§ 46.2.20 - D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.
Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:08/05/2001
Numero:215


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione)
Art. 2.  (Organico complessivo delle Forze armate)
Art. 3.  (Ufficiali)
Art. 4.  (Sottufficiali)
Art. 5.  (Volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve)
Art. 5 bis.  (Costituzione della commissione di avanzamento per i volontari).
Art. 6.  (Gestione delle eccedenze)
Art. 7.  (Sospensione del servizio di leva)
Art. 8.  (Modalità per la chiamata alle armi)
Art. 9.  (Ritardi per motivi di studio degli studenti universitari)
Art. 10.  (Dispensa dalla ferma di leva)
Art. 11.  (Contingenti ausiliari)
Art. 11 bis.  (Sospensione delle attività dei consigli di leva)
Art. 11 ter.  (Formazione delle liste di leva)
Art. 11 quater.  (Autorità che sovrintende alla leva).
Art. 11 quinquies.  (Cancellazione della nota di renitenza).
Art. 11 sexies.  (Gestione e consultazione delle liste di leva).
Art. 11 septies.  (Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria).
Art. 11 octies.  (Ricorsi avverso le decisioni in materia di leva).
Art. 11 novies.  (Annullamento dei provvedimenti in materia di leva).
Art. 11 decies.  (Obblighi di iscrizione nelle liste di leva).
Art. 12.  (Volontari in ferma prefissata).
Art. 12 bis.  (Volontari in ferma prefissata in servizio).
Art. 12 ter.  (Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi).
Art. 12 quater.  (Licenza ordinaria).
Art. 12 quinquies.  (Licenza straordinaria).
Art. 12 sexies.  (Elevazione e aggiornamento culturale).
Art. 12 septies.  (Tutela e sostegno della maternità e paternita).
Art. 13.  (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio)
Art. 13 bis.  (Sospensione precauzionale dal servizio).
Art. 13 ter.  (Collocamento in congedo)
Art. 13 quater.  (Ruoli d'onore)
Art. 14.  (Proscioglimento dalla ferma).
Art. 14 bis.  (Perdita del grado).
Art. 14 ter.  (Volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi).
Art. 14 quater.  (Documentazione di servizio).
Art. 15.  (Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma)
Art. 15 bis.  (Riammissione alla ferma prefissata).
Art. 15 ter.  (Norme in materia di personale ammesso alla ferma breve a seguito di ricorsi).
Art. 16.  (Volontari di truppa in ferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186)
Art. 17.  (Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi)
Art. 18.  (Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve)
Art. 19.  (Età massima per il reclutamento dei volontari di truppa)
Art. 20.  (Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni)
Art. 21.  (Ufficiali ausiliari)
Art. 22.  (Ufficiali di complemento)
Art. 23.  (Ufficiali in ferma prefissata)
Art. 24.  (Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata)
Art. 25.  (Ufficiali delle forze di completamento)
Art. 26.  (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari)
Art. 27.  (Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)
Art. 28.  (Armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali)
Art. 29.  (Disposizioni finali)
Art. 30.  (Modifica e abrogazione di norme)
Art. 31.  (Clausola finanziaria)


§ 46.2.20 - D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215. [1]

Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331

(G.U. 11 giugno 2001, n. 133, S.O.)

 

CAPO I

Generalità

 

     Art. 1. (Ambito di applicazione)

     1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva dell'Esercito, della Marina militare, di seguito Marina e dell'Aeronautica militare, di seguito Aeronautica, con volontari di truppa nonché, in coerenza con i relativi compiti, con personale civile della difesa. Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto ove non espressamente previsto.

     2. Nell'ambito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie:

     a) dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;

     b) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;

     c) dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;

     d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

 

CAPO II

Disciplina degli organici nel periodo transitorio

 

          Art. 2. (Organico complessivo delle Forze armate)

     1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è fissata a 190.000 unità a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007.

     2. Alla data del 1° gennaio 2021 le dotazioni organiche per ciascuna delle categorie di personale indicate all'articolo 1, comma 2, sono riportate nella tabella "A" allegata al presente decreto.

     3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella "A" allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella "A" di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.

