§ 80.5.49 – D.Lgs.C.P.S. 13 gennaio 1947, n. 7.
Trattamento economico per le missioni o per i trasferimenti dei dipendenti statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:13/01/1947
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Al personale delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo che sia comandato in missione e agli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi organizzati [...]
Art. 2.      Per le missioni e le trasferte oltre le distanze previste dal successivo art. 15, che comportino un'assenza dalla sede di servizio - ivi incluso il tempo trascorso in [...]
Art. 3.      Per le prime trenta pernottazioni continuative nella località di missione o di trasferta è concessa un'indennità integrativa commisurata
Art. 4.      Il trattamento di cui all'art. 1 (diaria e supplemento di pernottazione) è ridotto ai due terzi dopo i primi 60 giorni, alla metà dopo i primi 120 giorni e cessa del [...]
Art. 5.      Le brevi missioni o trasferte saltuarie in una medesima località, anche se frequentemente ripetute per incarichi diversi o per un medesimo incarico periodicamente [...]
Art. 6.      Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento economico
Art. 7.      Per i viaggi inerenti alle missioni o alle trasferte, qualora per l'inconciliabilità degli orari od altre circostanze non sia possibile utilizzare le ferrovie e gli [...]
Art. 8.      Per i trasporti di mobilio, masserizie e bagaglio inerenti ai trasferimenti, l'uso di mezzi di trasporto diversi dalle ferrovie sui percorsi da questi serviti, è ammesso [...]
Art. 9.      Per i viaggi o i trasporti inerenti alle missioni ed ai trasferimenti di sede che non si effettuino a mezzo delle ferrovie o di altri servizi di linea, ivi comprese le [...]
Art. 10.      Per i viaggi compiuti con mezzi gratuiti non è dovuto alcun compenso chilometrico, eccezione fatta per i viaggi compiuti in aereo dai componenti gli equipaggi degli [...]
Art. 11.      Per i trasferimenti di sede, per ogni periodo di 24 ore di viaggio, sono corrisposti
Art. 12.      Nei trasferimenti, qualora il trasporto del mobilio, delle masserizie e del bagaglio si effettui con mezzi diversi dalle ferrovie, il quantitativo deve essere accertato [...]
Art. 13.      L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 - concernente l'indennità di prima sistemazione per i trasferimenti - rimane in vigore ed il 3° [...]
Art. 14.      L'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non è dovuta al personale che nella nuova sede di [...]
Art. 15.      Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono dovute soltanto quando le missioni (o i servizi isolati dei militari) si svolgano in località distanti, per la via ferrata [...]
Art. 16.      A decorrere dal 1° maggio 1946 e fino al 30 giugno 1946, le quote di diaria e le indennità previste, per qualsiasi personale dello Stato, dalle disposizioni vigenti a [...]
Art. 17.      Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 non sono dovute al personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, [...]
Art. 18.      Le indennità, compensi e rimborsi, previsti per i trasferimenti di sede sono dovuti - con esclusione dell'indennità di prima sistemazione - anche per i trasferimenti [...]
Art. 19.      Salvo quanto previsto dal successivo art. 20 le indennità stabilite dall'art. 1, con l'aumento di cui al successivo art. 26, non hanno effetto su indennità o compensi [...]
Art. 20.      L'indennità di Gabinetto di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, rimane così stabilita
Art. 21.      Agli effetti delle presenti disposizioni la durata dell'assenza dalla residenza si calcola in base agli orari delle Ferrovie e degli altri servizi pubblici di trasporto [...]
Art. 22.      Ai caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, che non siano raffermati o vincolati a ferma speciale, [...]
Art. 23.      Salvo quanto previsto dall'art. 22 per i militari di truppa, qualora il personale in missione o in trasferta per servizio isolato fuori residenza fruisca di alloggio [...]
Art. 24.      L'indennità integrativa di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, può essere concessa in relazione a richieste che gli interessati [...]
Art. 25.      Per i trasferimenti del personale delle sedi della Venezia Giulia in sedi site in territorio restituito all'Amministrazione italiana, in luogo delle disposizioni del [...]
Art. 26.      A decorrere dal 1° novembre 1946, le diarie (esclusi i supplementi di pernottazione) di cui all'art. 1 sono aumentate, per tutti i gradi e per tutte le qualifiche, di L. [...]
Art. 27.      Salvo quanto disposto dagli articoli 16, 20 e 26, il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 80.5.49 – D.Lgs.C.P.S. 13 gennaio 1947, n. 7. [1]

Trattamento economico per le missioni o per i trasferimenti dei dipendenti statali.

