§ 80.9.207 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478.
Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:18/11/1965
Numero:1478


Sommario
Art. 1.      L'organizzazione centrale del Ministero della difesa è la seguente
Art. 2.      Il Gabinetto del Ministro per la difesa ha la seguente composizione
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      Al personale compreso negli organici degli uffici indicati ai precedenti articoli 2 e 3 compete l'indennità di Gabinetto di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello [...]
Art. 7.      Gli uffici centrali di cui al precedente art. 1 dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvale il segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4
Art. 8.      L'ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione provvede
Art. 9.  [5]
Art. 10.      L'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica
Art. 11.      L'Ufficio centrale per gli allestimenti militari provvede
Art. 12.      L'ufficio centrale per le ispezioni amministrative provvede
Art. 13.      La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito provvede alla trattazione delle materie relative
Art. 14.      La Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito provvede alla trattazione delle materie relative
Art. 15.      La Direzione generale per il personale militare della Marina provvede alla trattazione delle materie relative
Art. 16.      La Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica provvede alla trattazione delle materie relative
Art. 17.      La Direzione generale per gli impiegati civili provvede alla trattazione delle materie relative all'assunzione, allo stato giuridico, all'impiego, all'addestramento, allo svolgimento della [...]
Art. 18.      La Direzione generale per gli operai provvede alla trattazione delle materie relative
Art. 19.      La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari provvede
Art. 20.      La Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri sopraintende
Art. 21.      La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali sopraintende
Art. 22.      La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali sopraintende
Art. 23.      La Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni sopraintende, salvo le attribuzioni di cui all'art. 12 del decreto del [...]
Art. 24.      La Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili sopraintende
Art. 25.      La Direzione generale di commissariato sopraintende
Art. 26.      La Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio sopraintende
Art. 27.      La Direzione generale della sanità militare sopraintende
Art. 28.      Lo studio e lo sviluppo tecnico delle armi, dei mezzi e dei materiali da parte delle Direzioni generali di cui agli articoli dal 20 al 27 devono essere effettuati in collaborazione con gli [...]
Art. 29.      La Direzione generale delle pensioni provvede alle attività concernenti
Art. 30.      La Direzione generale delle provvidenze per il personale sopraintende
Art. 31.      La Direzione generale del contenzioso provvede
Art. 32.      La Direzione generale dei servizi generali sopraintende
Art. 33.      Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri può provvedere, su delega del Ministro per la difesa, direttamente all'amministrazione dei capitoli di propria competenza con facoltà analoghe a [...]
Art. 34.      E' istituito, alle dipendenze del capo dell'ufficio del segretario generale del Ministero della difesa, un Raggruppamento autonomo comandato da un ufficiale con grado di generale di brigata o [...]
Art. 35.      E' istituito, alle dipendenze del capo dell'ufficio del segretario generale del Ministero della difesa, l'Ufficio amministrazioni speciali che provvede alla corresponsione degli assegni ai [...]
Art. 36.  [6]
Art. 37.      L'Ispettorato del servizio veterinario, dalla data e con le modalità stabilite dal Ministro per la difesa ai sensi dell'art. 40, passa alle dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Esercito [...]
Art. 38.      Entro la data del 1° aprile 1966
Art. 39.      A decorrere dalla data di cui al precedente art. 38 la lettera c) del secondo comma dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente la istituzione del Consiglio superiore delle forze [...]
Art. 40.      Nel termine massimo del 31 dicembre 1966 saranno costituite le Direzioni generali indicate all'art. 1, il Raggruppamento autonomo di cui all'art. 34 e l'ufficio di cui all'art. 35
Art. 41.      Alla data in cui sarà completata l'organizzazione indicata nell'art. 1, i Consigli di amministrazione degli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica saranno sostituiti da [...]
Art. 42.      Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art. 38 e la data prevista dal precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e [...]
Art. 43.      Alla data in cui sarà costituita la Direzione generale per gli impiegati civili, i Consigli di amministrazione per il personale ausiliario, operanti presso le direzioni generali personali civili [...]
Art. 44.      Alla data in cui sarà costituita la Direzione generale degli operai, è istituito, presso il Ministero della difesa, il Consiglio di amministrazione per il personale operaio del ruolo delle [...]
Art. 45.      Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art. 38 e quella prevista dal precedente articolo, rimarranno in funzione per il rispettivo personale operaio gli attuali Consigli di [...]
Art. 46.      Alla data in cui saranno costituite, ai sensi dell'art. 40, le Direzioni generali per gli impiegati civili e per gli operai, le Commissioni di disciplina operanti presso le Direzioni generali [...]
Art. 47.      Alla data in cui sarà costituita la Direzione generale dei servizi generali, le Commissioni per l'eliminazione degli atti di archivio operanti presso le direzioni generali personali civili e [...]
Art. 48.      Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto o, comunque, con esse incompatibili


