§ 46.2.25 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:19/08/2005
Numero:197


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001
Art. 2.  Inserimento degli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies del decreto legislativo n. 215 del 2001.
Art. 3.  Sostituzione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001
Art. 4.  Inserimento degli articoli 13-bis, 13-ter e 13-quater del decreto legislativo n. 215 del 2001
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001
Art. 6.  Sostituzione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001
Art. 7.  Inserimento degli articoli 14-ter e 14-quater del decreto legislativo n. 215 del 2001
Art. 8.  Modifiche dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001
Art. 9.  Inserimento dell'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001
Art. 10.  Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 215 del 2001
Art. 11.  Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 215 del 2001
Art. 12.  Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001
Art. 13.  Modifiche degli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001
Art. 14.  Aggiunta dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001
Art. 15.  Abrogazioni


§ 46.2.25 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197. [1]

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

(G.U. 23 settembre 2005, n. 222)

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001

     1. L'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 215 del 2001», è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Volontari in ferma prefissata). - 1. Ai fini del presente decreto, per volontari in ferma prefissata, se non specificamente qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno, in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, previsti dalle disposizioni di cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n. 226.

2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.

3. Le categorie, le specialità, le specializzazioni, nonchè gli incarichi relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento al grado di caporale ovvero di caporal maggiore o gradi corrispondenti, di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Il grado è conferito dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso nè rimborso spese.

5. Lo stato di volontario in ferma prefissata è costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di appartenenza e al grado posseduto.

6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le seguenti:

a) servizio;

b) congedo illimitato;

c) congedo assoluto.

7. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di stato e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.».

 

     Art. 2. Inserimento degli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies del decreto legislativo n. 215 del 2001.

     1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis (Volontari in ferma prefissata in servizio). - 1. I volontari in ferma prefissata in servizio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:

a) servizio effettivo;

b) sospensione precauzionale dal servizio.

2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono mantenere per tutta la durata della ferma l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13. L'accertamento è effettuato con le modalità stabilite da ciascuna Forza armata.

3. I volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri.

4. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, il volontario in ferma prefissata è diffidato dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla diffida, se l'incompatibilità persiste, il militare è prosciolto dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio. In relazione alla situazione abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio, può autorizzare i volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in località diversa dalla sede di servizio.

6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari.

7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito.

8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio isolato, si trovano nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti delle risorse previste dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 12-ter (Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi). - 1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito delle unità dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonchè negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita. Non è precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.

2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.

3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.

4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attività di carattere personale, ancorchè disciplinati dall'orario di servizio, non sono computati nell'attività di lavoro giornaliera effettivamente svolta.

5. I servizi di guardia presidiari e di caserma, anche non armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, qualora non sia possibile attribuire la corrispondente indennità, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività ovvero della giornata non lavorativa se effettuati in tali giornate.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.

7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per brevi periodi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero ed entro il limite complessivo di 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo.  8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli alloggiamenti di reparto o di unità navale fruiscono della libera uscita secondo turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata e resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione all'albo del reparto.

9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:

a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;

b) permessi speciali notturni;

c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.

10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.

Art. 12-quater (Licenza ordinaria). - 1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non sono corrisposte per dodici mensilità. La durata della licenza ordinaria è la seguente:

a) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni:

1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;

2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;

3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;

b) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni:

1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;

2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;

3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale.

2. Se l'orario settimanale di servizio è distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 è, rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in più o in meno.

3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi:

a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226;

b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare;

c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.

5. L'assenza per infermità, anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.

6. La licenza ordinaria è frazionabile in più periodi, anche di durata pari a un giorno.

7. Se la licenza ordinaria non è goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui è maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione è dovuta a una delle seguenti cause:

a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;

b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b), c), d) e f);

c) decesso.

9. La licenza ordinaria è interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati.

L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali è stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.

10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.

11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.

12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.

13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata.

14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorità nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego può essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo.

Art. 12-quinquies (Licenza straordinaria). - 1. La licenza straordinaria è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni.

2. La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:

a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;

b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;

c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;

d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;

e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.

3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

4. La licenza straordinaria di convalescenza non può comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.

5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.

6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:

a) se l'infermità dipende da causa di servizio, è dovuto il trattamento economico del pari grado in attività di servizio;

b) se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura :

1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non è più dovuta;

2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga è dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non è più dovuta.