(G.U. 27 gennaio 1947, n. 21).

 

     Art. 1.

     Al personale delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo che sia comandato in missione e agli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio, oltre le distanze previste dal successivo art. 15, spetta per ogni 24 ore di assenza dalla residenza - incluso il tempo trascorso in viaggio - un'indennità di missione costituita dalla diaria e dal supplemento di pernottazione nelle seguenti misure:

 

Gradi

 

Diaria

Suppl. di pernot.

Totale

 

900

500

1.400

 

850

450

1.300

 

800

400

1.200

4° o 1°

del

personale

delle

FF.SS.

750

350

1.100

5° o 2°

"

"

"

"

660

340

1.000

6° o 3°

"

"

"

"

620

300

920

7° o 4°

"

"

"

"

550

300

850

8° o 5°

"

"

"

"

 

 

 

9° o 6°

"

"

"

"

520

280

800

10° o 7° e 8°

"

"

"

"

480

250

730

11° e 9°

"

"

"

"

460

220

680

12° e 13° o 10°

"

"

"

"

450

200

650

Commessi, primi commessi, uscieri capi e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o 11° e 12° del personale delle FF.SS. o commessi e primi commessi di tabella B, allegato 1, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati.

 

 

400

200

600

Uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione PP.TT nonchè commessi del quadro speciale allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima, o 135 e 145 del personale delle FF.SS e tutto il rimanente personale delle FF.SS e tutto il rimanente personale salariato di ruolo e non di ruolo.

 

 

370

180

550

Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato

400

200

600

Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato

370

180

550

Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato

300

150

450

 

          Art. 2.

     Per le missioni e le trasferte oltre le distanze previste dal successivo art. 15, che comportino un'assenza dalla sede di servizio - ivi incluso il tempo trascorso in viaggio - di durata inferiore a 24 ore e per i periodi finali residuali delle missioni e trasferte di durata superiore a 24 ore, compete il seguente trattamento:

     a) un quarto della diaria se di durata non inferiore a 5 ore;

     b) metà della diaria se di durata non inferiore a 7 ore;

     c) due terzi della diaria se di durata non inferiore a 11 ore;

     d) intera diaria se di durata non inferiore a 14 ore.

     Qualora l'assenza dalla residenza comprenda almeno due ore nel periodo fra l'ora una e le ore cinque, è inoltre dovuto il supplemento di pernottazione nelle seguenti misure:

     a) in misura intera, se l'assenza non sia inferiore a 20 ore;

     b) in misura ridotta a metà se l'assenza non sia inferiore a 11 ore;

     c) in misura ridotta a un quarto se l'assenza non sia inferiore a 5 ore.

     Se in un periodo di 24 ore vengono effettuate più missioni o trasferte, i periodi di assenza dalla residenza si sommano per determinare il trattamento spettante a norma dei precedenti commi.

     Le aliquote di diaria o di supplemento di pernottazione risultanti dall'attuazione dei precedenti commi sono arrotondate alla lira per eccesso quando risulti una frazione di almeno 50 centesimi, altrimenti per difetto.

 

          Art. 3.

