§ 46.6.70 - Legge 3 agosto 1961, n. 833.
Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:03/08/1961
Numero:833


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  [2]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.  [6]
Art. 10. 
Art. 11.  [7]
Art. 12.  [8]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48.  [14]
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 


§ 46.6.70 - Legge 3 agosto 1961, n. 833. [1]

Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza.

(G.U. 30 agosto 1961, n. 214)

 

Titolo I

STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI

 

     Art. 1.

     I vicebrigadieri si distinguono in:

     vicebrigadieri in servizio continuativo;

     vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma;

     vicebrigadieri in congedo;

     vicebrigadieri in congedo assoluto.

     Occupano posti di organico i vicebrigadieri in servizio continuativo ed in ferma volontaria o in rafferma.

     I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti in due categorie: vicebrigadieri di complemento e vicebrigadieri della riserva.

     Il vicebrigadiere in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o in rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

 

          Art. 2.

     Il vicebrigadiere in servizio continuativo è vincolato da rapporto d'impiego di carattere stabile.

     E' ammesso, a domanda, in servizio continuativo il vicebrigadiere che abbia compiuto la prima rafferma triennale e che ne sia dichiarato meritevole dal comandante di Corpo.

     La domanda va presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza della rafferma.

     Il comandante di Corpo qualora ritenga che il vicebrigadiere non sia meritevole di essere ammesso in servizio continuativo ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide.

     Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo cessa dalla rafferma ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Il periodo di tempo da lui eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma.

     Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia o non sia provvisto di pensione vitalizia. Se però sia stato riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio incondizionato è collocato in congedo assoluto.

 

          Art. 3.

     Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano oltre alle disposizioni stabilite dal presente titolo anche quelle contenute nel capo II del titolo II e nel titolo III della presente legge nonchè le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, che non siano particolari alle categorie dei sottufficiali in servizio permanente e in ferma volontaria o rafferma.

     Al vicebrigadiere in ferma volontaria o in rafferma si applicano oltre alle disposizioni stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, e dai precedenti articoli 1 e 2, anche quelle contenute nel capo III del titolo II della presente legge, in quanto compatibili.

 

          Art. 4.

     Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un'indennità speciale annua lorda, non riversibile, di lire cinquantacinquemila.

     Tale indennità compete fino al compimento degli anni sessantacinque.

     L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, al vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 19 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 19 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può però, in alcun caso, superare tale somma.

 

Titolo II

STATO GIURIDICO DEI MILITARI DI TRUPPA

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 5.

     Lo stato di militare di truppa della Guardia di finanza - appuntato, finanziere scelto e finanziere - è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

     Lo stato sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

     Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento è adottato con determinazione del comandante generale.

 

          Art. 6. [2]

 

          Art. 7.

     [L'anzianità di grado degli appuntati è determinata dalla data del provvedimento di promozione, quando non sia diversamente disposto dal provvedimento stesso] [3].

     [L'anzianità dei finanzieri scelti e dei finanzieri è computata aggiungendo al periodo di tempo trascorso in servizio nella Guardia di finanza dalla data dell'arruolamento, la metà di quello eventualmente trascorso alle armi in altre forze armate; verificandosi parità l'ordine di anzianità è determinato dall'età] [4].

     [Sono fatte salve le detrazioni di anzianità da apportare per legge] [5].

     Nei trasferimenti dal contingente ordinario a quello di mare e viceversa si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

 

Capo II

MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO

 

Sezione I

DEL SERVIZIO CONTINUATIVO IN GENERALE

 

          Art. 8.

     Il militare di truppa in servizio continuativo è vincolato da rapporto d'impiego di carattere stabile.

     Egli può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

     servizio effettivo;

     aspettativa;

     sospensione dal servizio.

 

          Art. 9. [6]

 

Sezione II

SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

 

          Art. 10.

     Il militare di truppa in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità, comandi, uffici ed a bordo per il militare del contingente di mare.

 

          Art. 11. [7]

 

          Art. 12. [8]

 

          Art. 13.

     La sospensione dal servizio può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale. Essa è disposta con determinazione del comandante generale.

     Al militare di truppa sospeso dal servizio compete soltanto la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

     Agli effetti della pensione, il tempo trascorso nella posizione di sospeso dal servizio è computato per metà.

 

          Art. 14.

     Il militare di truppa in servizio continuativo che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui può derivare la perdita del grado, può essere sospeso precauzionalmente dal servizio.

     Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

     Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

     La sospensione è altresì revocata in ogni caso di proscioglimento, se il militare non venga sottoposto ad accertamenti disciplinari, ovvero questi si siano conclusi senza far luogo a provvedimenti di stato.

     Se è stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione è computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

     La sospensione disciplinare dal servizio è inflitta previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di notevole gravità; la sua durata non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.

     Salvi i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dal servizio durante l'espiazione della pena.

 

Sezione III

CESSAZIONE DAL SERVIZIO CONTINUATIVO

 

          Art. 15.

     Il militare di truppa cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

     a) età;

     b) infermità;

     c) scarso rendimento nonchè gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore [9] ;

     d) domanda;

     e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;

     f) nomina all'impiego civile;

     g) perdita del grado.

     Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato con determinazione del comandante generale.

 

          Art. 16.

     Il limite di età per la cessazione dal servizio continuativo è stabilito in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri scelti e per i finanzieri.

     I militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di età di cui al precedente comma, possono ottenere, a domanda, di essere mantenuti anno per anno in servizio continuativo, sino al raggiungimento del 55° anno di età, quando ciò sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale.

 

          Art. 17.

     Il militare di truppa che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'art. 16 è collocato in congedo e:

     a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

     b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo anche se cessi dal servizio per perdita del grado [10];

     c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

 

          Art. 18.

     Il militare di truppa che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato la idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

     Se trattisi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

     Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni dell'art. 17 a seconda della durata del servizio.

     Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo. Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

 

          Art. 19.

     Al militare di truppa che cessi o abbia cessato dal servizio continuativo per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetti, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

     Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè l'assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

     Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo: in tale caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

 

          Art. 20.

     Il militare di truppa che per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

     Il militare, può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal Collegio medico legale.

     Il militare, che abbia cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale sia in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

     Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'art. 17 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

 

          Art. 21.

     Al militare di truppa che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda non riversibile di lire cinquantamila.

     Tale indennità compete fino al compimento degli anni 65.

     L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, anche al militare di truppa che si trovi nelle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 19 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 19 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso, superare tale somma.

 

          Art. 22.

     Il militare di truppa che dia scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

     La cessazione dal servizio è disposta previo parere delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

     Al militare che cessi dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 17, a seconda della durata del servizio.

     Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

 

          Art. 23.

     Il militare di truppa che abbia compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.

     Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione [11] .

     Il comandante generale ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

     Il militare che cessa dal servizio continuativo, a domanda, è collocato in congedo.

     L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

 

          Art. 24.

     Il militare di truppa che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

     Al militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'art. 17.

     L'applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

 

          Art. 25.

     Il militare di truppa che consegua la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

     L'appuntato in servizio continuativo può fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo ai sensi dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei limiti di un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.

     L'appuntato, il finanziere scelto e il finanziere in servizio continuativo possono fare domanda di impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano diritto a conseguirlo ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 94, nei limiti dei posti di commesso nell'Amministrazione delle dogane ad essi riservati dalla legge anzidetta.

     L'accertamento se il militare di truppa sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile è effettuato da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica di direttore di divisione, membri.

     L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

     Perde titolo a conseguire l'impiego civile il militare di truppa che abbia raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'art. 17.

 

          Art. 26.

     Il militare di truppa, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio continuativo previste dall'art. 15, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

     Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

 

Capo III

MILITARI DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

 

          Art. 27.

     Il militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

     La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma è stabilita in anni tre, salvo quanto è stabilito negli articoli 29 e 30.

 

          Art. 28.

     Il militare di truppa contrae la ferma all'atto dell'arruolamento.

     Al termine della ferma il militare di truppa che conservi l'idoneità fisiopsichica al servizio incondizionato e sia meritevole per qualità morali, buona condotta, istruzione, attitudine e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo, può ottenere, a domanda, di contrarre rafferma triennale.

     Il militare che conservi i requisiti di cui al secondo comma è ammesso, a domanda, a contrarre una seconda rafferma triennale.

     Il militare cui sia concessa la rafferma triennale ha diritto ad un premio nella misura stabilita da apposite disposizioni di legge.

 

          Art. 29.

     Il militare di truppa che alla scadenza della ferma o rafferma non possa essere ammesso a rafferma triennale per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perchè sottoposto a procedimento penale o disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, una o più rafferme provvisorie.

     La durata complessiva delle rafferme provvisorie del militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato non può essere superiore al periodo massimo delle licenze spettanti; la durata massima delle rafferme provvisorie del militare sottoposto a procedimento penale non può protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento.

