§ 67.1.50 - Legge 11 gennaio 1979, n. 14.
Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:11/01/1979
Numero:14


Sommario
Art. 1.      In deroga all'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, integrato dall'art. 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo [...]
Art. 2.      Nel caso che la prestazione del servizio antincendi venga effettuata in favore di terzi, coloro che espletano il servizio in conformità all'art. 1 potranno richiedere un [...]
Art. 3.      Nelle more dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1 e per la durata massima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il [...]


§ 67.1.50 - Legge 11 gennaio 1979, n. 14. [1]

Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile.

(G.U. 22 gennaio 1979, n. 21)

 

     Art. 1.

     In deroga all'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, integrato dall'art. 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile, esclusi, fino a che non sia diversamente disposto, quelli di cui all'elenco allegato alla presente legge, nei quali il servizio è attualmente svolto da personale statale, il servizio antincendi può essere affidato agli enti gestori degli aeroporti o delle aerostazioni, ovvero ai titolari delle licenze di cui all'art. 788 del codice della navigazione, eventualmente riuniti in consorzio, che esplichino la propria attività nell'aeroporto.

     Nel caso di affidamento, il servizio antincendi è espletato a cura e spese dei soggetti di cui al precedente comma, con personale in possesso di apposita abilitazione rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

     Le spese per l'addestramento del personale, ai fini dell'abilitazione, sono a carico dei soggetti ai quali è affidato il servizio antincendi.

     Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dei trasporti, determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

     La responsabilità della regolarità e della efficienza dei servizi nell'ambito dell'aeroporto compete ai soggetti di cui al primo comma. L'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco controlla l'esatto adempimento delle determinazioni adottate dal Ministero dell'interno ai sensi del secondo comma e, ove riscontri inadempienze, propone la sospensione dell'attività di volo, fino a quando non risultino adottate le misure prescritte. Il relativo provvedimento è adottato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

 

          Art. 2.

     Nel caso che la prestazione del servizio antincendi venga effettuata in favore di terzi, coloro che espletano il servizio in conformità all'art. 1 potranno richiedere un corrispettivo la cui tariffa é sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti.

     Le prestazioni in favore degli aeromobili di Stato sono effettuate gratuitamente.

 

          Art. 3.

     Nelle more dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1 e per la durata massima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio antincendi negli aeroporti civili o in quelli sui quali comunque si effettua traffico aereo civile sarà espletato secondo le modalità in essere, purché l'impiego di personale e di mezzi sia tale da garantire i limiti di sicurezza a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della aviazione civile, sentiti i Ministeri interessati.

 

     Allegato.

 

Alghero

Napoli

Bari

Olbia

Bergamo-Orio al Serio

Palermo-Punta Raisi

Bologna

Pantelleria

Brindisi

Pescara

Cagliari

Pisa

Catania-Fontanarossa

Reggio Calabria

Crotone

Rimini

Falconara

Roma-Ciampino

Firenze

Roma-Fiumicino

Forlì

Ronchi dei Legionari

Genova

Torino

Lamezia Terme

Trapani

Lampedusa

Treviso

Milano-Linate

Venezia-Tessera

Milano-Malpensa

Verona-Villafranca

 


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.