§ 80.9.207 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478. [1]

Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa.

(G.U. 15 gennaio 1966, n. 11, S.O.)

 

 

Capo I

 

ORGANIZZAZIONE GENERALE

 

     Art. 1.

     L'organizzazione centrale del Ministero della difesa è la seguente:

     Gabinetto del Ministro;

     Segreterie particolari dei Sottosegretati di Stato;

     Ufficio del Segretario generale;

     Uffici centrali:

     Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione;

     Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;

     Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica;

     Ufficio centrale per gli allestimenti militari;

     Ufficio centrale per le ispezioni amministrative;

     Direzioni generali:

     Direzione generale per gli ufficiali dell'esercito;

     Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito;

     Direzione generale per il personale militare della Marina;

     Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;

     Direzione generale per gli impiegati civili;

     Direzione generale per gli operai;

     Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari;

     Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri;

     Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali;

     Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali;

     Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;

     Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;

     Direzione generale di commissariato;

     Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio;

     Direzione generale della sanità militare;

     Direzione generale delle pensioni;

     Direzione generale delle provvidenze per il personale;

     Direzione generale del contenzioso;

     Direzione generale dei servizi generali.

 

Capo II

 

GABINETTO, SEGRETERIE PARTICOLARI E ORGANI DI COORDINAMENTO

 

          Art. 2.

     Il Gabinetto del Ministro per la difesa ha la seguente composizione:

     un capo di Gabinetto, ufficiale generale o ammiraglio;

     un segretario particolare;

     non più di cinque ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto, di cui soltanto due di grado superiore a tenente colonnello o di qualifica superiore a quelle corrispondenti degli impiegati civili;

     non più di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di archivio;

     non più di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di copia.

     In caso di eccezionali lavori, possono essere distaccati al Gabinetto del Ministro non più di tre ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa. I distacchi devono essere autorizzati con decreta ministeriale da registrare alla Corte dei conti.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6.

     Al personale compreso negli organici degli uffici indicati ai precedenti articoli 2 e 3 compete l'indennità di Gabinetto di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     Gli uffici centrali di cui al precedente art. 1 dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvale il segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4.

     Ai predetti uffici centrali sono preposti impiegati con la qualifica di direttore centrale o ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente.

     Le suddette funzioni sono conferite agli ufficiali con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la difesa.

 

          Art. 8.

     L'ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione provvede:

     a predisporre gli atti per i rapporti con il Parlamento;

     alla elaborazione e alla formulazione degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari interessanti l'Amministrazione della difesa e all'esame di quelli predisposti da altre Amministrazioni dello Stato;

     alla predisposizione ed alle altre incombenze per l'emanazione dei decreti presidenziali e ministeriali che non rientrano nella specifica competenza delle direzioni generali e degli altri uffici centrali;

     alla redazione delle pubblicazioni ufficiali periodiche di competenza;

     alla risoluzione di questioni di massima sulla interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni di legge vigenti;

     ad assistere, nel campo giuridico, gli Stati Maggiori e gli organi centrali del Ministero.

 

          Art. 9. [5]

     1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari provvede:

     a) alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ed alle relative proposte di variazioni;

     b) a sottoporre all'approvazione del Ministro l'attribuzione dei fondi stanziati ai competenti organi programmatori della Difesa nel quadro degli obiettivi e indirizzi programmatici approvati dal Ministro stesso;

     c) a svolgere attività di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, nonché studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;

     d) a promuovere direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio ed ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;

     e) a svolgere attività di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale ed alle problematiche di natura fiscale in ambito infracomunitario;

     f) a monitorizzare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1981, n. 30.