     Al termine della rafferma provvisoria, o anche prima, il militare che abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare sia stato definito in senso favorevole può ottenere, a domanda, la rafferma triennale con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma o rafferma triennale precedente.

 

          Art. 30.

     Al militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma al quale sia negata la rafferma triennale per demerito nelle qualità morali o intellettuali o nella condotta o nel rendimento può essere concessa, a domanda, una rafferma annuale di esperimento.

     Al termine della rafferma di esperimento il militare che ne sia meritevole può ottenere, a domanda, la rafferma triennale con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza della rafferma di esperimento.

     Il tempo trascorso in rafferma di esperimento non è computato agli effetti degli aumenti di paga.

 

          Art. 31.

     La domanda di rafferma deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza della ferma o rafferma in corso.

     La rafferma è concessa dal comandante di Corpo.

     Qualora il comandante di Corpo ritenga che il militare non sia meritevole di alcuna rafferma, ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide.

 

          Art. 32.

     Il militare di truppa che abbia compiuto la seconda rafferma triennale e che ne faccia domanda è ammesso in servizio continuativo qualora ne sia dichiarato meritevole dal comandante di Corpo.

     Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 2.

     In caso di diniego all'ammissione in servizio continuativo il militare cessa dalla rafferma ed è collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma.

 

          Art. 33.

     Il militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.

 

          Art. 34.

     Il militare di truppa cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

     a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

     b) scarso rendimento;

     c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado;

     d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

     e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

     f) [inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari] [12];

     g) perdita del grado.

     Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è adottato dal comandante generale: previo parere delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera c).

 

          Art. 35.

     Il militare di truppa che cessi dal servizio al termine della ferma volontaria o dalla rafferma o prima di tale termine per una delle cause previste dall'art. 34, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo.

     Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

 

          Art. 36.

     Il militare di truppa che cessi dal servizio al termine della ferma volontaria o dalla rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

     Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), e) ed f) dell'art. 34, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al militare che cessi dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere b), c), d) e g) del predetto art. 34.

     Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

 

Capo IV

MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO ED IN CONGEDO ASSOLUTO

 

          Art. 37.

     Il militare di truppa in congedo può trovarsi:

     a) in servizio temporaneo;

     b) in congedo illimitato.

     Il militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio in quanto gli siano applicabili.

     Il militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

 

          Art. 38.

     Il militare di truppa in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

     a) in tempo di pace:

     rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonchè alle chiamate di controllo;

     b) in tempo di guerra:

     rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

     I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro per le finanze, nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

 

          Art. 39.

     Il militare di truppa cessa dal congedo ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età o anche prima di tale limite quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

     Il militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva però il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

Capo V

PERDITA DEL GRADO

 

          Art. 40.

     Il militare di truppa incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

     1) perdita della cittadinanza;

     2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;

     3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze armate o corpi di polizia;

     4) interdizione giudiziale o inabilitazione;

     5) irreperibilità accertata;

     6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina;

     7) condanna:

     a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale, importi la pena accessoria della rimozione;

     b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai numeri 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.

 

          Art. 41.

     La perdita del grado è disposta con determinazione del comandante generale. Essa decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6) dell'art. 40, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai numeri 4) e 7).

     Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 26 la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 6) e 7) dell'art. 40 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.

     Il militare di truppa incorso nella perdita del grado è iscritto nel proprio distretto di leva come semplice soldato.

 

          Art. 42.

     Può essere reintegrato nel grado:

     1) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate nei numeri 1), 4) e 5), dell'art. 40, quando le cause stesse siano venute a mancare;

     2) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del n. 3) dell'art. 40, quando cessi di appartenere ad altra forza armata o Corpo di polizia;

     3) a domanda, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari al sensi del n. 6) dell'art. 40, e quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che abbia conseguito più di una di delle promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

     4) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 7) dell'art. 40, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7), anche a norma della legge penale militare.

     La reintegrazione nel grado è disposta con determinazione del comandante generale e decorre dalla data del provvedimento.

     La reintegrazione nel grado del militare non importa di diritto la riammissione in servizio.

 

Capo VI

DISCIPLINA

 

Sezione I

SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

 

          Art. 43.

     Le sanzioni disciplinari di stato sono:

     a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'art. 14;

     b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'art. 34 lettera c);

     c) la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 6) dell'art. 40.

 

Sezione II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

          Art. 44.

     L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'art. 43, è effettuato mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.

     L'accertamento è disposto dal comandante di zona o dal comandante delle scuole o dal comandante di Corpo dal quale il militare dipende per ragioni di impiego.

