§ 46.8.432 - D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.
Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/07/1986
Numero:545


Sommario
Art. 1.      1. E' approvato l'annesso regolamento di disciplina militare, vistato dal Ministro proponente
Art. 1.  Il militare.
Art. 2.  La disciplina militare.
Art. 3.  I rapporti gerarchici.
Art. 4.  La subordinazione.
Art. 5.  L'obbedienza.
Art. 6.  Il giuramento.
Art. 7.  La bandiera.
Art. 8.  Condizioni di applicabilità.
Art. 9.  Doveri attinenti al giuramento.
Art. 10.  Doveri attinenti al grado.
Art. 11.  Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica.
Art. 12.  Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica.
Art. 13.  Iniziativa.
Art. 14.  Senso di responsabilità.
Art. 15.  Formazione militare.
Art. 16.  Spirito di corpo.
Art. 17.  Uniforme.
Art. 18.  Dignità e decoro del militare.
Art. 19.  Doveri attinenti alla tutela del segreto ed al riserbo sulle questioni militari.
Art. 20.  Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari.
Art. 21.  Doveri propri dei superiori.
Art. 22.  Doveri del comandante di corpo.
Art. 23.  Emanazione di ordini.
Art. 24.  Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione.
Art. 25.  Esecuzione di ordini.
Art. 26.  Servizi regolati da consegna.
Art. 27.  Saluto militare.
Art. 28.  Diritti dei militari.
Art. 29.  Diritti politici.
Art. 30.  Diritto di riunione.
Art. 31.  Diritto di associazione.
Art. 32.  Diritto di informazione.
Art. 33.  Pubblica manifestazione del pensiero.
Art. 34.  Libertà di movimento.
Art. 35.  Assistenza spirituale ed esercizio del culto.
Art. 36.  Contegno del militare.
Art. 37.  Norme di tratto.
Art. 38.  Senso dell'ordine.
Art. 39.  Relazioni con i superiori.
Art. 40.  Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico.
Art. 41.  Qualifiche militari apposte al nome.
Art. 42.  Sottoscrizioni e spese collettive.
Art. 43.  Lingua da usare in servizio.
Art. 44.  Orari e turni di servizio.
Art. 45.  Libera uscita.
Art. 46.  Licenza e permessi.
Art. 47.  Rientro immediato al reparto.
Art. 48.  Alloggiamento e pernottamenti
Art. 49.  Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari.
Art. 50.  Uso dell'abito civile.
Art. 51.  Dipendenza dei militari in particolari condizioni.
Art. 52.  Comunicazioni.
Art. 53.  Sanitario di fiducia.
Art. 54.  Decesso di un militare.
Art. 55.  Militari prigionieri di guerra.
Art. 56.  Principi fondamentali.
Art. 57.  Infrazione disciplinare.
Art. 58.  Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione
Art. 59.  Procedimento disciplinare.
Art. 60.  Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari di corpo.
Art. 61.  Specie delle sanzioni disciplinari di corpo.
Art. 62.  Richiamo.
Art. 63.  Rimprovero.
Art. 64.  Consegna.
Art. 65.  Consegna di rigore.
Art. 66.  Procedure per infliggere la consegna di rigore.
Art. 67.  Commissione consultiva.
Art. 68.  Militare difensore.
Art. 69.  Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale.
Art. 70.  Istanza di riesame e ricorso gerarchico.
Art. 71.  Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo.
Art. 72.  Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo.
Art. 73.  Presentazione dei militari puniti.
Art. 74.  Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo.
Art. 75.  Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo.
Art. 76.  Ricompense militari.
Art. 77.  Ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio.


§ 46.8.432 - D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545. [1]

Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

(G.U. 15 settembre 1986, n. 214)

 

 

     Art. 1.

     1. E' approvato l'annesso regolamento di disciplina militare, vistato dal Ministro proponente.

 

Regolamento di disciplina militare

 

Titolo I

 

FONDAMENTI DELLE ISTITUZIONI MILITARI

 

          Art. 1. Il militare.

     1. E' militare il cittadino che fa parte delle Forze armate volontariamente o in adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge sulla leva.

     2. Al militare spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini. Egli è soggetto a particolare disciplina, a doveri e responsabilità nonchè a limitazioni nell'esercizio di taluni diritti previste dalla Costituzione definite dalla legge e riportate nel presente regolamento.

 

     

          Art. 2. La disciplina militare.

     1. La disciplina del militare è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza.

     2. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.

     3. Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere ed al pericolo.

 

          Art. 3. I rapporti gerarchici.

     1. I militari delle Forze armate sono ripartiti in tre categorie:

     a) ufficiali;

     b) sottufficiali;

     c) militari di truppa.

     2. La tabella riportata nell'allegato A indica la successione gerarchica e la corrispondenza delle denominazioni dei gradi.

 

          Art. 4. La subordinazione.

     1. La subordinazione è il rapporto di dipendenza determinato dalla gerarchia militare. Essa richiede il consapevole adempimento dei doveri del proprio stato, e in particolare di quello dell'obbedienza.

 

          Art. 5. L'obbedienza.

     1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio ed alla disciplina, in conformità al giuramento prestato.

     2. Il dovere dell'obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dalla legge e dal successivo art. 25.

 

          Art. 6. Il giuramento.

     1. Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo; deve essere rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.

     2. Gli ufficiali ed i sottufficiali prestano giuramento individuale; gli altri militari di norma collettivamente.

 

          Art. 7. La bandiera.

     1. La bandiera della Repubblica è il simbolo della Patria.

     2. La bandiera da combattimento affidata ad una unità militare è, inoltre, il simbolo dell'onore dell'unità stessa nonchè delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti. Essa va difesa fino all'estremo sacrificio.

     3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori.

 

Titolo II

 

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

          Art. 8. Condizioni di applicabilità.

     1. Il regolamento di disciplina militare si applica nei limiti disposti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della legge di principio sulla disciplina militare.

     2. Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa, dal presente regolamento, per quel che concerne i Corpi armati dello Stato sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.

 

Titolo III

 

DOVERI DEI MILITARI

 

Capo I

 

DOVERI GENERALI

 

          Art. 9. Doveri attinenti al giuramento.