 

          Art. 10.

     L'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica:

     sopraintende agli studi sulla razionalizzazione delle strutture amministrative e sulla semplificazione delle procedure; ne coordina la realizzazione;

     sopraintende agli studi sulla meccanizzazione dei servizi tecnico-amministrativi e ne coordina la realizzazione;

     raccoglie, elabora e pone a disposizione degli altri organi centrali dati statistici relativi a funzioni amministrative.

 

          Art. 11.

     L'Ufficio centrale per gli allestimenti militari provvede:

     a raccogliere e ad elaborare dati e notizie riflettenti la capacità produttiva nazionale e a calcolare le scorte nazionali di materie prime, promuovendone la costituzione, sentiti gli altri Ministeri interessati;

     ad effettuare studi, progetti e proposte per la mobilitazione industriale nazionale, per l'incremento della produzione nazionale nei settori che interessano le forze armate e per l'attività degli stabilimenti e degli arsenali militari ai fini delle esigenze civili;

     alla tenuta dell'albo unico dei fornitori del Ministero della difesa e alla tutela dei brevetti di interesse militare;

     alla tenuta e all'aggiornamento della situazione dei materiali delle forze armate e al coordinamento della attività di classificazione, standardizzazione e codificazione dei materiali.

 

          Art. 12.

     L'ufficio centrale per le ispezioni amministrative provvede:

     al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;

     ai rapporti con il Ministero del tesoro per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo.

 

Capo III

 

DIREZIONI GENERALI ED ALTRI ORGANI MINISTERIALI

 

          Art. 13.

     La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito provvede alla trattazione delle materie relative:

     al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, nonchè al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore;

     alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare dell'Esercito;

     all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 14.

     La Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito provvede alla trattazione delle materie relative:

     al reclutamento dei sottufficiali, nonchè dei militari di truppa a lunga ferma dell'Esercito;

     allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, nonchè al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

     all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 15.

     La Direzione generale per il personale militare della Marina provvede alla trattazione delle materie relative:

     al reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari volontari del Corpo equipaggi militari marittimi;

     allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali, sottufficiali e militari del Corpo equipaggi militari marittimi, nonchè al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore;

     alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare della Marina;

     all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 16.

     La Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica provvede alla trattazione delle materie relative:

     al reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa a ferma volontaria dell'Aeronautica;

     allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Aeronautica, nonchè al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore;

     alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare dell'Aeronautica;

     all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 17.

     La Direzione generale per gli impiegati civili provvede alla trattazione delle materie relative all'assunzione, allo stato giuridico, all'impiego, all'addestramento, allo svolgimento della carriera, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico e previdenziale degli impiegati civili della Difesa e dei professori delle Accademie e Istituti militari, nonchè dei magistrati militari e degli ufficiali del Corpo in congedo della giustizia militare. Provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al personale anzidetto, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 18.

     La Direzione generale per gli operai provvede alla trattazione delle materie relative:

     all'assunzione, allo stato giuridico, all'impiego, all'addestramento d'intesa con le direzioni generali competenti per ramo di servizio, allo svolgimento della carriera, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico e previdenziale degli operai della difesa;

     agli allievi operai.

     Provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 19.

     La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari provvede:

     all'organizzazione e allo svolgimento delle operazioni relative alla leva, alla selezione attitudinale e al reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

     alla militarizzazione e alla mobilitazione civile;

     alla trattazione delle materie relative al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, all'impiego, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare della Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale militare della Croce Rossa Italiana;

     alla trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in guerra e alla formazione dell'Albo d'Oro;

     all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie e al personale sopraindicati, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 20.

     La Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri sopraintende:

     alle seguenti attività pertinenti alle armi, alle munizioni, ai materiali di artiglieria e ai materiali per la difesa nucleare, biologica, chimica:

     studio e sviluppo tecnico;

     costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

     manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

     emanazione della relativa normativa tecnica;

     alle attività di cui sopra per quanto concerne le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri;

     alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

     La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 21.

