§ 77.6.17 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 180.
Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle province settentrionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:26/04/1945
Numero:180


Sommario
Art. 1.      Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e del personale degli Enti locali, delle Opere nazionali e [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore in giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno ed ha effetto fino a quando non venga diversamente disposto dal Governo Militare [...]


§ 77.6.17 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 180. [1]

Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle province settentrionali.

(G.U. 12 maggio 1945, n. 57).

 

     Art. 1.

     Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e del personale degli Enti locali, delle Opere nazionali e degli Enti parastatali e di diritto pubblico, con sede normale di servizio nelle province al nord della Toscana e delle province di Forlì e Ravenna, resta stabilito secondo le norme in vigore all'8 settembre 1943.

     I trattamenti economici eventualmente più favorevoli derivanti da disposizioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, anteriori al 4 aprile 1945, continueranno ad essere corrisposti fino a quando non sia diversamente stabilito dall'autorità competente.

     Resta esclusa l'applicabilità, nei medesimi territori, dei provvedimenti in materia di trattamenti economici dei suindicati personali, emanati successivamente all'8 settembre 1943 dal Governo legittimo.

     Le disposizioni dei precedenti comma valgono, altresì, per i trattamenti di quiescenza, nonché per le pensioni e gli assegni di guerra.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore in giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno ed ha effetto fino a quando non venga diversamente disposto dal Governo Militare Alleato o, dopo il ritorno dei predetti territori all'Amministrazione italiana, dal legittimo Governo italiano.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.