§ 80.5.66 – D.Lgs.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282.
Disposizioni sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali e sulla indennità di Gabinetto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:16/11/1947
Numero:1282


Sommario
Art. 1.      Fino a quando il trattamento economico per le missioni dei dipendenti statali non sia stato riveduto con norme di carattere organico, l'indennità di missione (diaria e [...]
Art. 2. 
Art. 3.      La disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo si applica anche per il trattamento di missione
Art. 4. 
Art. 5.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal 1° luglio 1947


§ 80.5.66 – D.Lgs.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282. [1]

Disposizioni sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali e sulla indennità di Gabinetto.

(G.U. 27 novembre 1947, n. 273).

 

     Art. 1.

     Fino a quando il trattamento economico per le missioni dei dipendenti statali non sia stato riveduto con norme di carattere organico, l'indennità di missione (diaria e supplemento di pernottazione) di cui all'art. 1 - con la maggiorazione prevista dall'art. 26 - del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 gennaio 1947, n. 7, è aumentata del 70%.

     L'indennità integrativa prevista dall'art. 3 del citato decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, è concessa in misura pari all'intero supplemento di pernottazione - escluso l'aumento di cui al primo comma - per qualunque località di missione indipendentemente dalla popolazione del relativo Comune ed è dovuta per tutta la durata dell'assenza dalla ordinaria residenza, ivi compreso il tempo impiegato nel viaggio, seguendo, per altro, le medesime graduali riduzioni alle quali è soggetta l'indennità di missione.

     L'aumento di cui al primo comma del presente articolo non ha effetto per le missioni inferiori a 24 ore che comportino soltanto aliquote della diaria e del supplemento di pernottazione nè su qualsiasi altra indennità o compenso commisurati all'indennità di missione.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     La disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo si applica anche per il trattamento di missione.

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal 1° luglio 1947.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.