     1. Con il giuramento il militare di ogni grado s'impegna solennemente ad operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina ed onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali ed intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita.

     2. L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.

 

          Art. 10. Doveri attinenti al grado.

     1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.

     2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 29.

     3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poichè l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.

 

          Art. 11. Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica.

     1. I militari hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale e ha il comando delle Forze armate secondo l'art. 87 della Costituzione.

 

     

          Art. 12. Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica.

     1. Dal principio di gerarchia derivano per il militare:

     a) il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della difesa e dei Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro;

     b) i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei confronti dei superiori di grado e dei militari pari grado o di grado inferiore investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite.

     2. Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto ad osservare la via gerarchica.

     3. Per la sostituzione del militare investito di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento si applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o Corpo armato.

     4. In mancanza di particolari disposizioni, al militare investito di comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito, subentra di iniziativa, fino alla nomina del successore da parte dell'autorità competente, il militare, che ne abbia titolo, in servizio presso lo stesso comando o reparto, più elevato in grado, e, a parità di grado, più anziano, tenendosi presente che il militare in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dalle anzianità.

     5. In ogni atto riferito al servizio o compiuto in servizio che comporta l'assunzione di responsabilità con conseguente emanazione di ordini il militare delle categorie in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dall'anzianità.

 

          Art. 13. Iniziativa.

     1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore.

     2. Il militare ha il dovere di assumere l'iniziativa quando manchi di ordini e sia nell'impossibilità di chiederne o di riceverne o quando non possa eseguire per contingente situazione quelli ricevuti o quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano determinato gli ordini impartiti. In tal caso deve:

     a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario;

     b) informare, appena possibile, i propri superiori.

     3. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive.

 

          Art. 14. Senso di responsabilità.

     1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.

 

          Art. 15. Formazione militare.

     1. Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità fisiche e psichiche per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli.

     2. Egli deve:

     a) tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la pratica di attività culturali e sportive;

     b) porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene.

     3. L'amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.

 

          Art. 16. Spirito di corpo.

     1. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unità al fine di mantenere elevato ed accrescere il prestigio del corpo cui appartengono.

     2. Particolare impegno deve essere posto nell'illustrare la storia e le tradizioni del corpo ai militari che ne entrano a far parte.

     3. Lo spirito di corpo, pur essendo fonte di emulazione tra le unità, non deve però intaccare lo spirito di solidarietà tra tutti i componenti delle Forze armate.

 

          Art. 17. Uniforme.

     1. L'uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni ed incarichi.

     2. Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell'uniforme militare, sono il simbolo comune dell'appartenenza alle Forze armate.

     3. Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, ed i casi in cui è obbligatorio indossarla.

     4. Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme ed indossarla con decoro.

     5. L'uso dell'uniforme è vietato al militare:

     a) quando è sospeso dall'impiego, dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado;

     b) nello svolgimento delle attività private e pubbliche consentite.

 

          Art. 18. Dignità e decoro del militare.

     1. L'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.

 

          Art. 19. Doveri attinenti alla tutela del segreto ed al riserbo sulle questioni militari.

     1. Il militare, oltre ad osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve:

     a) acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie;

     b) evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possano costituire materiale informativo;

     c) riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza e che possa interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari.

 

          Art. 20. Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari.

     1. Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati ed adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi con decisione ad ogni atto che possa, anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali ed alle installazioni militari.

     2. Nell'ambito delle installazioni militari il comandante o il direttore dell'installazione stessa può disporre l'adozione, da parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale in uscita o in entrata per impedire che sia asportato materiale dell'Amministrazione militare o che sia introdotto materiale che possa nuocere al singolo o alla comunità.

 

Capo II

 

DOVERI DEI SUPERIORI

 

          Art. 21. Doveri propri dei superiori.

     1. Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l'autorità gli sono conferiti perchè siano impiegati ed esercitati unicamente al servizio ed a vantaggio delle Forze armate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso quanto più è elevato il suo grado.

     2. Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei militari dipendenti e mirare a conseguire la massima efficienza dell'unità, ente o ufficio al quale è preposto. Egli deve in particolare:

     a) rispettare nei rapporti con gli inferiori la pari dignità di tutti ed informare sempre le proprie valutazioni a criteri di obiettività e giustizia;

     b) evitare, di massima, di richiamare in pubblico il militare che ha mancato. Per riprenderlo, sempre che sia possibile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo, forma breve ed energica, riferendosi unicamente al fatto del momento;

     c) approfondire la conoscenza dei dipendenti, valutarne le precipue qualità individuali e svilupparne la personalità;

     d) provvedere all'istruzione militare del personale e attuare le misure intese a promuovere l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione;

     e) curare le condizioni di vita e di benessere del personale;

     f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti;

     g) accordare i colloqui richiesti, anche per motivi di carattere privato o familiare, nelle forme stabilite e provvedere ad una sollecita valutazione delle istanze presentate nei modi prescritti;

     h) tenere in ogni occasione esemplare comportamento ed agire con fermezza, comprensione ed imparzialità;

     i) porre tutte le proprie energie affinchè l'inferiore possa essere messo nella condizione migliore per eseguire l'ordine avuto.

 

          Art. 22. Doveri del comandante di corpo.

     1. L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unità, di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico ed amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo.

     2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, è direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale e, nei limiti previsti da apposite norme, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le leggi ed i regolamenti vigenti nei riguardi dei propri dipendenti.

     3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

 

          Art. 23. Emanazione di ordini.

     1. Gli ordini, emanati in conformità e nei casi previsti dalla legge, devono essere formulati con chiarezza in modo che non possa nascere dubbio od esitazione in chi li riceve.

     2. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore può emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'autorità che ha emanato le disposizioni derogate.

     3. Il superiore, qualora debba impartire un ordine ad un militare non direttamente dipendente, deve rivolgersi all'autorità da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facoltà di agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorità suddetta. In tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto.

 

          Art. 24. Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione.

