimo diritto di cronaca.

     5. Il regolamento di cui al comma 3 è redatto in conformità alle disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla disciplina degli eventi di particolare rilevanza per la società ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 [2].

     6. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore della competizione e all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'articolo 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 3. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce altresì i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo.

     7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

     8. Alle violazioni dei regolamenti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 [3].

 

Capo II

Commercializzazione dei diritti audiovisivi

 

Sezione I

Norme generali

 

     Art. 6. Linee guida

     1. L'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal presente decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive di cui all'articolo 7 condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

     2. Le linee guida sono deliberate, per ciascuna competizione, dall'assemblea di categoria delle società sportive partecipanti alla competizione medesima, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto per le prime tre votazioni e con maggioranza semplice a partire dalla quarta. In sede di prima applicazione, l'organizzatore della competizione predispone le linee guida entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

     3. Le linee guida individuano i diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

     4. Le linee guida individuano altresì il periodo temporale dopo il quale è possibile esercitare i diritti audiovisivi di natura secondaria, le modalità di esercizio dei diritti di trasmissione in diretta delle immagini correlate relativi agli eventi della competizione sui canali degli assegnatari dei diritti audiovisivi e sui canali tematici ufficiali, le modalità di produzione audiovisiva e i relativi costi, nonchè gli standard qualitativi ed editoriali richiesti alle produzioni audiovisive.

     5. Al fine di valorizzare i diritti audiovisivi relativi agli eventi del campionato di calcio di serie B e di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione degli stessi, l'assemblea di categoria delle società sportive partecipanti al campionato di calcio di serie A favorisce modalità di commercializzazione integrata dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio di serie A e di serie B, ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 in materia di titolarità dei diritti audiovisivi in capo all'organizzatore di ciascuna competizione e agli organizzatori degli eventi che fanno parte della competizione medesima, nonchè le disposizioni del Titolo III in materia di ripartizione delle risorse.

     6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del presente decreto e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

 

     Art. 7. Offerta dei diritti audiovisivi

     1. L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative peculiarità, al mercato internazionale e alla piattaforma radiofonica.

     2. L'organizzatore della competizione è tenuto a procedere all'offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio della competizione.

     3. L'organizzatore della competizione non è tenuto a commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della competizione. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione.

     4. Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva.

     5. La procedura competitiva di cui al comma 4 è disciplinata dalle linee guida di cui all'articolo 6 e deve essere resa nota mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito informatico dell'organizzatore della competizione e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Alla procedura competitiva devono essere invitati a partecipare tutti gli intermediari indipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

     6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente decreto in materia di commercializzazione dei diritti stessi, nonchè delle linee guida di cui all'articolo 6. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 8, 9 e 10, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, l'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti, previa approvazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

     7. Qualora l'organizzatore della competizione, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, intenda costituire una o più società con funzioni di advisor, la partecipazione a tale società è vietata agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle procedure di cui al comma 1, nonchè ai soggetti che operano in qualità di advisor dell'organizzatore della competizione.

     8. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, nonchè quelle relative alle Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonchè le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 14, comma 4.

 

Sezione II

Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale

 

     Art. 8. Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti

     1. L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi mediante più procedure competitive, ai fini dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le modalità.

     2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse piattaforme, l'organizzatore della competizione è tenuto a predisporre più pacchetti.

     3. L'organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti.

     4. L'organizzatore della competizione fissa il prezzo minimo di ciascun pacchetto al di sotto del quale, previa comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può decidere di revocare l'offerta.

 

     Art. 9. Assegnazione dei diritti audiovisivi

     1. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita solo agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari indipendenti.

     2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza più piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva è consentita anche all'operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma.

     3. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano i requisiti di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria richiesti agli intermediari indipendenti ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1.

     4. E' fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti.

 

     Art. 10. Contratti di licenza

     1. I contratti di licenza hanno una durata massima di cinque anni [4].

     2. L'organizzatore della competizione deve comunque prevedere una durata massima dei contratti di licenza che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione.

     3. I contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi.

 

Sezione III

Esercizio dei diritti audiovisivi da parte degli operatori della

comunicazione e degli intermediari indipendenti

 

     Art. 11. Modalità di esercizio

     1. Gli operatori della comunicazione sono tenuti ad esercitare i diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale sono in possesso del relativo titolo abilitativo.