 

          Art. 3. (Ufficiali)

     1. Fino al 31 dicembre 2005, il riordino degli organici dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, continua ad essere disciplinato con le modalità definite dall'articolo 60, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

     2. A decorrere dal 2006, le dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

 

          Art. 4. (Sottufficiali)

     1. Per gli anni 2001 e 2002, le dotazioni organiche dei ruoli dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono indicate nella tabella "B" allegata al presente decreto.

     2. Al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli organici da conseguire al 31 dicembre 2020, nella misura indicata per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica nella tabella "A" allegata al presente decreto, a decorrere dall'anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

 

          Art. 5. (Volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve)

     1. Nell'ambito del progressivo incremento dei volontari di truppa in servizio permanente, è autorizzata, per il biennio 2001 - 2002, l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450 unità, comprensive dei 2.531 volontari di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il personale in servizio non può comunque eccedere le seguenti consistenze medie annue:

     a) anno 2001: Esercito 17.840 unità; Marina 2.797 unità; Aeronautica 1.658 unità;

     b) anno 2002: Esercito 23.438 unità; Marina 3.183 unità; Aeronautica 1.750 unità.

     2. Per il biennio 2001 - 2002 i contingenti dei volontari di truppa in ferma breve e in rafferma in servizio non possono eccedere le seguenti consistenze medie annue:

     a) anno 2001: Esercito 23.223 unità; Marina 5.272 unità; Aeronautica 2.033 unità;

     b) anno 2002: Esercito 24.066 unità; Marina 5.318 unità; Aeronautica 2.075 unità.

     3. Al fine di realizzare con gradualità il raggiungimento degli organici da conseguire al 1° gennaio 2021, nella misura indicata nella tabella "A" allegata al presente decreto, a decorrere dall'anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

     4. Le eventuali carenze organiche nel ruolo dei volontari in servizio permanente possono essere devolute in aumento ai limiti massimi dei volontari in ferma breve, in rafferma o in ferma prefissata.

 

     Art. 5 bis. (Costituzione della commissione di avanzamento per i volontari). [2]

     1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, può essere istituita una Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

     2. La Commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di durata la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della Commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della Commissione. Ai componenti della Commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.

 

          Art. 6. (Gestione delle eccedenze) [3]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

     2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

     3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.

     4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, ed hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.

     5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.

 

CAPO III

Sospensione del servizio di leva

 

          Art. 7. (Sospensione del servizio di leva)

     1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni  vigenti [4].

     2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva è annualmente ripartito, con decreto del Ministro della difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

     3. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 8. (Modalità per la chiamata alle armi)

     1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata la gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, mediante la definizione delle priorità per l'assegnazione dei giovani alle Forze armate secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504. Tale decreto tiene conto, per l'assegnazione dei giovani al Corpo equipaggi militari marittimi della Marina, dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

     2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro della difesa dispone, altresì, affinché sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti e reparti dislocati entro 100 chilometri dal luogo di residenza e il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico di ciascuna Forza armata.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allo scopo di agevolare il periodico rientro al luogo di residenza dei militari di leva che non possono essere impiegati entro i 100 chilometri dal predetto luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, il rimborso degli oneri connessi alle spese effettivamente sostenute per viaggi in ferrovia, autolinee e piroscafi. nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso, escluso l'eventuale supplemento per il vitto e per la classe di diritto stabilita dall'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è a carico dell'Amministrazione della difesa. Tali norme sono estese anche ai volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16.

     4. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali interessati, assume iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici per i militari di leva ed i volontari di truppa in ferma annuale di ciascuna Forza armata.

 

          Art. 9. (Ritardi per motivi di studio degli studenti universitari)

     1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, le parole "Per ottenere il beneficio" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2003, per ottenere il beneficio".

     2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 10. (Dispensa dalla ferma di leva)

     1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, la lettera b) è sostituita dalla seguente (Omissis).

     2. All'articolo 7. comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti (Omissis).

     3. All'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, le parole "per un periodo di almeno 60 giorni" sono soppresse.

 

          Art. 11. (Contingenti ausiliari)

     1. Il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, fatte salve le esigenze dell'Esercito, della Marina, ivi comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi i volontari di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 10 agosto 2000, n. 246, tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.

