§ 79.3.52 - D.L. 30 gennaio 2004, n. 24.
Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonchè in materia di accise sui [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:30/01/2004
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Riconoscimento indennità speciale
Art. 2.  Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 3.  Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole minori della Sicilia
Art. 3 bis.  (Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Art. 3 ter.  (Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Art. 3 quater.  (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia).
Art. 4.  Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati
Art. 5.  Copertura finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 79.3.52 - D.L. 30 gennaio 2004, n. 24. [1]

Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonchè in materia di accise sui tabacchi lavorati [2].

(G.U. 2 febbraio 2004, n. 26)

 

Art. 1. Riconoscimento indennità speciale

     1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennità che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennita speciale per il personale dirigente [3].

 

     Art. 2. Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     1. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione [4].

 

     Art. 3. Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole minori della Sicilia [5]

     1. Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia, il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori [6].

     2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di età [7].

     3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.

 

     Art. 3 bis. (Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). [8]

     1. All'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, sono apportate le seguenti modificazioni

     a) al comma 3, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) brevetto di pilota di aereo;

b-ter) brevetto di specialista di aereo"

     b) al comma 4, le parole: "direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile"

 

     Art. 3 ter. (Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). [9]

     1. Le assunzioni nel profilo di vigile del fuoco, autorizzate ai sensi dei commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono effettuate nella misura del cinquanta per cento utilizzando la graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede utilizzando la graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001

     2. La validità delle graduatorie del concorso pubblico a sessantaquattro posti di operatore sala macchine, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 16 del 25 febbraio 2000, e del concorso pubblico a centouno posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 16 del 25 febbraio 2000, è differita fino al 31 dicembre 2005

 

     Art. 3 quater. (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia). [10]

     1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziate le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati [11]

     [1. Al fine di dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del cento per cento dal 1° marzo 2004, costituisce l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui al primo comma del medesimo articolo [12].

     2. [Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento non si è ancora concluso a tale data] [13].

     2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non puo essere inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1 luglio 2006 tale importo minimo è elevato a 64 euro" [14].

     2-ter. All'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

"3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;" [15].]

 

     Art. 5. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 4.222.000 per l'anno 2004 ad euro 15.750.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè in materia di accise sui tabacchi lavorati.

 

Art. 1. Riconoscimento indennità speciale

     1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennità che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

 

Art. 2. Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     1. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

 

Art. 3. Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria

     1. Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria, il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori.

     2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco.

     3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.

 

Art. 4. Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati

     1. Al fine di dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del cento per cento dal 1° marzo al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente, costituisce l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui al primo comma del medesimo articolo.

     2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento non si è ancora concluso a tale data.

 

Art. 5. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 4.222.000 per l'anno 2004 ad euro 15.750.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 31 marzo 2004, n. 87.

[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dall'art. 11 bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[11] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191.

[13] Comma abrogato dall'art. 35 della L. 7 luglio 2009, n. 88.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.