     2. In caso di esercizio dei diritti audiovisivi su una piattaforma per la quale l'operatore della comunicazione non risulti in possesso del relativo titolo abilitativo, il contratto di licenza è risolto. In tale caso l'operatore della comunicazione non può ripetere il corrispettivo e l'organizzatore della competizione non è tenuto a versare alcun indennizzo.

     3. Le linee guida di cui all'articolo 6 disciplinano le modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti in modo da consentire anche all'organizzatore dell'evento di commercializzarli o di esercitarli direttamente attraverso il proprio canale tematico ufficiale, relativamente ai soli eventi ai quali la propria squadra partecipa.

     4. Non si applica la disciplina di cui al comma 3 nel caso in cui, per scelta dell'organizzatore della competizione, talune dirette non siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7.

     5. Nel caso previsto all'articolo 9, comma 2, l'operatore della comunicazione esercita i diritti audiovisivi sulle piattaforme per le quali è in possesso del relativo titolo abilitativo. In tal caso l'organizzatore della competizione non può commercializzare i diritti audiovisivi già concessi in licenza e non esercitabili.

     6. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi non può subconcedere in licenza a terzi, in tutto o in parte, tali diritti, nè cedere, in tutto o in parte, i contratti di licenza, nè concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1.

     7. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi può concludere, previa autorizzazione, a titolo oneroso e in forma scritta, dell'organizzatore della competizione, accordi non esclusivi aventi ad oggetto la ritrasmissione, in simultanea o in differita, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi, e accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme. L'autorizzazione può essere concessa a fronte del pagamento di un prezzo congruo e solo laddove non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte di altri operatori della comunicazione assegnatari dei diritti concessi in licenza sulle piattaforme per cui si chiede la ritrasmissione dei prodotti audiovisivi o la ridistribuzione del segnale. L'operatore della comunicazione, se autorizzato, deve operare nei confronti dei soggetti terzi, comunque in possesso del prescritto titolo abilitativo, in modo equo, trasparente, non discriminatorio e, in ogni caso, non lesivo della concorrenza.

     8. L'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto dei principi contenuti nel presente decreto e nelle linee guida di cui all'articolo 6 in materia di assegnazione dei diritti audiovisivi.

 

     Art. 12. Tutela degli utenti

     1. Al fine di garantire la fruizione degli eventi da parte degli utenti, l'organizzatore della competizione, in caso di mancato esercizio, anche parziale, da parte dell'assegnatario dei diritti audiovisivi, consente, dietro pagamento di un equo corrispettivo, secondo le modalità e nei limiti temporali determinati nelle linee guida di cui all'articolo 6, l'acquisizione dei diritti audiovisivi non esercitati da parte di altri operatori della comunicazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 4.

     2. Le linee guida di cui all'articolo 6 prevedono forme di agevolazione a favore delle emittenti locali per consentire l'acquisizione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti o dei diritti audiovisivi non esercitati, in modo da garantire la fruibilità degli eventi della competizione in ambito locale, a prezzi commisurati al bacino di utenza.

 

     Art. 13. Produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione

     1. Nel rispetto dei principi di libera concorrenza e nei limiti delle disposizioni comunitarie vigenti e fermi restando gli obblighi assunti con i contratti di licenza, l'organizzatore della competizione può realizzare una propria piattaforma, previo ottenimento dell'occorrente titolo abilitativo, ovvero realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti, attraverso i canali tematici ufficiali ovvero attraverso un proprio canale tematico, accedendo ai necessari servizi tecnici e commerciali a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi.

 

Sezione IV

Commercializzazione dei diritti audiovisivi sulle piattaforme

emergenti e sulla piattaforma radiofonica

 

     Art. 14. Piattaforme emergenti

     1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo I, capo II, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

     2. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nel presente articolo.

     3. I diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti sono offerti su base non esclusiva.

     4. L'organizzatore della competizione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti, è tenuto a concedere in licenza direttamente a tali piattaforme diritti audiovisivi, ivi inclusa una quota rilevante dei diritti relativi alla prima messa in onda, adatti alle caratteristiche tecnologiche di ciascuna di esse, a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione, da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti audiovisivi.

     5. Al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti avviene per singola piattaforma.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche all'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

     7. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo e che abbiano effettivamente esercitato il predetto titolo avendo stipulato accordi con gli operatori di rete prima dell'inizio delle procedure competitive, e agli intermediari indipendenti.

 

     Art. 15. Piattaforma radiofonica

     1. Alla commercializzazione dei diritti audio destinati alla piattaforma radiofonica si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nel presente articolo.

     2. L'organizzatore della competizione, limitatamente alle trasmissioni in lingua italiana, può predisporre per i mercati nazionale e internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo operatore della comunicazione.

