§ 80.5.23 – D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 320.
Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:07/06/1945
Numero:320


Sommario
Art. 1.      Al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia inviato in missione con pernottazione fuori dell'ordinaria residenza oppure sia [...]
Art. 2.      Oltre i rimborsi previsti dal precedente art. 1 al personale trasferito è dovuta una indennità di prima sistemazione nella misura
Art. 3.      Le missioni cui si applica il trattamento previsto dal presente decreto sono quelle con almeno una pernottazione e non più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria [...]
Art. 4.      Il compenso chilometrico per le percorrenze con mezzi propri su via ordinaria è fissato in lire tre
Art. 5.      Per le missioni compiute nell'interesse di provincie, comuni, altri enti o di privati compete il medesimo trattamento stabilito per le missioni eseguite nell'interesse [...]
Art. 6.      Con decreti da emanarsi nei singoli casi di concerto col Ministro per il tesoro, in aggiunta alle indennità e rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni può essere [...]
Art. 7.      Con effetto dal 1° luglio 1944, per la retribuzione da assegnare agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di speciali studi o lavori a norma dell'art. 57 [...]
Art. 8.      Con effetto dal 1° gennaio 1945 a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato [...]
Art. 9.      L'art. 6 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, sono abrogati
Art. 10.      Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro potranno essere stabiliti o modificati i limiti e le modalità delle spese da [...]
Art. 11.      Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il quale però il trattamento di [...]
Art. 12.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto
Art. 13.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno ed ha effetto


§ 80.5.23 – D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 320.

Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale.

(G.U. 28 giugno 1945, n. 77).

 

     Art. 1.

     Al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia inviato in missione con pernottazione fuori dell'ordinaria residenza oppure sia trasferito da una sede permanente di servizio ad altra sede permanente di servizio, in luogo delle indennità previste dalle vigenti disposizioni, sono rimborsate le spese di trasporto con i mezzi disponibili e più economici, le spese per il vitto e l'alloggio e le spese accessorie effettivamente sostenute per l'espletamento della missione o per effettuare il trasferimento.

     Le spese per il vitto e l'alloggio possono anche essere rimborsate, anzichè a piè di lista, mediante un compenso globale - di cui è ammessa l'opzione anche per singole giornate - in ragione di tre volte l'importo della diaria di missione spettante per ogni giornata, sia per il dipendente sia per ogni persona di famiglia, da ridursi a due volte l'importo della diaria per le persone di famiglia che eccedono il numero di quattro.

     Limitatamente alle missioni che si svolgono in comuni con popolazione non inferiore a 500 mila abitanti, il compenso globale di cui al precedente comma è elevato a quattro volte l'importo della diaria di missione.

     Il compenso globale relativo alle frazioni di giorno per le missioni di durata superiore ad una giornata, nonchè quello per le missioni di durata inferiore, con pernottazione, saranno regolati coi decreti di cui al successivo art. 10.

 

          Art. 2.

     Oltre i rimborsi previsti dal precedente art. 1 al personale trasferito è dovuta una indennità di prima sistemazione nella misura:

     di L. 15.000 al personale dei gradi 4° e superiori;

     di L. 12.000 al personale dei gradi dal 5° al 7° ;

     di L. 10.000 al personale dei gradi dall'8° all'11°;

     di L. 8.000 al personale dei gradi inferiori all'11° e a quello subalterno, salariato e non di ruolo.

     La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico oppure che non abbia trasferito il mobilio e la famiglia, salvo per questo ultimo la corresponsione della rimanente metà dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia.

     L'indennità medesima è ridotta ad un terzo - da computarsi rispettivamente sull'indennità in misura intera o ridotta alla metà, secondo quanto è previsto dai precedenti commi - per il personale che nella sede ove è stato trasferito fruisca di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'art. 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie [1].

     Con la predetta indennità s'intendono altresì assorbite le otto giornate di diaria previste per il personale militare e relative famiglie dal regio decreto 18 maggio 1929, n. 394.

 

          Art. 3.

     Le missioni cui si applica il trattamento previsto dal presente decreto sono quelle con almeno una pernottazione e non più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, ivi incluso il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.

     Nulla è innovato per quanto concerne le gite nell'ambito di piccole distanze nel comune di residenza, le gite fuori del comune di residenza senza pernottazione, le indennità fisse mensili in luogo di indennità di trasferta, salvo per quanto concerne l'uso dei mezzi di trasporto e i relativi rimborsi di spese per i quali sono applicabili le norme del precedente art. 1.