     1. Nel caso in cui un militare in stato di grave alterazione fisica o psichica trascenda negli atti in modo da determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i militari presenti, sotto la guida del più anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o contenere il danno e richiedere l'immediato intervento sanitario militare o civile.

 

Capo III

 

DOVERI DEGLI INFERIORI

 

          Art. 25. Esecuzione di ordini.

     1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti delle relative norme di legge e di regolamento, nonchè osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve:

     a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato;

     b) obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto;

     c) far presente, ove sussista, l'esistenza di contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine ed informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine.

     2. Il militare al quale venga impartito un ordine che non ritenga conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto ad eseguirlo se l'ordine è confermato. Secondo quanto disposto dalle norme di principio, il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine ed informare al più presto i superiori.

 

          Art. 26. Servizi regolati da consegna.

     1. La consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio.

     2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.

     3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.

 

          Art. 27. Saluto militare.

     1. Il saluto militare è manifestazione di disciplina e di osservanza dei doveri derivanti dai rapporti gerarchici ed è dovuto, nelle forme prescritte, dal militare in uniforme a tutti i superiori.

     2. Il militare in abito civile, quando si trovi in una delle condizioni indicate nel terzo comma dell'art. 5 della legge di principio sulla disciplina militare, saluta con le forme usuali tra i civili.

     3. La restituzione del saluto è sempre obbligatoria.

     4. Apposite disposizioni regolano i casi particolari nei quali il militare è dispensato dal saluto.

 

Titolo IV

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE

 

          Art. 28. Diritti dei militari.

     1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini.

     2. Per i fini previsti dalle norme di principio sulla disciplina militare sono imposti ai militari le limitazioni ed i particolari doveri ivi previsti.

 

          Art. 29. Diritti politici.

     1. L'esercizio dei diritti politici spetta ai militari nei limiti e con le modalità previste dalla legge di principio sulla disciplina militare nonchè dalle altre disposizioni di legge vigenti.

 

          Art. 30. Diritto di riunione.

     1. Il diritto di riunione dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.

     2. Nei casi in cui le riunioni sono consentite, queste devono essere autorizzate dall'autorità competente.

 

          Art. 31. Diritto di associazione.

     1. Il diritto di associazione dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare e dal presente regolamento.

     2. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge ed a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.

 

          Art. 32. Diritto di informazione.

     1. Il diritto di informazione dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.

 

          Art. 33. Pubblica manifestazione del pensiero.

     1. La pubblica manifestazione del pensiero dei militari è disciplinata dalla legge di principio sulla disciplina militare.

     2. Quando si tratta di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio la prescritta autorizzazione deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:

     a) per l'Esercito, dai comandi di regione militare e dai comandi di corpo d'armata ad eccezione dell'Arma dei carabinieri per la quale è competente il comando generale;

     b) per la Marina, dal comando in capo della squadra navale, dai comandi in capo di dipartimento, dai comandi militari marittimi autonomi;

     c) per l'Aeronautica, dai comandi di regione aerea;

     d) per il Corpo della guardia di finanza, dal comando generale.

     3. Per i militari non dipendenti dai comandi sopra indicati l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'autorità più elevata in grado dalla quale i militari stessi dipendono.

     4. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell'autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.

 

          Art. 34. Libertà di movimento.

     1. La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla località di servizio, nei casi previsti dalla legge di principio sulla disciplina militare, è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore, nonchè dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo.

 

          Art. 35. Assistenza spirituale ed esercizio del culto.

     1. L'esercizio del culto da parte dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.

     2. Compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi abbiano interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che vengono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.

     3. Qualora un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richieda i conforti della sua religione, i Ministri di questa devono essere chiamati ad assisterlo.

 

Titolo V

 

NORME DI COMPORTAMENTO E DI SERVIZIO

 

Capo I

 

NORME DI COMPORTAMENTO

 

          Art. 36. Contegno del militare.

     1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.

     2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.

     3. In particolare deve:

     a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro;

     b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto;

     c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che abbia trovato o che gli siano pervenuti per errore;

     d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcooliche ed evitare l'uso di sostanze che possano alterare l'equilibrio psichico;

     e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose ed i simboli sacri ed astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possano costituire offesa al senso religioso dei partecipanti.

     4. Richiestone anche verbalmente da appartenenti alla polizia giudiziaria, deve prestare loro il proprio concorso.

 

          Art. 37. Norme di tratto.

     1. La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare.

     2. Nei rapporti orali o scritti di servizio tra militari di grado diverso deve essere usata la terza persona.

     3. Il militare si presenta al superiore con il saluto, indicando il grado ed il cognome. Nel riferirsi e nel rivolgersi ad altro militare deve usare l'indicazione del grado o della carica, seguita o meno dal cognome [2] .

     4. E' fatta salva la consuetudine circa l'uso dell'appellativo "comandante" e, per gli ufficiali inferiori della Marina, dell'appellativo "signore", seguito o meno dal cognome [3] .

     5. I militari che per la prima volta si trovino insieme per rapporti di servizio devono presentarsi scambievolmente; quando sono di grado diverso si presenta per primo il meno elevato in grado.

 

          Art. 38. Senso dell'ordine.

     1. Ai fini della funzionalità ed efficienza delle Forze armate il militare deve compiere ogni operazione con le prescritte modalità, assegnare un posto per ogni oggetto, tenere ogni cosa nel luogo stabilito.

     2. L'ordine deve essere patrimonio di ogni militare.

 

          Art. 39. Relazioni con i superiori.

     1. Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina.

     2. Il Ministro della difesa può delegare altra autorità civile o militare a ricevere il richiedente.

     3. La richiesta di conferire con dette autorità deve essere trasmessa con la massima sollecitudine.

     4. Il superiore che la inoltra, nel caso si tratti di questioni di servizio, deve esprimere il proprio motivato parere in merito all'oggetto della richiesta.

     5. Qualunque militare può far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorità superiore, un plico chiuso nel quale siano trattate solo questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio.