     Per le prime trenta pernottazioni continuative nella località di missione o di trasferta è concessa un'indennità integrativa commisurata:

     a) all'intero supplemento di pernottazione per le missioni compiute in comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

     b) ai due terzi del supplemento di pernottazione per le missioni compiute in comuni con popolazione da 200.001 a 250.000 abitanti;

     c) alla metà del supplemento di pernottazione per le missioni compiute in comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti;

     d) ad un terzo del supplemento di pernottazione per le missioni compiute in comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

     La suddetta indennità integrativa non è dovuta se l'assenza dalla residenza - ivi incluso il tempo trascorso in viaggio - sia inferiore a 72 ore.

 

          Art. 4.

     Il trattamento di cui all'art. 1 (diaria e supplemento di pernottazione) è ridotto ai due terzi dopo i primi 60 giorni, alla metà dopo i primi 120 giorni e cessa del tutto dopo 240 giorni di missione o servizio isolato continuativi fuori residenza in una medesima località.

     Agli effetti del precedente comma le missioni in corso alla data del 1° luglio 1946 si computano dal loro inizio.

     Agli effetti del primo comma la missione, o trasferta, nella medesima località che per qualsiasi motivo, anche di servizio, venga interrotta per una o più volte, si considera continuativa qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

 

          Art. 5.

     Le brevi missioni o trasferte saltuarie in una medesima località, anche se frequentemente ripetute per incarichi diversi o per un medesimo incarico periodicamente ricorrente come ad esempio ispezioni, visite, rilievi, accertamenti, sono da considerare sempre come nuove missioni agli effetti dell'articolo precedente.

 

          Art. 6.

     Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento economico.

     Si considera esservi cambiamento di località quando il dipendente, esclusivamente per ragioni inerenti al compito della missione o connesse con altro incarico di missione, trasferisca la sua provvisoria dimora, anche rimanendo nella circoscrizione territoriale di un medesimo comune, a una distanza dalla precedente dimora di almeno dieci chilometri calcolati per via ordinaria più breve.

     Per i personali tecnici - da determinarsi dalle singole amministrazioni d'intesa col Ministro per il tesoro - incaricati di rilievi di campagna o di compiti analoghi richiedenti operazioni sul terreno, la distanza minima di cui sopra è ridotta a 5 chilometri.

 

          Art. 7.

     Per i viaggi inerenti alle missioni o alle trasferte, qualora per l'inconciliabilità degli orari od altre circostanze non sia possibile utilizzare le ferrovie e gli altri mezzi di trasporto a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, esistenti sul percorso e su parte del percorso da compiere, è ammesso previa autorizzazione, in ogni caso, del capo servizio che dispone la missione o la trasferta - l'uso di altri mezzi disponibili di trasporto, comprese le linee aeree, o anche di mezzi forniti dall'Amministrazione.

     Per i viaggi inerenti ai trasferimenti, quanto previsto dal precedente comma si applica soltanto per il raggiungimento della nuova sede di servizio da parte del capo famiglia ove sussistano ragioni di urgenza.

 

          Art. 8.

     Per i trasporti di mobilio, masserizie e bagaglio inerenti ai trasferimenti, l'uso di mezzi di trasporto diversi dalle ferrovie sui percorsi da questi serviti, è ammesso soltanto - con esclusione in ogni caso dei servizi aerei - in via eccezionale quando l'itinerario sia costituito da più tratti di ferrovia e più tratti di via ordinaria, alternativamente, che rendano necessari più trasbordi e semprechè sia stata ottenuta la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione centrale.

     Le Amministrazioni militari possono delegare ai Comandi territoriali la facoltà di concedere l'autorizzazione di cui al precedente comma.

 

          Art. 9.

     Per i viaggi o i trasporti inerenti alle missioni ed ai trasferimenti di sede che non si effettuino a mezzo delle ferrovie o di altri servizi di linea, ivi comprese le linee aeree, e per i tratti di percorso non serviti da ferrovie o da altri mezzi di linea, sono corrisposti, a rimborso delle spese, i seguenti compensi chilometrici per la via ordinaria transitabile più breve fra il luogo di partenza e quello di arrivo o che congiunge i tratti di ferrovia facenti parte dell'itinerario:

     a) L. 4 per ogni persona: da ridursi a L. 1 per i percorsi effettuati in bicicletta;

     b) L. 3 per ogni quintale di mobilio, masserizie e bagaglio.