7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalescenza è computata per intero.

8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo.

9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della libertà personale nel corso di operazioni militari all'estero non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.

10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.

Art. 12-sexies (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. Si applicano l'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attività d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso è revocato e il periodo fruito è detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.

3. I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 13, commi 3, 4, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non è utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.

Art. 12-septies (Tutela e sostegno della maternità e paternita). - 1. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.».

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001

     1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio) - 1. I volontari in ferma prefissata, che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma impiegati in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonchè essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

2. Se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma.

3. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonchè all'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.

4. Se non chiedono di permanere in servizio ai sensi del comma 1, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma e collocati in congedo illimitato.

5. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.».

 

     Art. 4. Inserimento degli articoli 13-bis, 13-ter e 13-quater del decreto legislativo n. 215 del 2001

     1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-bis (Sospensione precauzionale dal servizio). - 1. La sospensione precauzionale dal servizio può essere disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata che abbiano assunto in un procedimento penale la qualità di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che siano sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità.

2. La sospensione precauzionale dal servizio è sempre disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata a carico dei quali sia stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o che si trovino soggetti ad altra misura cautelare restrittiva della libertà personale.

3. Durante la sospensione precauzionale dal servizio ai volontari in ferma prefissata spetta la metà della paga e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

4. Ai fini della determinazione della posizione previdenziale, il periodo di sospensione precauzionale dal servizio è computato per metà.

5. Gli effetti della sospensione precauzionale dal servizio sono revocati se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso.

6. I provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio e di revoca della sospensione sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.

Art. 13-ter (Collocamento in congedo) - 1. I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato:

a) alla scadenza del termine della ferma;

b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.

2. I volontari in congedo illimitato sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

3. I volontari in congedo illimitato sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:

a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;

b) in tempo di guerra: rispondere ai richiami in servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni.

4. I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.

5. I volontari richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti vigenti all'atto del richiamo.

6. I volontari in ferma prefissata cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:

a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età;

b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età, se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.

7. I volontari in ferma prefissata in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Art. 13-quater (Ruoli d'onore) - 1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i volontari in ferma prefissata che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:

a) per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

2. I volontari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.».

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001

     1. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Proscioglimento dalla ferma). - 1. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.

2. Il proscioglimento dalla ferma è disposto nei seguenti casi:

a) domanda presentata dall'interessato per i motivi di cui al comma 3;

b) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13;

c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto 2004, n. 226;

d) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge n. 226 del 2004;

e) cause di incompatibilità, di cui all'articolo 12-bis, comma 3;

f) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;

g) protratto insufficiente rendimento;

h) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, salvo che i fatti siano tali da comportare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;

i) perdita del grado.

3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. La domanda può essere presentata solo per uno dei seguenti motivi:

a) assunzione presso amministrazioni pubbliche;

b) gravi condizioni di salute di un familiare convivente, comprovate dalla documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica;

c) arruolamento in una categoria diversa dalla truppa nelle Forze armate, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana.

4. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici, di cui al comma 2, lettera c), è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.

5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e di condotta, di cui al comma 2, lettera d), è di competenza della Direzione generale per il personale militare.

6. La proposta di proscioglimento per protratto insufficiente rendimento, di cui al comma 2, lettera g), può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.

7. La proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2, lettera h), è avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri dei superiori gerarchici del militare, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Se i fatti sono tali da comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante di corpo trasmette alla Direzione generale per il personale militare gli atti per il deferimento alla commissione di disciplina.».

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001

     1. L'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis (Perdita del grado). - 1. La perdita del grado è disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare nei seguenti casi:

a) perdita della cittadinanza;

b) assunzione di servizio presso Forze armate di Stati esteri non autorizzata;

c) interdizione giudiziale o inabilitazione;

d) irreperibilità accertata;

e) violazione del giuramento o gravi motivi disciplinari ovvero comportamento comunque contrario alle finalità delle Forze armate o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della commissione di disciplina;

f) sentenza di condanna:

1) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, la condanna comporta la pena accessoria della rimozione;

2) per delitto non colposo, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 5), del codice penale.

2. La perdita del grado è disposta anche nel caso di assunzione di servizio nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito, in altra Forza armata con qualsiasi grado ovvero nelle Forze di polizia.