 

     Art. 11 bis. (Sospensione delle attività dei consigli di leva) [5]

     1. La data dell'ultima chiamata alla leva e la data di sospensione delle attività dei consigli di leva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

     2. Le modalità di attuazione della sospensione delle attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari.

 

     Art. 11 ter. (Formazione delle liste di leva) [6]

     1. Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, i comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985.

 

     Art. 11 quater. (Autorità che sovrintende alla leva). [7]

     1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sovrintende alle operazioni concernenti:

     a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331;

     b) le residue attività amministrative inerenti alla leva militare obbligatoria, sospesa dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.

     2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata.

     3. Per le attività di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, ovvero dagli altri organismi individuati dallo stato maggiore dell'Esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina individuati dallo stato maggiore della Forza armata.

 

     Art. 11 quinquies. (Cancellazione della nota di renitenza). [8]

     1. I renitenti appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi presso i comandi militari dell'Esercito ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito e della Marina, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.

 

     Art. 11 sexies. (Gestione e consultazione delle liste di leva). [9]

     1. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le modalità di tenuta delle liste di cui al comma 1 e quelle di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

 

     Art. 11 septies. (Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria). [10]

     1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente competenti, i comandi militari Esercito, ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, su istanza degli interessati:

     a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato;

     b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;

     c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;

     d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;

     e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonchè ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

     2. All'estero le residue attività in materia di leva sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari.

 

     Art. 11 octies. (Ricorsi avverso le decisioni in materia di leva). [11]

     1. Avverso le decisioni adottate in materia di leva è ammesso ricorso, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.

 

     Art. 11 novies. (Annullamento dei provvedimenti in materia di leva). [12]

     1. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono soggette ad annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

     2. Le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a seguito di richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di età.

     3. Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata e simulata infermità, di cui all'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 sono soggette ad annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

     4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.

 

     Art. 11 decies. (Obblighi di iscrizione nelle liste di leva). [13]

     1. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.

 

CAPO IV

Volontari di truppa

 

          Art. 12. (Volontari in ferma prefissata). [14]

     1. Ai fini del presente decreto, per volontari in ferma prefissata, se non specificamente qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno, in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, previsti dalle disposizioni di cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n. 226.

     2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.

     3. Le categorie, le specialità, le specializzazioni, nonchè gli incarichi relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, secondo i rispettivi ordinamenti.

     4. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento al grado di caporale ovvero di caporal maggiore o gradi corrispondenti, di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Il grado è conferito dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso nè rimborso spese.

     5. Lo stato di volontario in ferma prefissata è costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di appartenenza e al grado posseduto.

     6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le seguenti:

     a) servizio;

     b) congedo illimitato;

     c) congedo assoluto.

     7. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di stato e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.

     7-bis. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istitutti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente del Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonchè dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili [15].

 

     Art. 12 bis. (Volontari in ferma prefissata in servizio). [16]

     1. I volontari in ferma prefissata in servizio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:

     a) servizio effettivo;

     b) sospensione precauzionale dal servizio.

     2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono mantenere per tutta la durata della ferma l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13. L'accertamento è effettuato con le modalità stabilite da ciascuna Forza armata.

     3. I volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri.

     4. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, il volontario in ferma prefissata è diffidato dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla diffida, se l'incompatibilità persiste, il militare è prosciolto dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

     5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio. In relazione alla situazione abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio, può autorizzare i volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in località diversa dalla sede di servizio.

     6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari.

     6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di Corpo può autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella località sede di servizio, ovvero in località viciniore, a pernottare presso il citato domicilio [17].

     7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito.

     8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio isolato, si trovano nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti delle risorse previste dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.

 

     Art. 12 ter. (Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi). [18]

     1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito delle unità dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonchè negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita. Non è precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.

     2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.

     3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.

     4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attività di carattere personale, ancorchè disciplinati dall'orario di servizio, non sono computati nell'attività di lavoro giornaliera effettivamente svolta.