     La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali sopraintende:

     alle seguenti attività pertinenti ai mezzi navali:

     studio e sviluppo tecnico;

     costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

     raddobbo, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

     emanazione della relativa normativa tecnica;

     alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali nonchè per quanto concerne i mezzi, le apparecchiature ed i materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi;

     alla formazione, quando effettuata presso gli organi e stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

     La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 22.

     La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali sopraintende:

     alle seguenti attività pertinenti ai mezzi vettori aerei e spaziali:

     studio e sviluppo tecnico;

     costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

     manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

     emanazione della relativa normativa tecnica;

     alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, nonchè i materiali di aviolancio;

     alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

     La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 23.

     La Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni sopraintende, salvo le attribuzioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace:

     alle seguenti attività pertinenti agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali:

     studio e sviluppo tecnico;

     costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

     manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

     emanazione della relativa normativa tecnica;

     alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

     La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 24.

     La Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili sopraintende:

     alle seguenti attività pertinenti ai mezzi di combattimento cingolati, ruotati ed anfibi, agli automotoveicoli, ai combustibili e ai lubrificanti:

     studio e sviluppo tecnico;

     costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

     manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione;

     emanazione della relativa normativa tecnica;

     alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

     La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 25.

     La Direzione generale di commissariato sopraintende:

     alle seguenti attività pertinenti ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonchè ad altri materiali di uso ordinario determinati con decreto del Ministro:

     studio e sviluppo tecnico;

     costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

     manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione;

     emanazione della relativa normativa tecnica;

     alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

     La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 26.

     La Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio sopraintende:

     alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo (ordinarie e speciali);

     alle seguenti attività pertinenti ai materiali del genio:

     studio e sviluppo tecnico;

     costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

     manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

     emanazione della relativa normativa tecnica;

     alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

     La Direzione generale provvede inoltre:

     alla trattazione delle materie relative all'acquisizione, all'utilizzazione, alla amministrazione e alla dismissione dei beni demaniali militari, fatte salve, in ogni caso, le attribuzioni demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti al Ministero delle finanze;

     alla trattazione di ogni questione attinente alle servitù e ai vincoli di varia natura connessi a proprietà demaniali militari;

     alla definizione di liquidazioni per danni a proprietà private;

     all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate nel presente articolo, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 27.

     La Direzione generale della sanità militare sopraintende:

     all'attività sanitaria militare;

     alle seguenti attività pertinenti ai materiali sanitari e farmaceutici:

     studio e sviluppo tecnico;

     costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

     manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

     emanazione della relativa normativa tecnica;

     alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

     La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 28.

     Lo studio e lo sviluppo tecnico delle armi, dei mezzi e dei materiali da parte delle Direzioni generali di cui agli articoli dal 20 al 27 devono essere effettuati in collaborazione con gli organi di ricerca, studio e progettazione degli Stati Maggiori interessati; restano ferme le attribuzioni di carattere logistico devolute ai capi di Stato Maggiore di forza armata per quanto attiene le materie di competenza delle Direzioni generali predette.

 

          Art. 29.

     La Direzione generale delle pensioni provvede alle attività concernenti:

     il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonchè l'indennità "una tantum" e l'indennizzo privilegiato aeronautico, spettanti al personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa;

     il riscatto e il riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

     l'autorizzazione del pagamento di indennità connesse al trattamento di quiescenza;

     il pagamento degli assegni connessi alle ricompense al valor militare e delle pensioni spettanti agli insigniti dell'Ordine Militare d'Italia;

     i progetti per il calcolo dell'assegno integratore in aggiunta alle pensioni di guerra e i progetti di liquidazione delle indennità di buona uscita.

     La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 30.

     La Direzione generale delle provvidenze per il personale sopraintende:

     alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio, nonchè delle famiglie del personale stesso;

     alle attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni o esterni, qualificazioni professionali civili, nonchè a quelle rivolte ad agevolare il collocamento dei militari che cessano dal servizio.

     La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 31.