3. La perdita del grado decorre:

a) dalla data del provvedimento, nei casi di cui al comma 1, lettere a), d) ed e);

b) dalla data di assunzione del servizio, nei casi di cui ai commi 1, lettera b), e 2;

c) dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nei casi di cui al comma 1, lettere c) e f);

4. Nei casi di cui al comma 1, lettere e) e f), se è già intervenuta la cessazione dal servizio, questa si considera, ad ogni effetto, avvenuta per perdita del grado mantenendo l'originaria decorrenza.

5. La reintegrazione nel grado può essere disposta con provvedimento della Direzione generale per il personale militare:

a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), a seguito di istanza presentata dall'interessato, quando le relative cause siano cessate;

b) nel caso di cui al comma 1, lettera e), a seguito di istanza presentata dall'interessato trascorsi almeno cinque anni dalla data della perdita del grado, durante i quali abbia tenuto ottima condotta morale e civile. Tale periodo è ridotto alla metà se il militare ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado.

Se il militare ha conseguito più di una ricompensa può chiedere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Se la perdita del grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

c) nel caso di cui al comma 1, lettera f), a seguito di istanza presentata dall'interessato quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi del numero 1) della stessa lettera f), anche a norma della legge penale militare;

d) nel caso di cui al comma 2, a seguito di istanza presentata dall'interessato ovvero d'ufficio, quando il militare cessa di appartenere ad altra Forza armata o di polizia.

6. La reintegrazione nel grado decorre dalla data del provvedimento e non comporta di diritto la riammissione in servizio del militare.».

 

     Art. 7. Inserimento degli articoli 14-ter e 14-quater del decreto legislativo n. 215 del 2001

     1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-ter (Volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi). - 1. Per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 21 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, devono possedere gli stessi requisiti richiesti all'atto del reclutamento.

Art. 14-quater (Documentazione di servizio). - 1. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e successive modificazioni, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.

2. Per l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio viene predisposto un estratto della documentazione di servizio degli ufficiali in ferma prefissata e dei volontari in ferma prefissata, redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.».

 

     Art. 8. Modifiche dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001

     1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai volontari in ferma breve si applicano:

a) fino al dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno;

b) oltre il dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale;

c) per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 2004, n. 226, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e all'articolo 11, comma 1, lettera a) della stessa legge n. 226 del 2004.»;

     c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-quater. Fino all'anno 2010, per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui al comma 4-bis del presente articolo e all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 226 del 2004, se in servizio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), della legge n. 226 del 2004;

b) possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario previsto per l'arruolamento volontario dalla direttiva tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonchè degli ulteriori requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.».

 

     Art. 9. Inserimento dell'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001

     1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Riammissione alla ferma prefissata). - 1. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualità di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualità di allievo sono computati nella ferma.».

 

     Art. 10. Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 215 del 2001

     1. L'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001 è sostituito dal seguente:

«4. Ai volontari in ferma annuale si applicano:

a) in materia di licenze, le disposizioni relative al personale militare in servizio di leva obbligatorio tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;

b) la licenza speciale di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

c) i permessi speciali, di cui all'articolo 12-ter, comma 9, lettera c);

d) la licenza straordinaria di convalescenza, entro la misura massima di cui all'articolo 12-quinquies, comma 2, lettera a).».

 

     Art. 11. Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 215 del 2001

     1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 215 del 2001 le parole: «di uno o cinque anni,» sono soppresse.

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001

     1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale, di cui all'articolo 12 della legge n. 226 del 2004.»;

b) al comma 6, le parole: «in ferma prefissata di durata di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in ferma prefissata quadriennale».

 

     Art. 13. Modifiche degli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001

     1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, semprechè gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.»;

     b) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «ferma annuale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze».

     2. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, comma 4-ter, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, semprechè gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.».

     3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001.

4-quater. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate.».

     4. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5.1. La struttura prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, svolge le attività di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari di cui al comma 5, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.».

 

     Art. 14. Aggiunta dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001

     1. Al decreto legislativo n. 215 del 2001 è aggiunto l'allegato 1, allegato al presente decreto.

 

     Art. 15. Abrogazioni

     1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 215 del 2001 è abrogato.

     2. Gli articoli 1, 6, 9, 10, e 11, commi 1, 3, 4 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, sono abrogati.

 

 

Allegato 1

(art. 14-quater, comma 2) [2]


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Inserito nel D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.