§ 46.6.165 - D.Lgs. 31 gennaio 2000, n. 24.
Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:31/01/2000
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Reclutamento.
Art. 3.  Ordinamento dei corsi.
Art. 4.  Stato giuridico.
Art. 5.  Avanzamento.


§ 46.6.165 - D.Lgs. 31 gennaio 2000, n. 24. [1]

Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380

(G.U. 16 febbraio 2000, n. 38)

 

 

     Art. 1. Principi generali.

     1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile, ai sensi della legge 20 ottobre 1999, n. 380. Il presente decreto legislativo disciplina il reclutamento su base volontaria, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

 

          Art. 2. Reclutamento.

     1. Il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale femminile dai decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.

     2. La partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione è consentita ai cittadini e alle cittadine italiani, celibi o nubili, vedovi o vedove e senza prole. Detti requisiti debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi ed essere mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, salvo quanto previsto dal comma 4. Ai cittadini e alle cittadine italiani da reclutare a nomina diretta non si applica il presente comma [2] .

     3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione è posto in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

     4. I capi di stato maggiore di Forza armata, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il comandante generale della Guardia di finanza dispongono che gli allievi dell'ultimo anno dei corsi regolari, posti in licenza ai sensi del comma 3, siano ammessi, nei casi di valido profitto generale e di limitata incidenza della licenza sul periodo formativo definiti dagli ordinamenti di cui all'articolo 3, a sostenere gli esami previsti e, se idonei, siano nominati in servizio permanente o nel grado con la stessa anzianità degli allievi insieme ai quali hanno superato gli esami. Al personale femminile nominato in servizio permanente o nel grado a seguito dell'applicazione del presente comma non si applica l'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 564, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.

     5. Ai fini dei reclutamenti previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e dall'articolo 8 della legge 28 marzo 1997, n. 85, al personale di cui al comma 3, dimesso per difetto dei requisiti previsti dal comma 2, è riservata, in funzione della Forza armata o del Corpo di appartenenza, una percentuale di posti definita annualmente nell'ambito dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, fermo restando il possesso dei requisiti indicati nei bandi di concorso.

     6. L'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 564, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3. Ordinamento dei corsi.

     1. Le amministrazioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, modificano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.

 

          Art. 4. Stato giuridico.

     1. Lo stato giuridico del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

     2. [3]

     3. [4]

 

          Art. 5. Avanzamento.

     1. L'avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

     2. [5]

     3. [6]


[1] Abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2000, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti e delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, l'essere senza prole.

[3]  Comma abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[4]  Comma abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[5]  Comma abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[6]  Comma abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.