     5. I servizi di guardia presidiari e di caserma, anche non armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, qualora non sia possibile attribuire la corrispondente indennità, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività ovvero della giornata non lavorativa se effettuati in tali giornate.

     6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.

     7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno [19].

     9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:

     a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;

     b) permessi speciali notturni;

     c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.

     10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.

 

     Art. 12 quater. (Licenza ordinaria). [20]

     1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non sono corrisposte per dodici mensilità. La durata della licenza ordinaria è la seguente:

     a) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni:

     1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;

     2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;

     3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;

     b) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni:

     1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;

     2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;

     3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale.

     2. Se l'orario settimanale di servizio è distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 è, rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in più o in meno.

     3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi:

     a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226;

     b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare;

     c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.

     5. L'assenza per infermità, anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.

     6. La licenza ordinaria è frazionabile in più periodi, anche di durata pari a un giorno.

     7. Se la licenza ordinaria non è goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui è maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

     8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione è dovuta a una delle seguenti cause:

     a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;

     b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b), c), d) e f);

     c) decesso.

     9. La licenza ordinaria è interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati.

L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali è stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.

     10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.

     11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.

     12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.

     13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata.

     14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorità nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego può essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo.

 

     Art. 12 quinquies. (Licenza straordinaria). [21]

     1. La licenza straordinaria è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni.

     2. La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:

     a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;

     b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;

     c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;

     d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;

     e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.

     3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

     4. La licenza straordinaria di convalescenza non può comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.

     5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.

     6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:

     a) se l'infermità dipende da causa di servizio, è dovuto il trattamento economico del pari grado in attività di servizio;

     b) se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura :

     1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non è più dovuta;

     2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga è dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non è più dovuta.

     7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalescenza è computata per intero.

     8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo.

     9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della libertà personale nel corso di operazioni militari all'estero non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.

     10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

     11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.

 

     Art. 12 sexies. (Elevazione e aggiornamento culturale). [22]

     1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. Si applicano l'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

     2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attività d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso è revocato e il periodo fruito è detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.

     3. I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 13, commi 3, 4, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non è utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.

 

     Art. 12 septies. (Tutela e sostegno della maternità e paternita). [23]

     1. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

     2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

 

          Art. 13. (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio) [24]

     1. I volontari in ferma prefissata, che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma impiegati in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonchè essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

     2. Se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma.

     3. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonchè all'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.

     4. Se non chiedono di permanere in servizio ai sensi del comma 1, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma e collocati in congedo illimitato.

     5. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni..

 

     Art. 13 bis. (Sospensione precauzionale dal servizio). [25]

     1. La sospensione precauzionale dal servizio può essere disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata che abbiano assunto in un procedimento penale la qualità di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che siano sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità.

     2. La sospensione precauzionale dal servizio è sempre disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata a carico dei quali sia stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o che si trovino soggetti ad altra misura cautelare restrittiva della libertà personale.

     3. Durante la sospensione precauzionale dal servizio ai volontari in ferma prefissata spetta la metà della paga e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

     4. Ai fini della determinazione della posizione previdenziale, il periodo di sospensione precauzionale dal servizio è computato per metà.

     5. Gli effetti della sospensione precauzionale dal servizio sono revocati se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso.

     6. I provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio e di revoca della sospensione sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.

 

     Art. 13 ter. (Collocamento in congedo) [26]

     1. I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato:

     a) alla scadenza del termine della ferma;

     b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.

     2. I volontari in congedo illimitato sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

     3. I volontari in congedo illimitato sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:

     a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;

     b) in tempo di guerra: rispondere ai richiami in servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni.

     4. I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.

     5. I volontari richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti vigenti all'atto del richiamo.

     6. I volontari in ferma prefissata cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:

     a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età;

     b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età, se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.

     7. I volontari in ferma prefissata in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

     Art. 13 quater. (Ruoli d'onore) [27]

     1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i volontari in ferma prefissata che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:

     a) per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

     b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

     c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

     2. I volontari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

 

          Art. 14. (Proscioglimento dalla ferma). [28]

     1. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.

