§ 46.8.38D - Legge 8 agosto 1977, n. 564.
Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:08/08/1977
Numero:564


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione [...]


§ 46.8.38D - Legge 8 agosto 1977, n. 564. [1]

Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

(G.U. 24 agosto 1977, n. 229)

 

     Art. 1. [2]

     Il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza può contrarre matrimonio al compimento del terzo anno di servizio militare, anche se non ha raggiunto l'età di venticinque anni richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, e comunque non prima del termine dei corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove prescritto.

 

          Art. 2.

     I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio, rimangono estinti nei confronti di coloro che alla data dell'infrazione avrebbero potuto contrarre matrimonio in base alle nuove condizioni stabilite nell'art. 1.

 


[1] Abrogata dall’art. 12 del D.Lgs.31 luglio 2003, n. 236.

[2] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 31 gennaio 2000, n. 24.