     Per le missioni in una medesima località con più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, compresi i giorni di viaggio, si applica per i primi 60 giorni - non computabili nella durata della missione agli effetti economici - il trattamento di cui al presente decreto; per il periodo eccedente è corrisposto quello previsto dalle normali disposizioni, in aggiunta al quale è però concessa un'integrazione compensativa delle maggiori spese, inerenti alle attuali contingenze, per vitto e alloggio fuori residenza, nella misura del 50% della diaria di missione.

     Tale integrazione compensativa è altresì concessa nella medesima misura per le missioni effettuate tra il 1° luglio 1944 e la data di entrata in vigore del presente decreto; e limitatamente ai primi 60 giorni di missione, computati dall'inizio di questa, è uguagliata:

     a) al 100% della diaria, per il periodo trascorso in missione dopo il 30 settembre 1944;

     b) al 200% per il periodo trascorso in missione dopo il 31 dicembre 1944;

     c) al 300% per il periodo trascorso in missione dopo il 31 dicembre 1944 ed effettuate in comuni con popolazione non inferiore ai 500 mila abitanti.

 

          Art. 4.

     Il compenso chilometrico per le percorrenze con mezzi propri su via ordinaria è fissato in lire tre.

     E' concessa la sanatoria per i pagamenti effettuati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto di compensi chilometrici nella misura di cui al precedente comma.

 

          Art. 5.

     Per le missioni compiute nell'interesse di provincie, comuni, altri enti o di privati compete il medesimo trattamento stabilito per le missioni eseguite nell'interesse dello Stato.

     L'art. 10 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e le disposizioni in base ad esso emanate sono abrogati.

 

          Art. 6.

     Con decreti da emanarsi nei singoli casi di concerto col Ministro per il tesoro, in aggiunta alle indennità e rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni può essere concessa a compenso delle maggiori spese effettivamente sostenute e documentate una indennità integrativa:

     a) per trasferimenti di sede del personale effettuati tra il 1° luglio 1944 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) per il trasporto effettuato nel suindicato periodo dei materiali e strumenti tecnici inerenti a compiti di missione;

     c) per i viaggi di andata e ritorno compiuti nel medesimo periodo per l'espletamento delle missioni.

 

          Art. 7.

     Con effetto dal 1° luglio 1944, per la retribuzione da assegnare agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di speciali studi o lavori a norma dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, il limite massimo fissato nella misura della diaria prevista per il grado quarto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con l'aumento di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131.

     Con effetto dal 1° gennaio 1945 il limite di cui al precedente comma è elevato nella misura del 50 per cento.

 

          Art. 8.

     Con effetto dal 1° gennaio 1945 a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale è istituita un'indennità, non cumulabile col trattamento di missione, commisurata all'intera diaria di missione con l'integrazione compensativa di cui al 3° comma del precedente art. 3.

     (Omissis) [2].

     E' ammessa l'opzione pel trattamento di missione per i periodi in cui sia più favorevole.

     Con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i personali e gli uffici per i quali è ammessa l'applicazione del presente articolo.

 

          Art. 9.

     L'art. 6 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, sono abrogati.

     L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, è sostituito dal seguente:

     "Non compete alcuna indennità di soggiorno per il periodo di missione in una stessa località il quale ecceda i primi 180 giorni.

     "Agli effetti di cui al precedente comma la missione nella stessa località che per qualsiasi motivo, anche di servizio, venga interrotta una o più volte si considera continuativa qualora la interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

     "Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi".

 

          Art. 10.

     Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro potranno essere stabiliti o modificati i limiti e le modalità delle spese da ammettersi al rimborso ai sensi dell'art. 1, nonchè le relative norme di accertamento.

     I moduli e scontrini che saranno istituiti dall'Amministrazione dello Stato per gli anzidetti accertamenti sono esenti da bollo.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il quale però il trattamento di missione e trasferimento potrà essere uniformato alle disposizioni stesse con decreto Ministeriale da emanare di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 12.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno ed ha effetto:

     a) dalla data medesima, salvo quanto disposto dagli articoli 3, ultimo comma, 6, 7 e 8 nelle provincie che a tale data siano già state restituite all'Amministrazione italiana;

     b) dal giorno in cui il presente decreto entri in vigore in dipendenza di ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana, se si tratti di provincie diverse da quelle indicate nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180;

     c) dal giorno in cui la entrata in vigore del presente decreto sia disposta dal Governo Militare Alleato oppure dopo il ritorno all'Amministrazione italiana, dal Governo italiano, nelle provincie indicate nel citato art. 1.

     Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 cessano di avere efficacia con il 1° luglio 1946.


[1] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs.C.P.S. 13 gennaio 1947, n. 7.

[2] Comma abrogato dall'art. 18 della L. 29 giugno 1951, n. 489.