     Per il trasporto di materiali e strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare, durante le missioni, servizi di istituto, i rimborsi di spesa sulle vie ordinarie saranno stabiliti, in relazione alle caratteristiche dei percorsi e dei materiali, con decreti delle singole Amministrazioni di concerto col Ministro per il tesoro.

     Qualora il trasporto delle cose di cui alla lettera b) del precedente 1° comma sia effettuato per ferrovia, il compenso chilometrico ivi previsto è elevato a L. 20 per il tratto urbano - in partenza e in arrivo - fra la stazione ferroviaria e il domicilio, oppure, se questa trovasi in piccolo centro o in località isolata, è elevato a L. 10 per il tratto che lo congiunge con la stazione ferroviaria più vicina.

     Le spese di imballaggio e per il carico e lo scarico a domicilio e lungo l'itinerario del mobilio, delle masserizie e del bagaglio sono rimborsate col compenso fisso di L. 400 per quintale.

     Non spetta alcun compenso chilometrico per i trasporti di mobilio, masserizie e bagaglio con mezzi forniti gratuitamente dall'Amministrazione e, in questo caso, il compenso fisso di cui al precedente comma è ridotto ad un terzo.

 

          Art. 10.

     Per i viaggi compiuti con mezzi gratuiti non è dovuto alcun compenso chilometrico, eccezione fatta per i viaggi compiuti in aereo dai componenti gli equipaggi degli apparecchi adibiti al servizio dei corrieri aerei militari e al trasporto di personalità, cui compete il compenso personale di lire una a chilometro non cumulabile con la integrazione di cui al 3° comma del successivo art. 26.

     Per i percorsi effettuati in dipendenza di servizi resi entro la cinta urbana dei centri abitati è corrisposto soltanto il rimborso delle spese tramviarie ed è escluso qualsiasi compenso chilometrico qualora non si faccia o non possa farsi uso dei servizi tramviari.

     Non può essere però corrisposto alcun rimborso di spese tramviarie per i percorsi fra la dimora e la sede di lavoro normale o temporanea nel luogo di missione.

 

          Art. 11.

     Per i trasferimenti di sede, per ogni periodo di 24 ore di viaggio, sono corrisposti:

     a) l'indennità di missione di cui all'art. 1 (diaria e supplemento di pernottazione) per il dipendente;

     b) il compenso di L. 300 per ogni persona di famiglia ivi compresa una persona di servizio.

     Per le frazioni di periodo sono corrisposte per il dipendente le aliquote di diaria e di supplemento di pernottazione previste dall'art. 2, e per le persone di famiglia sono corrisposte corrispondenti aliquote del compenso di cui alla precedente lettera b).

 

          Art. 12.

     Nei trasferimenti, qualora il trasporto del mobilio, delle masserizie e del bagaglio si effettui con mezzi diversi dalle ferrovie, il quantitativo deve essere accertato nel luogo di partenza e di arrivo a cura dell'Amministrazione e dovrà essere riempito uno scontrino conforme al mod. B allegato al decreto presidenziale 20 giugno 1945, emanato per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320. Da tale scontrino sarà però eliminata la parte concernente la dichiarazione di congruità del prezzo.

     Inoltre dovrà essere prodotta la bolletta rilasciata da una pesa pubblica riconosciuta del luogo di arrivo.

 

          Art. 13.

     L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 - concernente l'indennità di prima sistemazione per i trasferimenti - rimane in vigore ed il 3° comma dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:

     "L'indennità medesima è ridotta ad un terzo - da computarsi rispettivamente sull'indennità in misura intera o ridotta alla metà, secondo quanto è previsto dai precedenti commi - per il personale che nella sede ove è stato trasferito fruisca di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'art. 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie".

     Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente per i quali vige l'obbligo della convivenza in caserma, non spetta l'indennità di prima sistemazione in caso di trasferimento. In nessun caso potranno essere corrisposte le otto giornate di diaria previste dal regio decreto 18 maggio 1929, n. 394.