     2. Il proscioglimento dalla ferma è disposto nei seguenti casi:

     a) domanda presentata dall'interessato per i motivi di cui al comma 3;

     a-bis) assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco [29];

     b) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13;

     c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto 2004, n. 226;

     d) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge n. 226 del 2004;

e) cause di incompatibilità, di cui all'articolo 12-bis, comma 3;

     f) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;

     g) protratto insufficiente rendimento;

     h) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, salvo che i fatti siano tali da comportare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;

     i) perdita del grado.

     3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare 1'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibli esigenze di impiego. La domanda può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:

     a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonchè presso imprese o organizzazioni private;

     b) gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:

     1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;

     2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

     3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio [30].

     3-bis. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione [31].

     4. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici, di cui al comma 2, lettera c), è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.

     5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e di condotta, di cui al comma 2, lettera d), è di competenza della Direzione generale per il personale militare.

     6. La proposta di proscioglimento per protratto insufficiente rendimento, di cui al comma 2, lettera g), può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.

     7. La proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2, lettera h), è avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri dei superiori gerarchici del militare, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Se i fatti sono tali da comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante di corpo trasmette alla Direzione generale per il personale militare, per il tramite dell'alto comando sovraordinato, gli atti per il deferimento alla commissione di disciplina [32].

 

     Art. 14 bis. (Perdita del grado). [33]

     1. La perdita del grado è disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare nei seguenti casi:

     a) perdita della cittadinanza;

     b) assunzione di servizio presso Forze armate di Stati esteri non autorizzata;

     c) interdizione giudiziale o inabilitazione;

     d) irreperibilità accertata;

     e) violazione del giuramento o gravi motivi disciplinari ovvero comportamento comunque contrario alle finalità delle Forze armate o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della commissione di disciplina;

     f) sentenza di condanna:

     1) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, la condanna comporta la pena accessoria della rimozione;

     2) per delitto non colposo, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 5), del codice penale.

     2. La perdita del grado è disposta anche nel caso di assunzione di servizio nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito, in altra Forza armata con qualsiasi grado ovvero nelle Forze di polizia.

     3. La perdita del grado decorre:

     a) dalla data del provvedimento, nei casi di cui al comma 1, lettere a), d) ed e);

     b) dalla data di assunzione del servizio, nei casi di cui ai commi 1, lettera b), e 2;

     c) dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nei casi di cui al comma 1, lettere c) e f);

     4. Nei casi di cui al comma 1, lettere e) e f), se è già intervenuta la cessazione dal servizio, questa si considera, ad ogni effetto, avvenuta per perdita del grado mantenendo l'originaria decorrenza.

     5. La reintegrazione nel grado può essere disposta con provvedimento della Direzione generale per il personale militare:

     a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), a seguito di istanza presentata dall'interessato, quando le relative cause siano cessate;

     b) nel caso di cui al comma 1, lettera e), a seguito di istanza presentata dall'interessato trascorsi almeno cinque anni dalla data della perdita del grado, durante i quali abbia tenuto ottima condotta morale e civile. Tale periodo è ridotto alla metà se il militare ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado.

Se il militare ha conseguito più di una ricompensa può chiedere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Se la perdita del grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

     c) nel caso di cui al comma 1, lettera f), a seguito di istanza presentata dall'interessato quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi del numero 1) della stessa lettera f), anche a norma della legge penale militare;

     d) nel caso di cui al comma 2, a seguito di istanza presentata dall'interessato ovvero d'ufficio, quando il militare cessa di appartenere ad altra Forza armata o di polizia.

     6. La reintegrazione nel grado decorre dalla data del provvedimento e non comporta di diritto la riammissione in servizio del militare.

 

     Art. 14 ter. (Volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi). [34]

     1. Per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 21 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, devono possedere gli stessi requisiti richiesti all'atto del reclutamento.

 

     Art. 14 quater. (Documentazione di servizio). [35]

     1. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e successive modificazioni, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.

     2. Per l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio viene predisposto un estratto della documentazione di servizio degli ufficiali in ferma prefissata e dei volontari in ferma prefissata, redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.

 

          Art. 15. (Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma)

     1. Ai volontari in ferma breve si applicano:

     a) fino al dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno;

     b) oltre il dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale;

     c) per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente [36].

