§ 46.1.14 - R.D. 29 marzo 1943, n. 388.
Modificazione del regio decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli istituti dell'opera nazionale per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:29/03/1943
Numero:388


Sommario
Art. unico.      Gli allievi degli istituti dell'opera nazionale per i figli degli aviatori, sempreché idonei al servizio militare, anche limitatamente, debbono contrarre, per la [...]


§ 46.1.14 - R.D. 29 marzo 1943, n. 388.

Modificazione del regio decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli istituti dell'opera nazionale per i figli degli aviatori.

(G.U. 27 maggio 1943, n. 123)

 

 

     Art. unico.

     Gli allievi degli istituti dell'opera nazionale per i figli degli aviatori, sempreché idonei al servizio militare, anche limitatamente, debbono contrarre, per la continuazione degli studi, appena raggiunto il diciassettesimo anno di età, arruolamento volontario nella regia aeronautica, assumendo una delle ferme previste dal regio decreto-legge 3 febbraio 1938 n. 744, sul reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa, in relazione alla durata degli studi che debbono ancora compiere all'atto dell'arruolamento stesso.

     Nelle ammissioni ai corsi normali della regia accademia aeronautica, gli allievi di cui sopra hanno, al pari dei provenienti delle scuole militari, la precedenza assoluta, purché, in possesso del titolo di studio prescritto, superino i relativi esami di concorso.

     Coloro che non intendano proseguire nella carriera militare e non siano dichiarati idonei al servizio aeronavigante, possono essere nominati sottotenenti di complemento nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purché siano in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito come allievi negli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori [1] .


[1]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 5 dicembre 1955, n. 1306.