     6. Qualunque militare può presentarsi direttamente:

     a) ai propri superiori fino al comandante di compagnia o reparto corrispondente per giustificati motivi;

     b) a qualsiasi superiore fino al comandante di corpo per gravi ed urgenti motivi;

     c) all'autorità competente o a qualsiasi superiore in casi di urgenza che interessino la sicurezza del reparto o quando si tratti di questioni attinenti alla sicurezza dello Stato o alla salvaguardia di vite umane.

     7. In ogni caso l'inferiore deve informare, appena possibile, il superiore per il cui tramite avrebbe dovuto corrispondere in via normale.

     8. Ogni militare può conferire direttamente con l'autorità incaricata di una ispezione, sempre che ciò sia consentito mediante apposita comunicazione nell'ordine del giorno del corpo ispezionato.

 

          Art. 40. Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico.

     1. L'ufficiale o il sottufficiale che assume quale titolare un comando o la direzione di un servizio viene presentato ai dipendenti secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato.

     2. Di norma l'ufficiale o il sottufficiale destinato a un comando, unità o servizio:

     a) è presentato ai propri dipendenti dal superiore diretto;

     b) deve effettuare le previste visite di dovere e di cortesia nelle circostanze e secondo le modalità prescritte in appositi regolamenti.

 

          Art. 41. Qualifiche militari apposte al nome.

     1. Nei documenti ufficiali e nelle carte da visita usate in relazioni di servizio, il nome del militare deve essere accompagnato dall'indicazione del grado e della carica rivestita.

 

          Art. 42. Sottoscrizioni e spese collettive.

     1. Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.

     2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo - rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarietà sociale - è data facoltà al comandante di corpo, di ente e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purchè contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione.

     3. L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale.

 

Capo II

 

NORME DI SERVIZIO

 

          Art. 43. Lingua da usare in servizio.

     1. In servizio è obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne che si tratti di servizio a carattere internazionale.

 

          Art. 44. Orari e turni di servizio.

     1. Ogni militare è tenuto ad osservare l'orario di servizio.

     2. I turni di servizio, salve particolari esigenze, devono essere regolati in modo che siano sempre rispettati, a terra e a bordo, gli orari prestabiliti, i turni di riposo e, in particolare, il riposo festivo. Gli stessi debbono essere equamente ripartiti e, per quelli più impegnativi, il personale deve poter usufruire di adeguato periodo di riposo.

     3. Apposite norme disciplinano orari di servizio e turni di riposo.

 

          Art. 45. Libera uscita.

     1. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva fruiscono di libera uscita secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore per ciascuna Forza armata o Corpo armato [4].

     1 bis. Quanto previsto al comma 1, si applica altresì al rimanente personale volontario in ferma breve o di leva vincolato a ferme speciali che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unità navale [5].

     1 ter. Al personale di cui al comma 1 bis, fatte salve improrogabili esigenze di servizio e procedimenti disciplinari in corso, possono, qualora il militare ne faccia richiesta, essere concessi permessi speciali notturni [6].

     2. I turni ed orari predetti debbono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione all'albo del reparto.

     3. Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, può anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi.

 

          Art. 46. Licenza e permessi.

     1. Le licenze vengono concesse ai militari dalle competenti autorità gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore.

     2. A richiesta degli interessati l'autorità gerarchica competente può concedere, per particolari esigenze, permessi per periodi non superiori alle 24 ore.

     3. Il militare in licenza deve osservare le apposite norme; l'inosservanza costituisce grave mancanza disciplinare.

     4. Al militare in licenza o in permesso può essere ordinato di rientrare in servizio ove particolari esigenze lo richiedano.

 

          Art. 47. Rientro immediato al reparto.

     1. Tutti i militari in libera uscita, in permesso o in licenza, nonchè quelli autorizzati ad alloggiare o pernottare fuori dai luoghi militari debbono rientrare immediatamente nelle caserme, a bordo delle navi, negli aeroporti e nelle altre installazioni militari quando il rientro venga ordinato per imprescindibili ed urgenti esigenze di servizio.

 

          Art. 48. Alloggiamento e pernottamenti [7].

     1. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio.

     2. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego, nonché i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale ove possono conservare cose di proprietà privata secondo quanto prescritto dall'articolo 49.

     3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, può autorizzare:

     a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, nonché i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da più di dieci mesi ad alloggiare in località diversa da quella di servizio;

     b) i volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio nonché i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi, con la famiglia abitante nella località sede di servizio, a pernottare presso la stessa.

     4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.

 

          Art. 49. Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari.

     1. Nei luoghi militari:

     a) è consentita la detenzione di abiti civili od altri oggetti di proprietà privata, compatibilmente con le disponibilità individuali di alloggiamento, fatta salva la conservazione del corredo ed equipaggiamento militare;

     b) può essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorità superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive;

     c) è vietata la detenzione di armi e munizioni di proprietà privata, ad eccezione delle armi di ordinanza;

     d) è sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti.

     2. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia.

 

          Art. 50. Uso dell'abito civile.

     1. L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.

     2. Nei luoghi militari l'uso dell'abito civile è disciplinato da apposite disposizioni di servizio.

     3. Il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell'uniforme.

     4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia.

 

          Art. 51. Dipendenza dei militari in particolari condizioni.

     1. I militari destinati a prestare servizio presso enti non militari oppure enti della Difesa retti da personale non militare hanno dipendenza:

     a) di servizio, quella derivante dall'incarico assolto;

     b) disciplinare, dall'autorità militare di volta in volta indicata dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza.

     2. Apposite disposizioni regolano la dipendenza dei militari destinati presso comandi, unità od enti internazionali.

     3. I militari in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego o dal servizio dipendono dai comandi o dagli enti designati nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

     4. Il militare ricoverato in luogo di cura dipende disciplinarmente:

     a) dal direttore del luogo di cura medesimo, se ricoverato in stabilimento sanitario militare;

     b) dal comando nella cui circoscrizione si trova, o da altro comando od ente designato nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato, qualora sia ricoverato in un nosocomio civile, oppure se riveste un grado superiore a quello del direttore dello stabilimento sanitario militare.

 

          Art. 52. Comunicazioni.

     1. Il militare presente al corpo o ente, che per malattia sia impedito a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo.

     2. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.

