§ 46.8.477 - D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505.
Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/12/1997
Numero:505


Sommario
Art. 1.  Ripartizione dei volontari in ferma breve.
Art. 2.  Licenze del personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio
Art. 3.  Permessi speciali
Art. 4.  Licenza ordinaria
Art. 5.  Licenza straordinaria
Art. 6.  Festività.
Art. 7.  Alloggiamento e pernottamenti.
Art. 8.  Libera uscita.
Art. 9.  Modalità di impiego.
Art. 10.  Trattenimento a domanda dei volontari che hanno subito ferite/lesioni in servizio e per causa di servizio.
Art. 11.  Licenza straordinaria di convalescenza.


§ 46.8.477 - D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505. [1]

Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(G.U. 3 febbraio 1998, n. 27)

 

 

     Art. 1. Ripartizione dei volontari in ferma breve. [2]

     [1. Il personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in ragione della professionalità acquisita e dei crescenti oneri di impiego operativo connessi con l'anzianità di servizio, nonché della validità, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, del servizio prestato, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e della durata prevista dalle norme in vigore per la ferma di leva obbligatoria, viene così ripartito:

     a) volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio. Sono equiparati, ai fini dell'impiego, ai militari in servizio di leva obbligatorio e sono impiegati prevalentemente in attività addestrative e di istruzione;

     b) volontari in ferma breve con oltre dieci mesi e non più di ventiquattro mesi di servizio. Partecipano ad attività sia operative che addestrative e di istruzione;

     c) volontari in ferma breve con oltre ventiquattro mesi di servizio. Dovranno essere prioritariamente impiegati, in relazione all'esperienza acquisita ed alla stregua dei volontari in servizio permanente, in attività operative, anche di particolare intensità o che possano comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.]

 

          Art. 2. Licenze del personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio [3].

 

          Art. 3. Permessi speciali [4].

 

          Art. 4. Licenza ordinaria [5].

 

          Art. 5. Licenza straordinaria [6].

 

          Art. 6. Festività. [7]

     [1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.

     2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.]

 

          Art. 7. Alloggiamento e pernottamenti.

     1. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 8. Libera uscita.

     1. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, è sostituito dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 9. Modalità di impiego. [8]

     [1. Le modalità di impiego settimanale dei volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, nonché dei graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi sono equiparate a quelle previste per il personale in ferma di leva obbligatoria.

     2. Fatte salve le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio dei reparti, l'impiego del personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio ha una durata complessivamente pari a quella dei volontari in servizio permanente.

     3. L'attività giornaliera comprende i periodi di lavoro effettivamente svolti escludendo dal computo le attività dedicate all'espletamento di esigenze di carattere personale, ancorché disciplinate dall'orario di servizio.

     4. I servizi di guardia dovranno essere disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Le modalità di fruizione di detti turni di riposo sono disciplinate da apposita normativa di Forza armata.

     5. Ove necessiti impiegare volontari in ferma breve per durate superiori rispetto alla prevista attività di impiego, le eventuali eccedenze daranno luogo ad adeguati turni di riposo/recupero psicofisico, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.]

 

          Art. 10. Trattenimento a domanda dei volontari che hanno subito ferite/lesioni in servizio e per causa di servizio. [9]

     [1. I volontari di cui all'articolo 1 che subiscano in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni tali da provocare una permanente inidoneità psicofisica agli incarichi specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione, possono, a domanda, purché idonei al servizio militare incondizionato, permanere in servizio fino al termine della ferma contratta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, n. 2), lettera a), della legge 10 maggio 1983, n. 212.

     2. Il personale indicato al comma 1, a cui è stata accolta la domanda di permanenza in servizio, può partecipare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai concorsi per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente per essere impiegato in incarichi, specializzazioni, categorie e specialità adeguate al profilo psicofisico posseduto.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai militari di truppa in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sempreché ne sussistano le condizioni, anche se nei loro confronti è già stato emesso un provvedimento di proscioglimento d'autorità dalla ferma contratta ai sensi del predetto articolo 9, n. 2), lettera a), della legge 10 maggio 1983, n. 212.]

 

          Art. 11. Licenza straordinaria di convalescenza. [10]

     [1. I volontari in ferma breve temporaneamente non idonei al servizio sono collocati in licenza straordinaria di convalescenza.

     2. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, nell'intero periodo di ferma non può superare un anno nel triennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. In presenza di rafferma, oltre la ferma triennale, la durata della licenza straordinaria di convalescenza è elevabile fino ad un massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non può superare complessivamente i due anni a quinquennio.

     3. Il personale di cui al comma 1, prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza, può fruire, a richiesta, la licenza ordinaria ancora spettante nell'anno in corso.

     4. Ai volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, durante la licenza straordinaria di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio, compete il trattamento economico per intero per i primi sei mesi e ridotto alla metà per i successivi tre mesi.

     5. Il tempo trascorso in licenza di convalescenza non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della paga.

     6. Al volontario di truppa in ferma breve in licenza straordinaria di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dai pari grado in attività di servizio. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso dal militare in licenza straordinaria di convalescenza per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

     7. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.]

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[7] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[8] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[9] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

[10] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.