 

          Art. 14.

     L'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non è dovuta al personale che nella nuova sede di servizio abbia comunque fruito di un primo periodo di trattamento di missione.

     Agli ufficiali di complemento o comunque in una posizione che non possa essere considerata di servizio permanente effettivo l'indennità di prima sistemazione compete quando siano trasferiti di sede di servizio ma non per la prima assegnazione di sede in seguito a richiamo o nuova nomina e in ogni caso va loro corrisposta nella misura prevista per il personale senza persone di famiglia conviventi e a carico.

     La norma di cui al precedente comma si applica ai richiamati con gradi di maresciallo, sergente maggiore e sergente dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente.

     Ai caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica che non siano riaffermati o vincolati a ferma speciale, non spetta in alcun caso l'indennità di prima sistemazione in caso di trasferimento.

 

          Art. 15.

     Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono dovute soltanto quando le missioni (o i servizi isolati dei militari) si svolgano in località distanti, per la via ferrata od ordinaria più breve, oltre quindici chilometri dal perimetro del centro urbano o rurale ove il dipendente ha la sede dell'ufficio, scuola, impianto, comando, caserma, ecc., nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, oltre 12 chilometri nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti e oltre 8 chilometri negli altri comuni.

     Le indennità medesime sono corrisposte in misura ridotta alla metà se le distanze non superino quelle indicate dal precedente comma; però indipendentemente dalla popolazione del comune, è necessario che siano di oltre 5 chilometri (sempre dal perimetro del centro urbano o rurale) per poter corrispondere la metà del trattamento di cui all'articolo 1 e di oltre 3 chilometri (sempre dal perimetro) per poter corrispondere la metà del trattamento di cui all'art. 2.

 

          Art. 16.

     A decorrere dal 1° maggio 1946 e fino al 30 giugno 1946, le quote di diaria e le indennità previste, per qualsiasi personale dello Stato, dalle disposizioni vigenti a tale data, per le gite di servizio nell'ambito di piccole distanze e per le gite senza pernottazioni fuori residenza, sono triplicate.

     Per le gite nell'ambito delle piccole distanze, in luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, è ammessa, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'attribuzione del trattamento, se più favorevole, risultante dalle disposizioni in vigore al 30 giugno 1946, con esclusione però di qualsiasi riferimento alle diarie di cui agli articoli 1 e 2.

 

          Art. 17.

     Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 non sono dovute al personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, personale dei monopoli, ecc.) che si sposti nell'ambito della circoscrizione o zona assegnata per le funzioni d'istituto.

     Le indennità stesse non spettano nemmeno al personale cui sia assegnata un'indennità fissa mensile di giro per le gite di servizio nell'ambito di una determinata circoscrizione o zona.

 

          Art. 18.

     Le indennità, compensi e rimborsi, previsti per i trasferimenti di sede sono dovuti - con esclusione dell'indennità di prima sistemazione - anche per i trasferimenti disposti per ragioni di servizio da una località all'altra di un medesimo comune purchè sussista la distanza di almeno 10 chilometri per la via ordinaria transitabile più breve fra il precedente ufficio, scuola, impianto, comando, ecc., e il nuovo ufficio, scuola, impianto, comando, ecc.

 

          Art. 19.

     Salvo quanto previsto dal successivo art. 20 le indennità stabilite dall'art. 1, con l'aumento di cui al successivo art. 26, non hanno effetto su indennità o compensi che secondo le vigenti disposizioni, siano commisurate a indennità di missione, ma non siano dipendenti da spostamenti dalla normale sede di servizio.

 

          Art. 20.

     L'indennità di Gabinetto di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, rimane così stabilita:

     a) per il periodo dal 1° al 30 giugno 1946, nella misura pari alla metà del compenso globale previsto dal 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320;

     b) per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1946, nella misura pari alla metà della diaria di missione - escluso il supplemento di pernottazione - di cui all'art. 1; oppure nella misura di cui alla precedente lettera a) se più favorevole.