     3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versi in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui il militare è affetto ed il luogo in cui si trova ricoverato.

     4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotterà i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende.

     5. Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:

     a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;

     b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.

 

          Art. 53. Sanitario di fiducia.

     1. In caso di malattia che determini un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, ove le condizioni lo consentano, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, può richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.

 

          Art. 54. Decesso di un militare.

     1. In caso di morte di un militare il comando di appartenenza provvede a:

     a) avvisare tempestivamente i familiari;

     b) effettuare le comunicazioni prescritte dalle norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato;

     c) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino presso il corpo;

     d) far ritirare gli oggetti e i documenti di pertinenza dell'amministrazione in possesso del militare al momento del decesso;

     e) adottare, circa gli averi del defunto, le disposizioni indicate nei regolamenti amministrativi;

     f) notificare la causa del decesso del militare quando i familiari ne abbiano fatta espressa richiesta e a condizione che sia stato comunicato l'accertamento medico in merito al decesso e non sia in corso un procedimento giudiziario tendente ad accertare le cause del decesso.

     2. Qualora il decesso avvenga nella sede di servizio e sempre che non vi siano sul posto i familiari del defunto in grado di provvedervi, il comando di appartenenza deve:

     a) far eseguire le notificazioni prescritte dalla legge sullo stato civile;

     b) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino nel suo alloggio, sia militare sia privato.

     3. Qualora il militare sia deceduto in località fuori dalla sua sede di servizio, l'autorità militare nella cui competenza territoriale rientra la località stessa deve informare tempestivamente l'autorità da cui il militare dipende.

     4. Se il decesso avviene a bordo di nave o di aeromobile militare, si applicano le disposizioni previste dalle apposite norme.

     5. In caso di morte accidentale o violenta la salma del militare non deve essere rimossa senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

 

          Art. 55. Militari prigionieri di guerra.

     1. Il militare prigioniero di guerra conserva lo status di militare ed è sempre soggetto alle leggi italiane, al presente regolamento ed alle convenzioni internazionali recepite dall'ordinamento italiano, delle cui norme è tenuto a chiedere l'applicazione nei suoi confronti.

     2. Il militare prigioniero di guerra deve rifiutarsi di comunicare al nemico notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie generalità ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare, strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e matricola.

     3. I militari che rivestono il grado conservano la loro autorità e le conseguenti responsabilità anche dopo la cattura. Il più elevato in grado o più anziano di essi ha l'obbligo, salvo in caso di impedimento, di assumere il comando nell'ambito del campo o del gruppo dei prigionieri di guerra.

 

Titolo VI

 

SANZIONI DISCIPLINARI

 

Capo I

 

NORME GENERALI

 

          Art. 56. Principi fondamentali.

     1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dalla legge.

     2. L'esercizio del potere sanzionatorio spetta, per le punizioni diverse dalla consegna e dalla consegna di rigore, ai superiori indicati nello specchio in allegato B.

     3. Le punizioni agli ufficiali generali ed ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorità militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato.

     4. Le competenze indicate nei successivi articoli per il comandante di corpo o ente devono intendersi valide anche per i casi previsti nel presente paragrafo.

     5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa.

 

          Art. 57. Infrazione disciplinare.

     1. Costituisce infrazione disciplinare punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo, salva l'applicabilità di una sanzione disciplinare prevista dalla legge di Stato, ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all'emanazione di un ordine.

     2. Nel rilevare l'infrazione il superiore deve attenersi alla procedura di cui al successivo art. 58.

 

          Art. 58. Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione

     1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente ad infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.

     2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie ed alla entità della sanzione.

     3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione ed il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato:

     a) direttamente al comandante di reparto, se comune ad entrambi i militari;

     b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto.

     4. Per il personale imbarcato il rapporto viene inviato al comando della nave.

     5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; qualora egli si trovi fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale comando presidio.

     6. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.

     7. Qualora l'infrazione indicata nel suddetto rapporto sia prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato ad instaurare il procedimento disciplinare.

 

          Art. 59. Procedimento disciplinare.

     1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi:

     a) contestazione degli addebiti;

     b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;

     c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione;

     d) decisione;

     e) comunicazione all'interessato.

     2. L'autorità competente, qualora ritenga che sussistano gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'art. 66.

     3. La decisione dell'autorità competente viene comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche quando l'autorità stessa non ritenga di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.

     4. Nei casi previsti dal presente regolamento, al trasgressore viene anche data comunicazione scritta contenente la motivazione del provvedimento.

     5. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

     6. L'autorità procedente, qualora accerti la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.

     7. Le decisioni adottate a seguito di rapporto devono essere rese note al compilatore del rapporto stesso.

 

          Art. 60. Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari di corpo.

     1. Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa.

     2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione devono inoltre essere considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.

     3. Vanno punite con maggiore rigore le infrazioni:

     a) intenzionali;

     b) commesse in presenza di altri militari;

     c) commesse in concorso con altri militari;

     d) ricorrenti con carattere di recidività.

     4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato di grado o, a parità di grado, al più anziano.

     5. Quando debba essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, viene inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.

 

Capo II

 

SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO

 

          Art. 61. Specie delle sanzioni disciplinari di corpo.

     1. Le sanzioni disciplinari di corpo sono quelle previste dalla legge di principio sulla disciplina militare.

 

          Art. 62. Richiamo.

     1. Il richiamo è un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza. Può essere inflitto da qualsiasi superiore, senza obbligo di rapporto.

     2. Il richiamo non dà luogo a trascrizione sul fascicolo personale e a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione.

 

          Art. 63. Rimprovero.

     1. Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidività nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo.

     2. E' inflitto dalle autorità in allegato B.

     3. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione viene comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.

 

          Art. 64. Consegna.

     1. Con la consegna vengono punite:

     a) l'inosservanza dei doveri;

     b) la recidività nelle mancanze;

     c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.

     2. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione viene comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.

     3. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

     4. I militari di truppa ammogliati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.

 

          Art. 65. Consegna di rigore.

     1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell'allegato C al presente regolamento.