     2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 5, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.

     3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma è corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio.

     4. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 2004, n. 226, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e all'articolo 11, comma 1, lettera a) della stessa legge n. 226 del 2004 [37].

     4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio [38].

     4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa [39].

     4-quater. Fino all'anno 2010, per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui al comma 4-bis del presente articolo e all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 226 del 2004, se in servizio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), della legge n. 226 del 2004;

     b) possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario previsto per l'arruolamento volontario dalla direttiva tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonchè degli ulteriori requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 [40].

 

     Art. 15 bis. (Riammissione alla ferma prefissata). [41]

     1. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualità di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualità di allievo sono computati nella ferma.

 

     Art. 15 ter. (Norme in materia di personale ammesso alla ferma breve a seguito di ricorsi). [42]

     1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 23 agosto 2004, n. 226, la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è soppressa. Le funzioni residuali sono attribuite alla Direzione generale per il personale militare.

     2. I partecipanti ai concorsi banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, che siano ammessi al reclutamento in qualità di volontari in ferma breve a seguito di ricorso amministrativo o giurisdizionale, sono destinati alla Forza armata prescelta all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

 

          Art. 16. (Volontari di truppa in ferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186)

     1. Fino al 31 dicembre 2006, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999. n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Si applica il comma 4-ter del citato articolo 2 del decreto legge n. 110 del 1999, con riferimento agli organici e contingenti definiti all'articolo 5. Per il Corpo delle capitanerie di porto gli arruolamenti di cui al presente comma possono effettuarsi nei limiti delle dotazioni organiche stabiliti dalla vigente normativa.

     2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale può essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonché per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o prefissata.

     3. I volontari in ferma annuale, congedati senza demerito, possono concorrere per l'assunzione di una nuova ferma annuale, previa rinuncia al grado conseguito.

     4. Ai volontari in ferma annuale si applicano:

     a) in materia di licenze, le disposizioni relative al personale militare in servizio di leva obbligatorio tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;

     b) la licenza speciale di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

     c) i permessi speciali, di cui all'articolo 12-ter, comma 9, lettera c);

     d) la licenza straordinaria di convalescenza, entro la misura massima di cui all'articolo 12-quinquies, comma 2, lettera a) [43].

 

          Art. 17. (Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi)

     1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate come determinate in applicazione dell'articolo 2, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti ad incentivare le assunzioni da parte delle imprese.

     2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuino i beneficiari anche sulla base dell'età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che abbiano completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento.

     3. Il Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorità militari periferiche.

     4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l'affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.

     5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario di truppa in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi [44].

 

          Art. 18. (Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve)

     1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono così determinate:

     a) Arma dei carabinieri 70%;

     b) Corpo della guardia di Finanza 70%;

     c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%;

     d) Polizia di Stato 45%;

     e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;

     f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;

     g) Corpo forestale dello Stato 45%.

     2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale, di cui all'articolo 12 della legge n. 226 del 2004 [45].

     3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. [A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma è abrogato l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 [46]].

     4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.

     5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.

     6. La riserva di cui all'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1 [47].

     7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.

 

          Art. 19. (Età massima per il reclutamento dei volontari di truppa) [48]

     [1. L'età massima per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve è stabilita in 25 anni. [49]]

 

CAPO V

Disposizioni in materia dì ufficiali

 

          Art. 20. (Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni)

     1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo (Omissis).

     2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti (Omissis).

     3. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente (Omissis).

     4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti (Omissis).

     5. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), le parole da "Ispettore Logistico" a "Ispettore delle Armi" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     b) alla lettera c), le parole: "dai tre tenenti generali" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     6. Ai quadri I e VI della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga "tenente", colonna 6, le parole: "3 anni" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     7. Ai quadri II e VII della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga "tenente", colonna 6, sostituire le parole: "3 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione o di addetto alle lavorazioni, permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi incarichi, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore" con le seguenti (Omissis).

     8. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente (Omissis).

 

          Art. 21. (Ufficiali ausiliari)

     1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forze armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

     a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo;

     b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;

     c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;

     d) ufficiali delle forze di completamento.

