§ 71.2.306 - D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 45.
Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:28/03/2024
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Ambito applicativo
Art. 2.  Incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo
Art. 3.  Aspettativa senza assegni
Art. 4.  Requisiti per il collocamento fuori ruolo
Art. 5.  Interesse dell'amministrazione
Art. 6.  Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio
Art. 7.  Criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo
Art. 8.  Procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo
Art. 9.  Assenso del magistrato e documentazione
Art. 10.  Valutazione dell'organo di governo autonomo
Art. 11.  Limiti di permanenza fuori ruolo
Art. 12.  Relazione informativa
Art. 13.  Numero massimo dei magistrati fuori ruolo
Art. 14.  Incarichi elettivi e di Governo
Art. 15.  Disposizioni transitorie
Art. 16.  Limiti di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 17.  Abrogazioni e disposizioni di coordinamento


§ 71.2.306 - D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 45.

Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71.

(G.U. 6 aprile 2024, n. 81)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonchè disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera d), l'articolo 5, comma 1 e 2, e l'articolo 6;

     Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»;

     Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;

     Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;

     Vista la legge 21 aprile 2023, n. 41, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine per l'attuazione della delega;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 17 giugno n. 71 del 2022;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Ambito applicativo

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

 

     Art. 2. Incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo

     1. Tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non può garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti, nel rispetto delle previsioni del presente decreto, soltanto a seguito del collocamento fuori ruolo o, nei casi specificamente previsti dalla legge, del collocamento in aspettativa.

     2. Devono in ogni caso essere svolti con il collocamento fuori ruolo gli incarichi ai quali si applica la disciplina di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71, oltre a quelli di direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro.

     3. Gli organi di governo autonomo possono autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non è garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, esclusivamente nei casi in cui una specifica disposizione di legge preveda che quegli incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie.

 

     Art. 3. Aspettativa senza assegni

     1. Il magistrato può essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. In tutti i casi di collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il posto di provenienza è considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalità previste per il magistrato collocato fuori ruolo.

 

     Art. 4. Requisiti per il collocamento fuori ruolo

     1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo non può essere autorizzato se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:

     a) sono decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;

     b) sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.

     2. Ai fini di quanto indicato alla lettera a) del comma 1, il magistrato deve avere esercitato le funzioni per almeno dieci anni dalla data del loro conferimento, anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato o presso gli organi costituzionali, con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale e di svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3. L'effettivo esercizio delle funzioni per il periodo di tempo indicato nella lettera a) del comma 1 non è richiesto nei casi di conferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 19, comma 1, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998, n. 303, dell'articolo 7, comma 3, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.

     3. Il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione dell'aspettativa per maternità o per congedo parentale e degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero.

     4. La limitazione temporale di cui al comma 1, lettera b), non si applica:

     a) per gli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3;

     b) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonchè, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vicesegretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura;

     c) per gli incarichi di segretario generale e vicesegretario generale e di capo e vice capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè di capo e vice capo di dipartimento presso il Ministero della giustizia;

     d) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti;

     e) per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Segretario del Consiglio dei ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vice capo;

     f) per gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali, per gli incarichi presso organismi giudiziari internazionali o sovranazionali, per gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni, nonchè per gli incarichi di esperto giuridico conferiti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

     Art. 5. Interesse dell'amministrazione

     1. Il collocamento fuori ruolo è autorizzato quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza.

     2. L'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione.

     3. Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza l'organo di governo autonomo tiene in ogni caso conto:

     a) della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico;

     b) dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato;

     c) della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione.

     4. In ogni caso l'organo di governo autonomo deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature.

     5. L'interesse dell'amministrazione è sempre sussistente per gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati, per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

     6. L'interesse dell'amministrazione di appartenenza non si ritiene sussistente quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo.

 

     Art. 6. Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio

     1. Non può essere collocato fuori ruolo il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell'organico stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo. Ai fini della individuazione della sede di servizio sono irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extra distrettuale. Nella determinazione dell'indice di scopertura si tiene conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, purchè di durata superiore a sessanta giorni. Si tiene altresì conto degli esoneri, totali o parziali, dallo svolgimento dell'ordinario lavoro giudiziario, fermo restando che eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.