     2. Il proprio alloggio di cui all'art. 14 della legge di principio può essere sia quello privato sia quello di servizio.

     3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio.

     4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna, quando lo richiedano particolari motivi di servizio.

     5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore devono avere caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio.

     6. La vigilanza è affidata a superiori o pari grado del punito e viene esercitata secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

     7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:

     a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge penale;

     b) fatti che abbiano determinato un giudizio penale a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare.

     8. Il provvedimento relativo alla punizione viene subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale.

     9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

 

          Art. 66. Procedure per infliggere la consegna di rigore.

     1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nei successivi articoli 67 e 68 il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione.

     2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:

     a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti;

     b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;

     c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;

     d) intervento del militare difensore.

     3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato ed il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.

     4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.

     5. Il parere viene reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.

     6. Il parere non è vincolante.

     7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione viene comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni.

     8. Quando previsto, la comunicazione viene fatta anche per iscritto.

     9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione ed al parere della commissione, devono essere precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.

 

          Art. 67. Commissione consultiva.

     1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale sia prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere della commissione prevista dall'art. 15, comma secondo, della legge di principio sulla disciplina militare.

     2. La commissione è nominata dal comandante di corpo ed è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado.

     3. Qualora presso il corpo o l'ente non esistano, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari.

     4. La commissione deve essere resa edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati.

     5. Nel caso in cui più militari abbiano commesso la stessa mancanza la commissione è unica.

     6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.

 

          Art. 68. Militare difensore.

     1. Il militare che ha ricevuto l'invito a nominare un difensore di fiducia, per il quale gli viene indicato il grado massimo, deve comunicare al più presto il nome del prescelto. Egli può scegliere tra tutti i militari presenti al corpo o all'ente nei limiti previsti dal successivo paragrafo 2. In mancanza di designazione entro ventiquattro ore il comandante di corpo o di ente nomina un difensore d'ufficio.

     2. Il militare designato d'ufficio non può rifiutare l'incarico tranne che sussista un giustificato impedimento.

     3. Le funzioni di difensore non possono essere assolte dal superiore che ha rilevato la mancanza.

     4. Il militare difensore è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta.

     5. L'ufficio di difensore non dispensa il militare che lo esercita dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'adempimento delle funzioni che l'ufficio stesso comporta.

     6. Un militare può esercitare l'ufficio di difensore non più di sei volte in dodici mesi.

 

          Art. 69. Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale.

     1. I provvedimenti provvisori di cui all'art. 15, terzo comma, della legge di principio sulla disciplina militare, possono essere adottati dal comandante di corpo che rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o che ne viene edotto.

     2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l'autorità competente ed irrogare la sanzione, affinchè essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi dell'art. 59 e dell'art. 66.

     3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.

 

Capo III

 

ISTANZE E RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO

 

          Art. 70. Istanza di riesame e ricorso gerarchico.

     1. In relazione all'istanza di riesame ed al ricorso gerarchico di cui all'art. 16 della legge di principio sulla disciplina militare, proposti dal militare che si ritenga ingiustamente punito, si osservano anche le norme di cui ai successivi articoli 71 e 72 del presente regolamento.

 

          Art. 71. Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo.

     1. Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente ad ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, qualora sopravvengano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

     2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione nè i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dal successivo art. 72.

     3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento.

     4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorità adita ai sensi del precedente n. 3 il militare può proporre ricorso gerarchico ai sensi del successivo art. 72.

 

          Art. 72. Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo.

     1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

          Art. 73. Presentazione dei militari puniti.

     1. Tutti i militari, ultimata la punizione, devono essere presentati al superiore che l'ha inflitta, salvo che non ne siano espressamente dispensati.

     2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità.

 

          Art. 74. Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo.

     1. L'autorità che ha inflitto la sanzione di consegna o di consegna di rigore può sospendere l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio.

     2. Il Ministro, in occasione di particolari ricorrenze, ha facoltà di condonare collettivamente le sanzioni di consegna e di consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facoltà è concessa al capo di stato maggiore di Forza armata o comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso.

     3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.

 

          Art. 75. Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo.

     1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro competente dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari.

     2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.

     3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.

 

Titolo VII

 

RICOMPENSE

 

          Art. 76. Ricompense militari.

     1. E' obbligatorio l'uso, disciplinato dai regolamenti sulle uniformi, delle insegne metalliche, dei relativi nastrini e segni distintivi attinenti alle ricompense elencate nell'allegato D, nonchè a quelle previste dal successivo art. 77 qualora ne siano dotate con provvedimento di Forza armata o Corpo armato.

 

          Art. 77. Ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio.

     1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono:

     a) encomio solenne;

     b) encomio semplice;

     c) elogio.

     2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori, affinchè tutti ne traggano esempio. E' tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente e a generale di divisione per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza.

     3. L'autorità che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione. La motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare.

     4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. E' tributato da un generale od ammiraglio della linea gerarchica.

     5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato.

     6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente.

     7. L'encomio collettivo tributato ad un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.

     8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri e/o per elevato rendimento in servizio. Esso può essere tributato da qualsiasi superiore. E' trascritto nei documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.

     9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non sia competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.

 

     Allegato A (Art. 3) - Successione gerarchica e corrispondenza dei gradi.