     La Direzione generale del contenzioso provvede:

     alla trattazione del contenzioso speciale in materia di leva;

     alla istruttoria ed alle altre incombenze relative ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

     alla raccolta ed alla elaborazione degli elementi necessari per la trattazione dei ricorsi giurisdizionali e per i giudizi che comunque interessano l'Amministrazione della difesa, instaurati davanti alla magistratura ordinaria ed amministrativa ed ai collegi arbitrali;

     alla stipulazione degli atti di transazione a seguito degli accordi intervenuti durante lo svolgimento del giudizio;

     all'azione di competenza dell'Amministrazione nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa;

     alla liquidazione degli indennizzi e dei risarcimenti di danni nelle materie di competenza nonchè delle spese di liti;

     alla trattazione di pratiche inerenti ai sinistri e agli infortuni, compresa la stipulazione di transazioni intese a prevenire le liti.

     La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 32.

     La Direzione generale dei servizi generali sopraintende:

     agli affari connessi con i servizi di competenza del Provveditorato generale dello Stato relativi agli organi centrali;

     alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri;

     ai servizi poligrafici ed ai servizi generali, determinati con decreto del Ministro, relativi al funzionamento degli organi centrali della difesa;

     agli archivi generali.

     Provvede inoltre alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti ferroviari, per via ordinaria, per via marittima e per via aerea interessanti le forze armate, alle esigenze di manovalanza degli organi centrali ed a quelle connesse ai trasporti.

     La Direzione generale provvede infine all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle predette attività, nonchè di quelli relativi alle spese generali per gli Enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le tre forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonchè alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 33.

     Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri può provvedere, su delega del Ministro per la difesa, direttamente all'amministrazione dei capitoli di propria competenza con facoltà analoghe a quelle dei direttori generali.

 

          Art. 34.

     E' istituito, alle dipendenze del capo dell'ufficio del segretario generale del Ministero della difesa, un Raggruppamento autonomo comandato da un ufficiale con grado di generale di brigata o corrispondente, con i seguenti compiti:

     inquadramento dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comunque impiegati presso il Ministero della difesa e presso gli Stati Maggiori;

     inquadramento dei reparti automobilistici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati per le esigenze del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori.

 

          Art. 35.

     E' istituito, alle dipendenze del capo dell'ufficio del segretario generale del Ministero della difesa, l'Ufficio amministrazioni speciali che provvede alla corresponsione degli assegni ai personali militari dipendenti dall'Amministrazione centrale della difesa o che si trovino in speciali posizioni in Italia o all'estero e che non abbiano un proprio centro amministrativo, nonchè alle operazioni amministrative e contabili affidate dal Ministro all'ufficio stesso.

 

          Art. 36. [6]

 

          Art. 37.

     L'Ispettorato del servizio veterinario, dalla data e con le modalità stabilite dal Ministro per la difesa ai sensi dell'art. 40, passa alle dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Esercito conservando le attuali attribuzioni, salvo quelle d'ordine amministrativo che vengono trasferite alle Direzioni generali competenti per materia.

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 38.

     Entro la data del 1° aprile 1966:

     il Gabinetto del Ministro e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato assumono rispettivamente la composizione di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto;

     è istituita la carica di segretario generale del Ministero della difesa con il relativo ufficio di cui all'art. 4;

     sono costituiti l'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione, l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, l'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica, l'Ufficio centrale per gli allestimenti militari e l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

     Entro la stessa data di cui al comma precedente sono soppressi:

     l'Ufficio leggi e decreti costituito presso il Gabinetto a norma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306;

     le cariche di segretario generale per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, di cui all'art. 3 del predetto decreto legislativo, con i relativi uffici;

     gli uffici costituiti presso ciascuna forza armata, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto legislativo, per il coordinamento dei servizi di bilancio e amministrativi;

     il Comitato per la formazione del bilancio di cui al terzo comma dell'art. 5 del predetto decreto legislativo.

     Sotto la stessa data sono trasferite agli uffici di cui al primo comma del presente articolo le attività ad essi devolute dal presente decreto ed attualmente svolte da altri uffici del Ministero.