     2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.

     3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio è fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale [50].

 

          Art. 22. (Ufficiali di complemento)

     1. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina possono essere reclutati:

     a) fino al 2006, tra i giovani soggetti alla leva nati entro il 1985;

     b) qualora venga ripristinata la coscrizione obbligatoria, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331.

 

          Art. 23. (Ufficiali in ferma prefissata)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi [51].

     2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

     a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) e g) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;

     b) non abbiano superato il 38° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

     c) siano in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni connesse;

     c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata [52].

     3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

     a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;

     b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

     c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

     c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata [53].

     4. Il Corpo della Guardia di finanza può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

     a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

     b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

     c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;

     c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata [54].

     5. Con decreto del Ministro dell'economia e della finanze sono stabiliti:

     a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, anche la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale;

     b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata [55].

     5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:

     a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;

     b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni [56].

     6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo [57].

     7. L'anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.

     8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.

     9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale militare e ad essi si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

     10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.

 

          Art. 24. (Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata)

     1. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

     2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la ferma, sono collocati in congedo.

     3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno d'età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età.

     4-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, semprechè gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito [58].

     5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento è adottato dal direttore generale del personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

     5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera b) [59].

     6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:

     a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze [60];

     b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

     7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.

 

          Art. 25. (Ufficiali delle forze di completamento)

     1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

     2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente.

     3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

     4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età.

     5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, comma 4-ter, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, semprechè gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo [61].

     6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.

     7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza:

     a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

     b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;

     c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dall'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare [62].

     8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'articolo 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.

 

          Art. 26. (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari)

     1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazion, nonché le previsioni della legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia di conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle armi.

     2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

     3. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

     4. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 [63].

     4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 [64].

     4-ter. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001 [65].

     4-quater. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate [66].

     5. Le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano anche agli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito.

     5.1. La struttura prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, svolge le attività di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari di cui al comma 5, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro [67].

      5-bis. Le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta [68].

 

          Art. 27. (Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

     1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente.(Omissis).

 

          Art. 28. (Armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali)

     1. Al sottotenente di complemento in servizio di prima nomina ed al tenente di complemento in rafferma continuano ad essere corrisposti lo stipendio e le indennità relative rispettivamente ai livelli retributivi VI° e VII°-bis nonché le indennità operative già previste, rispettivamente, per i gradi di sottotenente e di tenente dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Agli ufficiali dei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore in servizio permanente o in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, ai quali si applica l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono corrisposte, a decorrere dal 15 marzo 2001, anche le indennità operative previste per il grado superiore dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. A decorrere dal 15 marzo 2001, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, lo stipendio è determinato, se più favorevole, sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione ai gradi ivi previsti.

     4. Agli ufficiali in ferma prefissata si applica il trattamento previsto per gli ufficiali di complemento.

     5. Agli ufficiali delle forze di completamento si applica, qualora in servizio, il trattamento economico previsto per gli ufficiali del servizio permanente.

 

CAPO VI

Disposizioni varie e finali

 

          Art. 29. (Disposizioni finali)

     1. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nella tabella "A" allegata al presente decreto, potranno essere apportati, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.

     2. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella "A" allegata al presente decreto, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

     3. Nell'ambito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Ministero della difesa promuove, anche mediante specifici corsi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro, l'impiego di personale civile della difesa in sostituzione di personale delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, al fine di contribuire a garantire il sostegno tecnico, logistico e amministrativo dello strumento militare e di recuperare unità di personale militare per l'espletamento dei compiti d'istituto.

     4. Al personale impiegato in servizi armati e non, al quale non sia possibile concedere recuperi compensativi prima del trasferimento ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali, può essere corrisposto, in luogo delle predette giornate di recupero, il compenso di alta valenza operativa nei limiti previsti dalla vigente normativa e nell'ambito delle risorse disponibili nell'apposito Fondo.

 

          Art. 30. (Modifica e abrogazione di norme)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio.