 

          Art. 45.

     Il comandante di Corpo o di zona o delle scuole qualora ritenga, in base alle risultanze di accertamenti disciplinari, che al militare sia da infliggere una delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 43, ne fa proposta, per tramite gerarchico, al comandante generale, il quale può anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina; il comandante di Corpo o di zona o delle scuole qualora ritenga, invece, che il militare sia passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina [13] .

     Il Ministro e il comandante generale possono disporre direttamente che siano eseguiti accertamenti disciplinari nei confronti di un militare per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 43. Ogni decisione, in tal caso, è rimessa all'autorità che ha disposto gli accertamenti.

 

          Art. 46.

     La Commissione di disciplina è formata di volta in volta e convocata dal comandante di Corpo che ha ordinato il deferimento o dal comandante di Corpo indicato dall'autorità superiore che ha ordinato il deferimento.

     Sulla deliberazione della Commissione decide il Ministro quando il deferimento sia stato da lui ordinato; decide il comandante generale in ogni altro caso.

     Il Ministro o il comandante generale può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare.

     In caso di corresponsabilità fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.

     Il Ministro o il comandante generale sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

     Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di legge concernenti la formazione e la procedura della Commissione di disciplina per i sottufficiali.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 47.

     Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadiere o di militare di truppa di servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale e gli appuntati, finanzieri scelti e finanzieri che siano stati ammessi alla terza rafferma triennale.

 

          Art. 48. [14]

     Ai vicebrigadieri, agli appuntati, ai finanzieri scelti e ai finanzieri che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni 65, compete la indennità speciale prevista dagli articoli 4 e 21, a decorrere dal 1° gennaio 1961 o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data.

     La suddetta indennità speciale compete anche, sino al compimento del 65° anno di età, al personale di cui al precedente comma che si sia trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 49.

     Per il militare di truppa nei cui riguardi alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dalla ferma o rafferma annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto della abrogazione dell'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, ai sensi del successivo art. 54, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

     Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dalla ferma o rafferma, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

 

          Art. 50.

     Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda d'impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo [15] .

     Le disposizioni dell'art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, integrate ai sensi del precedente comma, continuano ad applicarsi anche oltre la data della loro abrogazione, stabilita dall'art. 52, nei confronti dei sottufficiali che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile.

     Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il passaggio all'impiego civile dei militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma e in servizio continuativo è disciplinato dalle disposizioni preesistenti. Tali disposizioni continuano ad applicarsi anche oltre la scadenza dell'anzidetto periodo di due anni nei confronti dei militari che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile.

 

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 51.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260, è così sostituito, con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge:

     "Ai sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute nell'art. 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti".

 

          Art. 52.

     L'art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, ad eccezione del secondo comma, è abrogato con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge.

 

          Art. 53.

     I militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma non sono ammessi a conseguire l'impiego civile.

 

          Art. 54.

     Sono abrogati l'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, per la parte concernente i militari di truppa della Guardia di finanza, l'art. 4 della legge 17 aprile 1957, n. 260, nonchè ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.

 

          Art. 55.

     Il personale delle categorie del congedo del Corpo della guardia di finanza richiamato in servizio temporaneo cui spetti una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attività del grado rivestito, tenuto conto della anzianità posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attività, se più favorevole. Il servizio temporaneo di richiamo reso dal personale del Corpo della guardia di finanza, è utile ai fini di pensione.

 

          Art. 56.

     Ai militari di truppa in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

     I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti da detto personale vengono assoggettati a contributo dello 0,50 per cento di cui all'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

     L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 57.

     All'onere di lire 221.725.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 47 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 1° febbraio 1989, n. 53.

[3] Comma abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 1° febbraio 1989, n. 53.

[7] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 1° febbraio 1989, n. 53.

[8] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 1° febbraio 1989, n. 53.

[9] Lettera così modificata dall'art. 9 della L. 1° febbraio 1989, n. 53.

[10] Lettera così modificata dall'art. 9 della L. 1 febbraio 1989, n. 53.

[11] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 27 gennaio 1968, n. 37.

[12] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs.31 luglio 2003, n. 236.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio 1994, n. 197, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina qualora in base alle risultanze di accertamenti disciplinari il Comandante di Corpo o di zona o delle scuole ritenga che al militare sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma, indicata alla lettera b) dell'art. 43 della presente legge.

[14] Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 1 della L. 20 dicembre 1967, n. 1264.

[15] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 4 maggio 1966, n. 262.