     3. Le linee guida di cui all'articolo 6 fissano i criteri per l'acquisizione in forma non esclusiva da parte delle emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale di brevi estratti in diretta degli eventi della competizione, purchè la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento del pacchetto nazionale ed internazionale.

     4. Al fine di salvaguardare le esigenze delle emittenti locali, le linee guida di cui all'articolo 6 individuano i diritti audio il cui esercizio è riservato agli organizzatori degli eventi.

 

Sezione V

Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale

 

     Art. 16. Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale

     1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e, salvo quanto previsto nel presente articolo [5].

     2. L'organizzatore della competizione disciplina nelle linee guida di cui all'articolo 6 la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, prevedendo modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima.

     3. [Al fine di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, l'organizzatore della competizione può concedere in licenza tali diritti direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli Paesi o in determinate aree geografiche, oppure concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una o più competizioni ad uno o più intermediari individuati attraverso una o più procedure competitive] [6].

     4. [Alle procedure competitive di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, commi 4 e 5] [7].

 

     Art. 17. Misure di protezione delle immagini degli eventi della competizione

     1. I contratti di licenza devono contenere clausole aventi ad oggetto l'obbligo degli operatori della comunicazione di garantire la protezione delle immagini degli eventi della competizione, anche attraverso misure che prevengano indebite captazioni delle immagini, indebite immissioni delle stesse nelle reti di comunicazione elettronica e indebite ritrasmissioni del segnale dal territorio estero in quello italiano e viceversa.

 

Capo III

Tutela dei diritti audiovisivi

 

     Art. 18. Legittimazione ad agire

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, la tutela dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, spetta al solo organizzatore della competizione, fatta salva la legittimazione ad agire degli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti secondari oggetto di autonome iniziative commerciali da parte di costoro ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 3, e 11, comma 3 [8].

     1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione e ad ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1 [9].

     1-ter. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi [10].

 

Capo IV

Vigilanza e controllo

 

     Art. 19. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

     1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, provvedono, ciascuna per i profili di competenza, sulle richieste dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6.

     2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento, per le attività ad essa demandate dal presente decreto legislativo, nonchè le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione al presente decreto legislativo anche mediante un'apposita struttura.

 

     Art. 20. Autorità garante della concorrenza e del mercato

     1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, vigila sulla corretta applicazione del presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

Titolo III

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSICURATE DAL MERCATO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

 

     Art. 21. Ripartizione delle risorse [11]

     1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi.

 

     Art. 21. Ripartizione delle risorse [12]

     1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui agli articoli 22 e 24, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26.

     2. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi.

 

     Art. 22. Mutualità generale [13]

     1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

     2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.

     3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente.

     3-bis. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 [14].

 

     Art. 22. Mutualità generale [15]

     1. L'organizzatore delle competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche.

     2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al quattro per cento delle risorse complessive derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1.

 

     Art. 23. Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre [16]

     [1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, è istituita la «Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre», di seguito denominata: «Fondazione», dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, fermo restando quanto previsto al comma 9. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente al perseguimento degli scopi indicati nell'articolo 22.

     2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza per la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

     3. La Fondazione determina, nelle forme stabilite dallo statuto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alle modalità di individuazione delle iniziative da finanziare, anche attraverso piani pluriennali, nel settore sportivo giovanile e dilettantistico nonchè degli investimenti finalizzati alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti.

     4. La Fondazione detta specifiche regole per individuare annualmente almeno due progetti da finanziare, relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con scuole, università, enti locali ed associazioni sportive.

     5. La Fondazione presenta annualmente, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Ministro con delega per lo sport. Qualora i progetti di cui al comma 4 siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università, la relazione è presentata anche ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.

     6. Sono organi della Fondazione il consiglio di amministrazione, con funzioni di organo di amministrazione, il presidente, eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di rappresentanza, ed il Collegio dei revisori, con funzioni di organo di controllo.

     7. Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri, di cui sei, dei quali uno con funzione di presidente, designati dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, tre designati dalla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) al fine di garantire la rappresentanza di tutte le categorie di società sportive, uno designato dalla Federazione italiana pallacanestro (FIP), uno designato dall'organizzatore del campionato di pallacanestro di serie A ed uno designato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Lo statuto può prevedere una diversa composizione del consiglio di amministrazione al fine di consentire la presenza di rappresentanti designati da tutti i soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e dalle relative federazioni sportive nazionali, tenuto conto dell'entità complessiva delle risorse economiche e finanziarie garantite dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi a ciascuna disciplina sportiva.

