§ 80.9.612 - D.Lgs. 6 ottobre 2005, n. 216.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:06/10/2005
Numero:216


Sommario
Art. 1.  Riorganizzazione dei compiti nei settori delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva
Art. 2.  Riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato militare e dei servizi generali
Art. 3.  Modalità di attuazione


§ 80.9.612 - D.Lgs. 6 ottobre 2005, n. 216. [1]

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186.

(G.U. 25 ottobre 2005, n. 249)

 

Art. 1. Riorganizzazione dei compiti nei settori delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva

     1. E' istituita la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva. Ad essa sono trasferiti i compiti in materia di pensioni, di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardanti il personale militare, attribuiti alla Direzione generale per il personale militare dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nonchè i compiti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e agli articoli 2, comma 1, lettera f), e 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni.

     2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.

 

     Art. 2. Riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato militare e dei servizi generali [2]

     [1. Sono istituite la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali con compiti, rispettivamente, di cui all'articolo 25 e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

     2. Contestualmente all'istituzione delle direzioni generali di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale di commissariato e dei servizi generali, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

     3. Ai fini del presente articolo, per assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, agli oneri derivanti dall'istituzione di una nuova posizione dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Ove si ricorra alla compensazione con tre posti di livello dirigenziale effettivamente coperti, il nuovo incarico può essere attribuito successivamente alla soppressione dei suddetti posti in organico.]

 

     Art. 3. Modalità di attuazione [3]

     [1. Le strutture ordinative e le competenze delle unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali di cui agli articoli 1 e 2, sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.]


[1] Abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 897, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che ha ripristinato la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 897, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.