     2. Non può essere collocato fuori ruolo il magistrato che, alla data della deliberazione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.

     3. Nonostante la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'organo di governo autonomo può sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonchè presso gli organi di cui all'articolo 11, comma 3.

 

     Art. 7. Criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo

     1. Quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi dell'articolo 13, l'organo di governo autonomo si determina sulla base della seguente graduatoria di priorità:

     a) incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati;

     b) incarichi di natura giudiziaria e giurisdizionale presso l'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;

     c) incarichi presso organi costituzionali;

     d) incarichi presso organi di rilevanza costituzionale;

     e) incarichi apicali e incarichi di diretta collaborazione, previsti da norme primarie, ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

     f) incarichi non giudiziari o giurisdizionali ricoperti presso organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;

     g) altri incarichi.

 

     Art. 8. Procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo

     1. Il procedimento per il collocamento fuori ruolo del magistrato è avviato su richiesta inoltrata all'organo di governo autonomo dall'amministrazione o dall'istituzione richiedente.

     2. L'amministrazione o l'istituzione richiedente specifica la durata, la natura e la tipologia dell'incarico fuori ruolo affidato al magistrato.

     3. Qualora la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministero della giustizia, relativamente ai magistrati ordinari, il Consiglio superiore della magistratura provvede a inoltrare a quest'ultimo copia dell'istanza, nonchè copia della documentazione rilevante, per le eventuali osservazioni.

 

     Art. 9. Assenso del magistrato e documentazione

     1. Il collocamento fuori ruolo può essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, che deve essere trasmesso all'organo di governo autonomo dallo stesso magistrato.

     2. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia iniziato l'effettivo svolgimento delle funzioni presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente.

     3. Il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso:

     a) una breve relazione che contenga: le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta; le eventuali situazioni di conflitto di interesse;

     b) il parere del dirigente dell'ufficio, comprensivo della valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, con indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, alla trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi;

     c) il parere del Consiglio giudiziario, ove applicabile.

 

     Art. 10. Valutazione dell'organo di governo autonomo

     1. A seguito della richiesta di autorizzazione al collocamento fuori ruolo, l'organo di governo autonomo accerta la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione.

 

     Art. 11. Limiti di permanenza fuori ruolo

     1. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni.

     2. Per tutti gli incarichi di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e), il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonchè agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.

 

     Art. 12. Relazione informativa

     1. Al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa l'istituzione conferente l'incarico redige una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato.

     2. La relazione è in ogni caso redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi.

 

     Art. 13. Numero massimo dei magistrati fuori ruolo

     1. I magistrati possono essere collocati fuori ruolo nel rispetto dei seguenti numeri massimi:

     a) ordinari, numero 180 unità;

     b) amministrativi, numero 25 unità;

     c) contabili, numero 25 unità.

     2. In ogni caso, i magistrati ordinari non possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali in numero superiore a 40 unità.

     3. Gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati e quelli di cui all'articolo 11, comma 3, possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di cui ai commi 1 e 2, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati.

     4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 14. Incarichi elettivi e di Governo

     1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di governo autonomo, e il periodo trascorso fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di quelle attività non si considera ai fini dell'articolo 11.

     2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano, inoltre, quando il collocamento fuori ruolo avviene per effetto degli articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71.

     3. Nel numero massimo di magistrati collocati fuori ruolo di cui alla lettera M della tabella b allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 non si computano i magistrati indicati ai commi 1 e 2.

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie

     1. Salvo quanto previsto al comma 4, la disciplina prevista dal presente decreto si applica agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Ai magistrati fuori ruolo al momento della data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina vigente al momento del conferimento o dell'autorizzazione dell'incarico. I limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti non operano per tutti gli incarichi indicati nell'articolo 11, comma 3.

     3. Ai magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal presente decreto. La durata del precedente incarico è computata nel termine complessivo, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo.

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

     Art. 16. Limiti di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 68, primo periodo, e commi da 69 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190, non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

 

     Art. 17. Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

     1. All'articolo 50 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 2 è abrogato.

     2. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

 

     Allegato

     (articolo 17, comma 2)

 

     «TABELLA B

     RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

 

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