     2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in servizio alla data del 1° gennaio 2002 da più di 10 mesi, continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è abrogato l'articolo 3, comma 2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

     4-bis. Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare ed in particolare:

     a) l'articolo 33, primo comma, lettera f), e l'articolo 45 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

     b) l'articolo 26, primo comma, lettera e), l'articolo 35 e l'articolo 40, primo comma, lettera f), della legge 31 luglio 1954, n. 599;

     c) l'articolo 34, primo comma, lettera f), della legge 3 agosto 1961, n. 833;

     d) la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive modificazioni;

     e) l'articolo 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     f) l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1995, n. 196;

     g) l'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 [69].

 

          Art. 31. (Clausola finanziaria)

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie e con le modalità previste all'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

 

     Tabella "A" - RIPARTIZIONE DEI VOLUMI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE F.A. DA CONSEGUIRE ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2021 - (prevista dall'art. 2, comma 2) [70]

 

FORZA ARMATA

ESERCITO

MARINA

AERONAUTICA

CATEGORIE

 

 

 

UFFICIALI

12.050

4.500

5.700

SOTTOUFFICIALI

 

 

 

AIUTANTI

2.400

2.178

3.000

MARESCIALLI

5.583

5.774

6.480

SERGENTI

16.108

5.624

16.800

TOTALE

24.091

13.576

26.280

VOLONTARI

 

 

 

DI TRUPPA

 

 

 

VSP

56.281

10.000

7.049

VFP

19.578

5.924

4.971

TOTALE

75.859

15.924

12.020

TOTALE GENERALE

112.000

34.000

44.000

 

     Tabella "B" - RIPARTIZIONE DEI VOLUMI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI DELLE F.A. DA CONSEGUIRE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DEL 2001 E ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002 - (prevista dall'art. 4, comma 1)

 

ESERCITO MARINA AERONAUTICA

31 dicembre 2001

31 dicembre 2002

AIUTANTI

15.248

15.000

MARESCIALLI

53.737

52.817

SERGENTI

7.685

8.588

TOTALE

76.670

76.405

 

 

TABELLA C [71]

(articolo 6, comma 2)

 

UNITA' DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA

 

Anno

Ufficiali

Marescialli

Totale

2006

18

340

358

2007

18

330

348

2008

15

255

270

2009

30

500

530

2010

18

350

368

2011

33

550

583

2012

35

595

630

2013

35

595

630

2014

38

650

688

2015

35

595

630

2016

33

570

603

2017

45

795

840

2018

12

205

217

2019

12

205

217

2020

6

90

96

 

 

 

 

Totale

383

6.625

7.008

 

 

 

ALLEGATO 1 [72]

(art. 14-quater, comma 2)

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 12 bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[4] Comma modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e così sostituito dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 226.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

[6] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

[7] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[8] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[9] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[10] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[11] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[12] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[13] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[14] Articolo modificato dall'art. 8 del D.L. 16 aprile 2002, n. 64 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 giugno 2002, n. 116 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[15] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[16] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[17] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[18] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[19] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[20] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[21] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[22] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[23] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[25] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[26] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[27] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[29] Lettera inserita dall'art. 6 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[30] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[31] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[32] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[33] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[34] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[35] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[36] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197,

[37] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197,

[38] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

[39] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

[40] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[41] Articolo inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[42] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[43] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[44] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[45] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[46] Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall’art. 6 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

[47] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[48] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[49]  Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 16 aprile 2002, n. 64 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 giugno 2002, n. 116.

[50] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

[51] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

[52] Lettera aggiunta dall'art. 8 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[53] Lettera aggiunta dall'art. 8 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[54] Comma modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275 e così sostituito dall'art. 2140 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[55] Comma modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e così sostituito dall'art. 2140 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[56] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

[57] Comma così sostituito dall'art. 2140 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[58] Comma inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[59] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

[60] Lettera così modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[61] Comma inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[62] Comma modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e così sostituito dall'art. 2143 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[63] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

[64] Comma inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

[65] Comma inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[66] Comma inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[67] Comma inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[68] Comma inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

[69] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

[70] Tabella così modificata dall'art. 2 della L. 23 agosto 2004, n. 226.

[71] Tabella aggiunta dall'art. 12 bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[72] Allegato aggiunto dall'art. 14 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197 e così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.