§ 79.3.14 - Legge 9 marzo 1967, n. 212.
Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:09/03/1967
Numero:212


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire edifici da destinare a caserme dei vigili del fuoco nonché a provvedere all'ampliamento e adattamento delle [...]
Art. 2.      Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo si provvede con i fondi dovuti dalle Amministrazioni provinciali dall'anno 1965 a titolo di ammortamento dei [...]
Art. 3.      La progettazione delle opere e la direzione tecnica dei lavori spettano al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi
Art. 4.      L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge


§ 79.3.14 - Legge 9 marzo 1967, n. 212. [1]

Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco.

(G.U. 24 aprile 1967, n. 103)

 

     Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire edifici da destinare a caserme dei vigili del fuoco nonché a provvedere all'ampliamento e adattamento delle caserme esistenti nelle località che saranno indicate dal Ministero dell'interno, nei limiti dei fondi annualmente assegnati al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui al successivo art. 2.

 

          Art. 2.

     Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo si provvede con i fondi dovuti dalle Amministrazioni provinciali dall'anno 1965 a titolo di ammortamento dei mutui concessi dalla soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per la costituzione di nuove caserme o per l'adattamento di quelle esistenti.

     Le somme affluite annualmente a tale titolo verranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     In relazione a tali versamenti saranno disposte, con decreti del Ministro per il tesoro, corrispondenti assegnazioni di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 3.

     La progettazione delle opere e la direzione tecnica dei lavori spettano al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi.

     I progetti sono approvati, qualunque sia l'importo, dai Provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, su parere dei rispettivi Comitati tecnico-amministrativi.

     L'esecuzione dei lavori è effettuata sotto l'alta vigilanza dell'Ufficio del genio civile competente per territorio.

     Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le norme relative alla esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 4.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Le indennità per le espropriazioni esclusivamente occorrenti sono determinate dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

 


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.