     8. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali uno, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

     9. La Fondazione destina necessariamente, almeno fino alla stagione sportiva 2015/2016, una quota delle risorse destinate alla mutualità generale, di cui all'articolo 22, al programma straordinario per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.]

 

     Art. 24. Mutualità per le categorie inferiori [17]

     [1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori, destina una quota annua non inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori.]

 

     Art. 25. Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione

     1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione è effettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonchè l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.

     2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non può essere comunque inferiore al 40 per cento.

     3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza.

     4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

 

     Art. 26. (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A) [18]

     1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

     a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;

     b) una quota del 28 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

     c) una quota del 22 per cento sulla base del radicamento sociale.

     2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata sulla base dei seguenti criteri:

     a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato;

     b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati;

     c) i risultati conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.

     3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base dei seguenti criteri:

     a) il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati;

     b) l'audience televisiva certificata;

     c) i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitrè anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie C.

     3-bis. La quota prevista in base ai criteri di cui alla lettera c) del comma 3 non può essere inferiore al 5 per cento della quota complessiva del 22 per cento di cui al comma 1, lettera c). Essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:

     a) le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere b) e c);

     b) i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2;

     c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori, di cui al comma 3, lettera c).

 

     Art. 26. (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A) [19]

     1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

     a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;

     b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

     c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

     2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.

     3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nonchè in subordine l'audience televisiva certificata.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonchè i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c).

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI COORDINAMENTO E FINALI

 

     Art. 27. Disciplina del periodo transitorio

     1. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati prima del 31 maggio 2006, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati stipulati prima del 31 maggio 2006.

     2. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione, o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, stipulati dopo il 31 maggio 2006 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto da soggetti diversi da quelli titolari dei contratti di licenza di cui al comma 1 ovvero dagli stessi soggetti di cui al comma 1 ma aventi un diverso oggetto, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati.

     3. Sono parimenti fatti salvi sino al 30 giugno 2010 gli effetti dei contratti di cessione e di sublicenza con cui gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti trasferiscono ad altri operatori della comunicazione i diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, acquisiti in virtù dei contratti di cui ai commi 1 e 2.

     4. Gli organizzatori degli eventi non titolari di contratti di licenza alla data di entrata in vigore del presente decreto possono stipulare, previa autorizzazione dell'organizzatore della competizione, contratti di licenza aventi durata fino al 30 giugno 2010.

     5. Al fine di garantire una equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti di cui ai commi 1, 2 e 3, i soggetti partecipanti al campionato di calcio di serie A redistribuiscono all'interno della propria categoria una quota percentuale crescente del totale delle risorse assicurate dalla contrattazione individuale dei diritti audiovisivi, determinata prioritariamente dall'Assemblea di categoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

     6. Le disposizioni di cui agli articoli 22, comma 2, e 24 si applicano a partire dalla stagione sportiva 2010/2011.

     7. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualità generale, è destinata alla Fondazione di cui all'articolo 23, per ciascuna delle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

     8. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualità per le categorie inferiori di cui all'articolo 24, è destinata alle predette categorie una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

 

     Art. 28. Disposizione di coordinamento

     1. Al titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 78-ter è inserito il seguente capo:

     «Capo I-ter

     Diritti audiovisivi sportivi

     Art. 78-quater.

     Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.».

 

     Art. 29. Norme finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. All'onere derivante dal funzionamento della struttura di cui all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

     Art. 30. Abrogazioni

     1. E' abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.


[1] Capoverso così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 19 aprile 2008, n. 93.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 19 aprile 2008, n. 93.

[3] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 19 aprile 2008, n. 93.

[4] Comma così modificato dall'art. 13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.

[5] Comma così modificato dall'art. 21 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[6] Comma abrogato dall'art. 21 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[7] Comma abrogato dall'art. 21 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[8] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 19 aprile 2008, n. 93.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 651, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 651, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la decorrenza di cui all'art. 11, comma 2 bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19. Per il testo previgente vedi infra.

[12] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 14 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la decorrenza di cui all'art. 11, comma 2 bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19. Per il testo previgente vedi infra.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 352, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[15] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 14 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

[16] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la decorrenza di cui all'art. 11, comma 2 bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

[17] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la decorrenza di cui all'art. 11, comma 2 bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

[18] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 352, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e così modificato dall'art. 1, comma 641, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con la decorrenza ivi prevista dal comma 642. Per il testo previgente vedi infra.

[19] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 641, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.