     Con effetto dal 1° novembre 1946, per l'indennità di Gabinetto è fissata la misura base pari alla metà della diaria di missione - escluso il supplemento di pernottazione - prevista dall'art. 1 per i gradi 12° e 13°.

     L'indennità stessa è corrisposta nella misura base di cui sopra agli addetti aventi grado 13° o corrispondente del personale delle Ferrovie dello Stato.

     Agli addetti aventi grado superiore l'indennità suddetta è corrisposta nella misura pari a quella spettante al grado immediatamente inferiore, aumentata di un decimo.

     Ai sottufficiali della Marina militare di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, l'indennità stessa è corrisposta per il capo di 1 classe nella predetta misura base, e per i gradi inferiori nella misura pari a quella spettante al grado immediatamente superiore, diminuita di un decimo.

     Agli effetti dei precedenti due commi il decimo si computa trascurando la frazione di lira.

 

          Art. 21.

     Agli effetti delle presenti disposizioni la durata dell'assenza dalla residenza si calcola in base agli orari delle Ferrovie e degli altri servizi pubblici di trasporto di linea, oppure, se non si faccia uso di essi in base alle ore in cui si transita per il perimetro del centro di residenza.

 

          Art. 22.

     Ai caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, che non siano raffermati o vincolati a ferma speciale, spetta, per ogni 24 ore di trasferta:

     a) il solo supplemento di pernottazione, aumentato di un decimo, senza l'indennità integrativa di cui al precedente art. 3, se ricevono il vitto dall'Amministrazione:

     b) un'indennità giornaliera di L. 50 se ricevono il vitto e l'alloggio dall'Amministrazione.

     Per i servizi isolati inferiori a 24 ore e per i periodi residuali finali, ai medesimi spetta l'intera diaria, o metà della diaria, a seconda che non ricevano vitto dall'Amministrazione o lo ricevano in ragione della metà, e se lo ricevono intero, compete loro un quinto della diaria prevista dall'art. 1, semprechè la durata dell'assenza dalla sede non sia inferiore a 10 ore.

 

          Art. 23.

     Salvo quanto previsto dall'art. 22 per i militari di truppa, qualora il personale in missione o in trasferta per servizio isolato fuori residenza fruisca di alloggio gratuito fornito dall'Amministrazione, il supplemento di pernottazione è ridotto a un quarto e l'integrazione di cui all'art. 3 non è dovuta.

     Qualora fruisca di vitto gratuito fornito dall'Amministrazione la diaria è ridotta di un quarto.

 

          Art. 24.

     L'indennità integrativa di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, può essere concessa in relazione a richieste che gli interessati debbono presentare alle rispettive Amministrazioni entro il 28 febbraio 1947, sotto pena di decadenza.

     Per la concessione dell'indennità integrativa suddetta non occorre il concerto col Ministro per il tesoro. I relativi decreti sono sottoposti al riscontro preventivo della Corte dei conti.

 

          Art. 25.

     Per i trasferimenti del personale delle sedi della Venezia Giulia in sedi site in territorio restituito all'Amministrazione italiana, in luogo delle disposizioni del presente decreto, si continuano ad applicare, se più favorevoli, le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

 

          Art. 26.

     A decorrere dal 1° novembre 1946, le diarie (esclusi i supplementi di pernottazione) di cui all'art. 1 sono aumentate, per tutti i gradi e per tutte le qualifiche, di L. 100.

     L'aumento di cui al precedente comma non ha effetto per le missioni e trasferte di durata inferiore a 24 ore.

     Con la medesima decorrenza, al personale civile e militare che viaggia in accompagnamento dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per ogni periodo di 24 ore, e per i periodi residuati non inferiori a 12 ore, di assenza dalla residenza, è concessa un'integrazione di lire 300 sul trattamento di missione spettante a norma dei precedenti articoli.

 

          Art. 27.

     Salvo quanto disposto dagli articoli 16, 20 e 26, il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.