§ 71.3.194 - Legge 5 agosto 1998, n. 303.
Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:05/08/1998
Numero:303


Sommario
Art. 1.  Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione.
Art. 2.  Requisiti per la nomina ed elementi di specifica rilevanza.
Art. 3.  Collocazione nel ruolo e stato giuridico.
Art. 4.  Destinazione per l'esercizio delle funzioni.
Art. 5.  Trattamento economico.
Art. 6.  Trattamento previdenziale.


§ 71.3.194 - Legge 5 agosto 1998, n. 303.

Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione.

(G.U. 24 agosto 1998, n. 196).

 

     Art. 1. Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione.

     1. I professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali posti non può tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

     2. La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

     3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonché una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.

     4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.

 

          Art. 2. Requisiti per la nomina ed elementi di specifica rilevanza.

     1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:

     a) essere cittadino italiano;

     b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;

     c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

     d) non aver superato l'età di sessantacinque anni e avere idoneità fisica e psichica;

     e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attività forense e di qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i professori universitari, l'avere ottenuto o richiesto, o l'essere impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

     2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.

     3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:

     a) l'esercizio dell'attività forense da parte di professore d'università presso le giurisdizioni superiori;

     b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni;

     c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziari per un periodo non inferiore a dieci anni.

     4. A parità di possesso degli elementi di specifica rilevanza di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianità nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

     5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.

 

          Art. 3. Collocazione nel ruolo e stato giuridico.

     1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati al fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui più magistrati vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende posto secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo dei docenti universitari o nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

     2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari ed è tenuto all'osservanza dei relativi doveri, con possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo della residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

     3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della presente legge è sottoposto a valutazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura al fine del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione.

 

          Art. 4. Destinazione per l'esercizio delle funzioni.

     1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge può essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.

 

          Art. 5. Trattamento economico.

     1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrato di cassazione.

     2. La dichiarazione di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'articolo 3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.

 

          Art. 6. Trattamento previdenziale.

     1. Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari.

     2. Nel caso di pregresso esercizio dell'attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.