§ 98.1.26832 - Legge 27 ottobre 1993, n. 422.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/10/1993
Numero:422


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...]


§ 98.1.26832 - Legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

(G.U. 27 ottobre 1993, n. 253)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, 28 aprile 1993, n. 127, e 28 giugno 1993, n. 208.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323

     All'articolo 1:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dallo stesso esercente o da un altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, nonchè verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.";

     al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: "All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono soppresse le parole: "e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2".";

     al comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: "Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data:"; alla lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: "o tre soci lavoratori"; alla lettera b), dopo le parole: "della legge 6 agosto 1990, n. 223," sono aggiunte le altre: "ovvero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2329, primo comma, n. 2), dall'articolo 2438, e dall'articolo 2439, primo comma, del codice civile, qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, per l'importo corrispondente alla parte di capitale non versata"; alle lettere b) e c), sono soppresse le parole: "entro il 30 novembre 1993" e, alla lettera d), le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-bis e 3";

     dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

     "7-bis. In attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, può essere consentita, per il periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino e secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

     7-ter. L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo di cui al comma 7-bis del presente articolo è attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radiodiffusioni. Le trasmissioni devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed italiana.

     7-quater. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 viene altresì rilasciata a società costituite entro il 31 dicembre 1993 in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 1, nelle quali vengano conferite entro lo stesso termine almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali sia in possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 5 del presente decreto, che abbiano fatturato nell'anno 1992 non più di 200 milioni di lire, già autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223".

     All'articolo 2:

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può richiedere ai soggetti interessati, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 4, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti.";

     al comma 4, secondo periodo, è soppressa la parola:

     "eventuali".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procede alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore.

     2. Anche al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992.

     3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sospesa nel periodo di vigenza delle concessioni di cui all'articolo 1 del presente decreto".

     All'articolo 4, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di cui all'articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento all'orario minimo di programmazione settimanale di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1990. Tale impegno, che costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, qualora non specificatamente contenuto nella domanda di concessione deve essere inoltrato entro il suddetto termine al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con atto con firma autenticata".

     All'articolo 5:

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma 18, e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali.";

     al comma 2, le parole: "si svolgono nel" sono sostituite dalle seguenti: "interessano il";

     al comma 3, terzo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni in sede di prima applicazione e successivamente centoventi giorni"; l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora entro il 31 luglio 1993 le emittenti medesime abbiano omesso la presentazione del bilancio e dei relativi allegati concernenti l'anno 1992, i medesimi documenti possono essere presentati entro e non oltre il 30 novembre 1993, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorsi tali termini, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione".

     All'articolo 6:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonchè, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, che eserciscano una sola rete.";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Ai fini dei trasferimenti di cui agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute sono equiparate alle persone fisiche.";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano fallite, debbono essere immediatamente disattivati.";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Fino alla approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione, salvo che nel caso in cui siano necessarie per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per ottemperare ad ogni altro obbligo di legge. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può altresì disporre l'assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di accordi internazionali.";

     al comma 6, le parole da: "di attuazione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative".

     Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis. - 1. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10 del presente decreto, il canone di concessione per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno di due miliardi di lire è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno.

     2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, comunica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti televisive locali che possono usufruire di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con l'indicazione, per ognuna di esse del relativo fatturato.

     3. In sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano il canone di concessione determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223".

     All'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

     "9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9"".

     L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206".

     All'articolo 11:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2.";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518.";

     il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentito ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio di emittenti che trasmettano in forma codificata. Per consentire agli utenti il passaggio graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, l'esercizio è altresì concesso per ulteriori ventiquattro mesi, durante i quali il segnale televisivo è obbligatoriamente diffuso con più mezzi trasmissivi.

     2-bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attività, li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima".

     Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 11-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

     "1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali nonchè su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali ed emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicità e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo".

     2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

     Art. 11-ter. - 1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, nonchè gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle società che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione". - La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.