§ 46.6.61 - Legge 23 aprile 1959, n. 189.
Ordinamento del Corpo della guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:23/04/1959
Numero:189


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [1]
Art. 3.  [4]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. [10]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.  [12]
Art. 13. 
Art. 14. 


§ 46.6.61 - Legge 23 aprile 1959, n. 189.

Ordinamento del Corpo della guardia di finanza.

(G.U. 24 aprile 1959, n. 98)

 

     Art. 1.

     Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.

     Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

     prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

     eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

     vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

     concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

     concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

     eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.

 

          Art. 2. [1]

     Il Corpo della guardia di finanza è costituito dal seguente personale militare:

     a) ufficiali;

     b) sottufficiali;

     c) truppa.

     Il personale ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

     Ufficiali generali:

     generale di divisione;

     generale di brigata.

     Ufficiali superiori:

     colonnello;

     tenente colonnello;

     maggiore.

     Ufficiali inferiori:

     capitano.

     Ufficiali subalterni:

     tenente;

     sottotenente.

     3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

     a) ruolo "ispettori":

     1) maresciallo aiutante;

     2) maresciallo capo;

     3) maresciallo ordinario;

     4) maresciallo;

     b) ruolo "sovrintendenti":

     1) brigadiere capo;

     2) brigadiere;

     3) vice brigadiere [2] .

     4. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" è ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:

     1) appuntato scelto;

     2) appuntato;

     3) finanziere scelto;

     4) finanziere.

     A tale personale è sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo "appuntati e finanzieri", l'"allievo finanziere." [3].

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4.

     Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa [5].

     Il Comandante generale è collocato in soprannumero agli organici. Qualora alla data di entrata in vigore del presente comma si determini una vacanza nel grado di generale di corpo d'armata, la stessa è colmata, con la medesima decorrenza, con una promozione ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 [6].

     Il Comandante generale presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività della Guardia di finanza.

     Il Comandante generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. [Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza [7]].

     Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile nè rinnovabile. Se non abbia raggiunto il limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [8].

 

          Art. 5.

     Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7.

     Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza [9].

     Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.

     L'ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal Comandante generale.

 

          Art. 6.[10]

     Ciascuna zona è costituita dal Comando, da un numero vario di legioni, da un Centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione è costituita dal Comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unità minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-66 l'Accademia e il Comando scuole sono equiparate ai Comandi di zona. Il Comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal Comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal Comando della legione allievi.

     I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

     Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal Comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal Comando generale.

     Per l'attribuzione del rango di Comando di corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di Comandante di corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze [11] .

     Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici.

 

          Art. 7.

     Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della guardia di finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.

     Al personale militare anzidetto spetta l'indennità di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.

 

          Art. 8.

     All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si provvede con ufficiali della Guardia di finanza o di altre Forze armate.

     All'insegnamento delle materie non militari si può provvedere con professori e assistenti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, magistrati, funzionari dell'Amministrazione finanziaria delle carriere direttive in attività di servizio, funzionari degli altri rami dell'Amministrazione dello Stato e, ove occorra, con personale civile estraneo all'Amministrazione dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.

     Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare di concerto col Ministro per il tesoro, sono stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, i compensi per gli incarichi di insegnamento.

 

          Art. 9.

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, è stabilita l'aliquota del personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione.

 

          Art. 10.

     Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare.

     Ad essi si applicano altresì le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito - Arma dei carabinieri - con le varianti eventualmente necessarie.

 

          Art. 11.

     I ruoli organici del personale del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformità della tabella allegata alla presente legge.

     Il numero degli ufficiali di complemento che è consentito mantenere in servizio di prima nomina è fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

 

 

Disposizioni finali

 

          Art. 12. [12]

     [L'avanzamento al grado di maresciallo capo è conferito ad anzianità, nei limiti dei posti di organico vacanti, ai marescialli ordinari giudicati idonei, che abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado.

     L'avanzamento al grado di brigadiere è conferito ad anzianità ai vicebrigadieri giudicati idonei, che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado.]

 

          Art. 13.

     L'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1959-60 farà carico al fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salve le diverse decorrenze stabilite nell'annessa tabella per l'attuazione dei ruoli organici.

 

Allegato

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall’art 10 del D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34.

[2] Gli originari commi 3, 4 e 5 sono stati sostituiti con gli attuali commi 3 e 4 per effetto dell’art. 75 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[3] Gli originari commi 3, 4 e 5 sono stati sostituiti con gli attuali commi 3 e 4 per effetto dell’art. 75 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[4] Articolo abrogato dall’art. 10 del D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 giugno 2010, n. 79.

[6] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[7] Periodo soppresso dall'art. 35 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 3 giugno 2010, n. 79, con la decorrenza ivi prevista, già modificato dall'art. 7 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, dall'art. 10 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 giugno 2010, n. 79.

[10] Articolo sostituito dall'art. unico della L. 31 marzo 1966, n. 200 e abrogato dall’art. 10 del D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34.

[11] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 2 dicembre 1980, n. 794.

[12] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.