     Con decreto del Ministro per la difesa saranno stabilite le date di decorrenza delle trasformazioni, istituzioni e soppressioni di cariche ed uffici previste dai precedenti commi, nonchè l'ordinamento dell'ufficio del segretario generale e degli uffici centrali di cui al primo comma.

 

          Art. 39.

     A decorrere dalla data di cui al precedente art. 38 la lettera c) del secondo comma dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente la istituzione del Consiglio superiore delle forze armate, è sostituita dalla seguente:

     "c) il segretario generale del Ministero della difesa, il quale può farsi rappresentare da un generale o da un ammiraglio addetto al suo ufficio".

 

          Art. 40.

     Nel termine massimo del 31 dicembre 1966 saranno costituite le Direzioni generali indicate all'art. 1, il Raggruppamento autonomo di cui all'art. 34 e l'ufficio di cui all'art. 35.

     La data di costituzione, l'ordinamento interno delle Direzioni generali e degli Enti predetti nonchè la ripartizione dei rispettivi compiti saranno determinati con decreti del Ministro per la difesa, da emanare almeno novanta giorni prima delle date di costituzione e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     Nei decreti di cui al comma precedente sarà disposta altresì la soppressione delle direzioni generali e degli altri uffici e comandi che attualmente svolgono compiti devoluti dal presente decreto ai costituendi organi.

 

          Art. 41.

     Alla data in cui sarà completata l'organizzazione indicata nell'art. 1, i Consigli di amministrazione degli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica saranno sostituiti da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato e composto: dal segretario generale o, in sua assenza, dal capo del suo ufficio; dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore delle forze armate; dagli ufficiali o impiegati che hanno l'effettiva direzione delle direzioni generali e degli uffici centrali; da due rappresentanti del personale.

     In assenza del Ministro o del Sottosegretario delegato la presidenza del Consiglio è assunta dal segretario generale; in assenza anche del segretario generale, dal direttore generale più anziano.

 

          Art. 42.

     Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art. 38 e la data prevista dal precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica saranno integrati dal segretario generale, o in sua assenza dal capo del suo ufficio, e dagli ufficiali e impiegati civili che hanno l'effettiva direzione degli uffici centrali e delle direzioni generali che risulteranno costituite alla data di riunione del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 43.

     Alla data in cui sarà costituita la Direzione generale per gli impiegati civili, i Consigli di amministrazione per il personale ausiliario, operanti presso le direzioni generali personali civili e affari generali di ciascuna forza armata, saranno sostituiti da un unico Consiglio di amministrazione con la composizione e le attribuzioni stabilite dall'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 44.

     Alla data in cui sarà costituita la Direzione generale degli operai, è istituito, presso il Ministero della difesa, il Consiglio di amministrazione per il personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali.

     Il Consiglio è composto: dal capo del personale degli operai che lo presiede, da due impiegati della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da due rappresentanti degli operai, designati, questi ultimi, in conformità di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

     I quattro membri del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per la difesa e rimangono in carica per un biennio, salvo conferma per successivi periodi di eguale durata.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa, avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

 

          Art. 45.

     Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art. 38 e quella prevista dal precedente articolo, rimarranno in funzione per il rispettivo personale operaio gli attuali Consigli di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

 

          Art. 46.

     Alla data in cui saranno costituite, ai sensi dell'art. 40, le Direzioni generali per gli impiegati civili e per gli operai, le Commissioni di disciplina operanti presso le Direzioni generali personali civili e affari generali di ciascuna forza armata saranno sostituite da un'unica Commissione di disciplina con la composizione e le attribuzioni stabilite dall'art. 148 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 47.

     Alla data in cui sarà costituita la Direzione generale dei servizi generali, le Commissioni per l'eliminazione degli atti di archivio operanti presso le direzioni generali personali civili e affari generali di ciascuna forza armata, saranno sostituite da un'unica Commissione per l'eliminazione degli atti di archivio, con la composizione e le attribuzioni stabilite dall'art. 69 del regolamento sugli archivi di Stato, approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e successive modificazioni.

 

          Art. 48.

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto o, comunque, con esse incompatibili.

 


[1] Abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145, con esclusione dell'art. 7, e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 241.

[3] Articolo abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[4] Articolo abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264.

[6] Articolo abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.