 

 

Esercito

Marina

Aeronautica

Corpo della guardia di finanza

Corpo degli agenti di custodia

Generale d'armata

Ammiraglio d'armata

Generale d'armata aerea

 

 

Generale di corpo d'armata

Ammiraglio di squadra

Generale di squadra aerea

Generale di corpo d'armata

 

Generale ispettore

Ammiraglio ispettore capo

Generale ispettore

 

 

Generale di divisione

Ammiraglio di divisione

Generale di divisione aerea

Generale di divisone

 

Tenente generale

Ammiraglio ispettore

Tenente generale

 

 

Generale di brigata

Contrammiraglio

Generale di brigata aerea

Generale di brigata

 

Maggiore generale

 

Maggiore generale

 

 

Colonnello

Capitano di vascello

Colonnello

Colonnello

Colonnello

Tenente colonnello

Capitano di fregata

Tenente colonnello

Tenente colonnello

Tenente colonnello

Maggiore

Capitano di corvetta

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Capitano

Tenente di vascello

Capitano

Capitano

Capitano

Tenente

Sottotenente di vascello

Tenente

Tenente

Tenente

Sottotenente

Guardiamarina

Sottotenente

Sottotenente

Sottotenente

Aiutante di battaglia [1]

 

Aiutante di battaglia [1]

Aiutante di battaglia [1]

 

Maresciallo maggiore [3]

Aspirante [2] capo di 1ª classe

Maresciallo di 1ª

Maresciallo maggiore

Maresciallo maggiore

Maresciallo capo [3]

Capo di 2ª classe

Maresciallo di 2ª classe

Maresciallo capo

Maresciallo capo

Maresciallo ordinario [3]

Capo di 3ª classe

Maresciallo di 3ª classe

Maresciallo ordinario

Maresciallo ordinario

Sergente maggiore Brigadiere

Secondo capo

Sergente maggiore

Brigadiere

Brigadiere

Sergente

Sergente

Sergente

Vice brigadiere

Vice brigadiere

Vice brigadiere

 

 

 

 

Caporalmaggiore

Sottocapo

Primo aviere

Appuntato

Appuntato

Appuntato

 

 

 

 

Caporale Carabiniere

 

Aviere scelto

Finanziere

Guardia

Soldato

Comune di 1ª classe

Aviere

Allievo finanziere

Allievo guardia

Allievo Carabiniere

Comune di 2ª classe

 

 

 

Esercito

Personale del servizio dell'assistenza spirituale

Ufficiali in congedo del corpo della giustizia militare

Personale del sovrano militare ordine di Malta

Personale della croce rossa italiana

Generale d'armata

 

 

 

 

Generale di corpo d'armata

Ordinario militare

Tenente generale capo

 

 

Generale ispettore

 

 

 

 

Generale di divisione

 

Tenente generale

 

 

Tenente generale

 

 

 

 

Generale di brigata

Vicario generale

Maggiore generale

Generale direttore capo del personale

Maggiore generale

Maggiore generale

 

 

 

 

Colonnello

 

Colonnello

Colonnello

Colonnello

Tenente colonnello

Ispettore

Tenente colonnello

Tenente colonnello

Tenente colonnello

Maggiore

1ª cappellano capo

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Capitano

Cappellano capo

Capitano

Capitano

Capitano

Tenente

Cappellano addetto

Tenente

Tenente

Tenente

Sottotenente

 

Sottotenente

Sottotenente

Sottotenente

Aiutante di battaglia [1]

 

 

 

 

Maresciallo maggiore [3]

 

 

Maresciallo maggiore

Maresciallo maggiore

Maresciallo capo [3]

 

 

Maresciallo capo

Maresciallo capo

Maresciallo ordinario [3]

 

 

Maresciallo ordinario

Maresciallo ordinario

Sergente maggiore Brigadiere

 

 

Sergente maggiore

Sergente maggiore

Sergente Vice brigadiere

 

 

Sergente

Sergente

Caporalmaggiore Appuntato

 

 

Caporalmaggiore

Caporalmaggiore

Caporale Carabiniere

 

 

Caporale

Caporale

Soldato Allievo Carabiniere

 

 

Milite

Milite

 

     [1] Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali di ogni grado e ai militari di truppa soltanto per azioni compiute in guerra.

     [2] L'aspirante corrisponde al grado di maresciallo maggiore ed equivalenti, con precedenza su di essi.

     [3] Maresciallo maggiore d'alloggio, maresciallo capo d'alloggio e maresciallo ordinario d'alloggio per i carabinieri.

 

     Allegato B (Art. 56) - Autorità competenti ad infliggere punizioni diverse dalla consegna e dalla consegna di rigore.

 

Autorità competente

Tipo di punizione

 

Richiamo

Rimprovero

Comandante di corpo o ufficiale cui è attribuito il potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 22

Si

Si

Comandante del reparto [1]

Si

Si

Comandante del distaccamento, ufficiale [1]

Si

Si

Comandante del distaccamento, sottufficiale [1]

Si

Si [2]

Qualsiasi superiore anche nei confronti di militari non dipendenti

Si

No

 

     [1] Il reparto ed i distaccamenti sono stabiliti da ciascuna Forza armata o Corpo armato, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, in relazione alle esigenze funzionali anche ai soli fini disciplinari.

     [2] Qualora abbia le attribuzioni di comandante di reparto.

 

     Allegato C (Art. 65) - Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore [*].

 

     [*] Anche ove non sia espressamente previsto nelle singole fattispecie, dovrà tenersi conto, nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravità del fatto, della recidività, delle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e del danno che ne è derivato al servizio e all'amministrazione.

     I Comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale quando il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configuri un reato.

     Quando lo stesso comportamento possa dar luogo alla irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procederà ai sensi di legge.

     Oltre ai comportamenti di cui al presente allegato, con la consegna di rigore possono essere puniti, ai sensi dell'art. 65:

     fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge penale;

     fatti che abbiano determinato un giudicato penale, a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare.

     1. Violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (art. 9).

     2. Violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (art. 11).

     3. Violazione rilevante dei doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato (art. 10).

     4. Violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 19 e 20).

     5. Inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d'ufficio (art. 19) e delle disposizioni che regolano l'accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio (art. 20).

     6. Trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio (art. 33).

     7. Omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (art. 12).

     8. Violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (art. 20).

     9. Comportamento lesivo del principio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche (art. 29).

     10. Partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative, nelle condizioni indicate nell'art. 8 del presente ordinamento (articoli 8 e 29).

     11. Adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (art. 31).

     12. Svolgimento di attività sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui è prevista l'integrale applicazione del regolamento di disciplina militare (art. 31).

     13. Partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si qualifichino esplicitamente come tali o siano in uniforme (art. 30).

     14. Violazione del dovere di informare al più presto i superiori della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (art. 25).

     15. Emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti di istituto (art. 23).

     16. Comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 21, 36 e 37).

     17. Comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (art. 16).

     18. Negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori (articoli 21 e 22).

     19. Inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o nell'attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unità ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all'entità del danno cagionato (articoli 21 e 22).

     20. Mancanza di iniziativa nelle circostanze previste dal presente regolamento quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (art. 13).

     21. Omissioni nell'emanazione o manifesta negligenza nell'acquisizione della consegna (art. 26).

     22. Negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte (articoli 13, 14 e 25).

     23. Abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell'ordine o alle disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 14, 38 e 44).

     24. Grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, esplosivi e infrastrutture. Danni di rilevante entità procurati ai materiali ed ai mezzi dell'amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (articoli 20, 21 e 22).

     25. Abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d'ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 14 e 20).

     26. Abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (articoli 14 e 15).

     27. Comportamento ed atti di protesta gravemente inurbani (art. 36).

     28. Comportamento particolarmente violento fra militari (art. 36).

     29. Allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto ad una prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (articoli 25 e 26).

     30. Trasgressione alle limitazioni poste all'allontanamento dalla località di servizio (articoli 24 e 48).

     31. Ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso (articoli 25 e 45).

     32. Reiterata inosservanza dell'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi all'estero, per un periodo superiore alle 24 ore (art. 34).

     33. Inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme (articoli 17 e 18).

     34. Trasgressione al divieto dell'uso dell'uniforme nelle circostanze previste dal presente regolamento (articoli 17 e 50).

     35. Ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (art. 50).

     36. Dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli 39, 71 e 72).

     37. Detenzione e uso in luoghi militari - nei casi in cui ne sia stato fatto espresso divieto - di macchine fotografiche o cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (articoli 19 e 49).

     38. Detenzione o porto di armi o munizioni di proprietà privata in luogo militare, non autorizzati (articoli 20 e 49).

     39. Introduzione o detenzione in luoghi militari di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti (articoli 19 e 49).

     40. Comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica e tali da escludere o condizionare l'adempimento di un servizio (art. 15).

     41. Inosservanza degli obblighi connessi all'esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di rigore o della consegna. Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento di disciplina militare (articoli 55, 57, 58, 64, 65 e 66).

     42. Comportamenti intesi a limitare l'esercizio del mandato del difensore (art. 68).

     43. Violazione da parte dei componenti della commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti al loro ufficio (articoli 67 e 68).

     44. Comportamenti intesi a discriminazione politica (art. 29).

     45. Trattazione presso gli organi di rappresentanza militare di materie non consentite dalla legge.

     46. Invio o rilascio alla stampa o ad organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. é fatta eccezione per i componenti del COCER per quanto riguarda le materie di competenza di tale organo rappresentativo [8].

     47. Adesione, qualificandosi come appartenente ad un organo di rappresentanza militare, a iniziative, o riunioni, o ordini del giorno, o appelli o manifestazioni, o dibattiti, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente, quando il fatto sia lesivo degli interessi delle Forze armate.

     48. Svolgimento di attività connesse con la rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente.

     49. Ripetuta promozione, quale appartenente ad un organo di rappresentanza militare, di rapporti con organismi estranei alle Forze armate, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente.

     50. Atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare.

     51. Attività di propaganda elettorale fuori dai luoghi militari per le elezioni degli organi di rappresentanza.

     52. Attività di propaganda all'interno dei luoghi militari nelle ore di servizio, in locali diversi da quelli stabiliti e con l'ausilio di mezzi non consentiti dal regolamento sulla rappresentanza militare.

     53. Atti e intimidazioni che turbano il regolare svolgimento delle elezioni per la rappresentanza militare.

     54. Alterazione dei risultati di una consultazione elettorale per la formazione degli organi della rappresentanza militare.

     55. Inosservanza delle disposizioni relative al funzionamento dell'organo di rappresentanza militare di appartenenza.

 

     Allegato D (Art. 76) - ricompense e distinzioni onorifiche militari.

 

     1. Ricompense militari.

     a) Le ricompense al valor militare sono:

     1) Ordine militare d'Italia:

     cavaliere di gran croce;

     grande ufficiale;

     commendatore;

     ufficiale;

     cavaliere.

     2) Medaglie al valor militare:

     medaglia d'oro;

     medaglia d'argento;

     medaglia di bronzo;

     croce di guerra.

     b) Le ricompense al valor dell'Esercito, al valor di Marina ed al valor aeronautico sono:

     medaglia d'oro;

     medaglia d'argento;

     medaglia di bronzo.

     c) Le ricompense per merito di guerra sono:

     promozione per merito di guerra;

     avanzamento per merito di guerra;

     trasferimento e nomina nel servizio permanente per merito di guerra;

     concessione di rafferma per merito di guerra.

     d) Le ricompense per meriti speciali ed eccezionali sono:

     avanzamento per meriti eccezionali;

     promozione straordinaria per benemerenza di istituto;

     croce al merito dell'Esercito (d'oro, d'argento e di bronzo);

     medaglia di benemerenza marinara (d'oro, d'argento e di bronzo);

     medaglia al merito aeronautico (d'oro, d'argento e di bronzo).

     2. Distinzioni onorifiche militari.

     a) Le distinzioni onorifiche di guerra sono:

     croce al merito di guerra;

     medaglia di benemerenza per i volontari di guerra;

     medaglia commemorativa di campagna di guerra;

     distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;

     distintivo d'onore per gli orfani di guerra;

     le altre distinzioni previste dalle disposizioni particolari.

     b) Le medaglie onorifiche di ordine vario sono:

     medaglia mauriziana al merito per dieci lustri di carriera militare;

     medaglia al merito di lungo comando nell'Esercito;

     medaglia per lunga navigazione marittima;

     medaglia per lunga navigazione aerea;

     medaglia al merito per lungo comando nella Guardia di finanza;

     croce per anzianità di servizio;

     croce al merito di servizio per la Guardia di finanza;

     distintivi d'onore per mutilati e feriti in servizio;

     le altre distinzioni previste dalle disposizioni particolari.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 27 novembre 1992, n. 520.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 27 novembre 1992, n. 520.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505.

[8]  Numero così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 27 novembre 1992, n. 520.