§ 94.1.847 - Legge 3 aprile 1989, n. 147.
Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:03/04/1989
Numero:147


Sommario
Art. I.  Obblighi generali derivanti dalla Convenzione
Art. II.  Altri trattati e interpretazione
Art. III.  Emendamenti
Art. IV.  Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
Art. V.  Entrata in vigore
Art. VI.  Denuncia
Art. VII.  Deposito e registrazione
Art. VIII.  Lingue


§ 94.1.847 - Legge 3 aprile 1989, n. 147.

Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

(G.U. 27 aprile 1989, n. 97, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. V della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca ed il salvataggio in mare

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. I. Obblighi generali derivanti dalla Convenzione

     Le Parti si impegnano ad adottare ogni provvedimento legislativo o altro provvedimento appropriato necessari a dare pieno effetto alla Convenzione ed al suo Allegato, che è parte integrante della Convenzione. Salvo disposizione espressamente contraria, ogni riferimento alla Convenzione costituisce anche un riferimento al suo Allegato.

 

          Art. II. Altri trattati e interpretazione

     1. Nessuna disposizione della Convenzione pregiudicherà la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata in virtù della Risoluzione 2750 (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e posizioni giuridiche presenti o future di qualsiasi Stato riguardo al diritto del mare e alla natura o l'estensione della giurisdizione dello Stato costiero e dello Stato di bandiera.

     2. Nessuna disposizione della Convenzione dovrà essere interpretata in modo da pregiudicare gli obblighi o i diritti delle navi, definiti in altri strumenti internazionali.

 

          Art. III. Emendamenti

     1. La Convenzione potrà essere modificata attraverso l'una o l'altra delle procedure di cui ai successivi paragrafi 2 e 3.

     2. Emendamento successivo ad un esame condotto dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui di seguito citata come "l'Organizzazione"):

     a) ogni emendamento proposto da una Parte ed inviato al Segretario Generale dell'Organizzazione (qui di seguito citato come "il Segretario Generale"), ovvero ogni emendamento ritenuto necessario dal Segretario Generale a seguito di un emendamento ad una disposizione equivalente dell'Allegato 12 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale verrà inviato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutte le Parti, almeno sei mesi prima del suo esame da parte del Comitato per la sicurezza in mare.

     b) Le Parti, siano esse membri o meno dell'Organizzazione, saranno autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato per la sicurezza in mare per l'esame e l'adozione degli emendamenti.

     c) Gli emendamenti verranno adottati con una maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza in mare, a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento dell'adozione dell'emendamento.

     d) Gli emendamenti adottati conformemente al comma c) saranno comunicati per l'accettazione a tutte le Parti a cura del Segretario Generale.

     e) Un emendamento ad un articolo o ai paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 dell'Allegato verrà ritenuto accettato alla data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto uno strumento di accettazione dai due terzi delle Parti.

     f) Un emendamento alle disposizioni dell'Allegato diverse da quelle dei paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2. oppure 3.1.3 verrà considerata accettata allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data in cui esso è stato comunicato alle Parti per la loro accettazione. Tuttavia, se nel corso di questo periodo di un anno più di un terzo delle parti avranno notificato al Segretario Generale che esse sollevano un'obiezione contro detto emendamento, questo ultimo verrà considerato come non accettato.

     g) Un emendamento ad un articolo o ai paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 dell'Allegato entrerà in vigore:

     i) nei confronti delle Parti che l'hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui esso è considerato accettato;

     ii) nei confronti delle Parti che l'accetteranno dopo che la condizione di cui al comma e) è stata soddisfatta o prima che l'emendamento entri in vigore, alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento;

     iii) nei confronti delle Parti che l'accetteranno dopo la data dell'entrata in vigore dell'emendamento, trenta giorni dopo il deposito di uno strumento di accettazione.

     h) Un emendamento alle disposizioni dell'Allegato diverse da quelle dei paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 entrerà in vigore nei confronti di tutte le Parti, ad eccezione di quelle che hanno sollevato un'obiezione contro detto emendamento in conformità al paragrafo f) e che non hanno ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui è considerato come accettato. Tuttavia prima della data fissata per l'entrata in vigore di un emendamento, ciascuna Parte potrà notificare al Segretario Generale che si esime dal dare effetto all'emendamento per un periodo non superiore ad un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore o per un periodo più lungo se la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza in mare al momento dell'adozione dell'emendamento così decide.

     3. Emendamento con convocazione di una Conferenza:

     a) Su richiesta di una Parte appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convocherà una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione. Le proposte di emendamenti verranno inviate dal Segretario Generale a tutte le Parti almeno sei mesi prima del loro esame da parte della Conferenza.

     b) Gli emendamenti verranno adottati da detta Conferenza con la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento dell'adozione dell'emendamento. Gli emendamenti così adottati verranno comunicati dal Segretario Generale a tutte le Parti per l'accettazione.

     c) A meno che la Conferenza non decida altrimenti, l'emendamento verrà considerato come accettato ed entrerà in vigore secondo le procedure previste rispettivamente ai commi e), f), g) e h) del paragrafo 2, a condizione che i riferimenti del comma h) del paragrafo 2, al Comitato per la sicurezza in mare, allargato conformemente alle disposizioni del comma b) del paragrafo 2, vengano considerati come riferimenti alla Conferenza.

     4. Ogni dichiarazione di accettazione o di obiezione relativa ad un emendamento o ogni notifica comunicata in virtù del comma h) paragrafo 2, dovrà essere inviata per iscritto al Segretario Generale. Quest'ultimo informerà tutte le Parti di detta comunicazione e della data della sua ricezione.

     5. Il Segretario Generale informerà gli Stati di ogni emendamento che entrerà in vigore nonché della data della loro entrata in vigore.

 

          Art. IV. Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

     1. La Convenzione è aperta alla firma, presso la Organizzazione, dal 1° novembre 1979 al 31 ottobre 1980, e resta in seguito aperta all'adesione. Gli Stati possono divenire Parti della Convenzione attraverso:

     a) firma senza riserva quanto alla ratifica, accettazione o approvazione; o

     b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o

     c) adesione.

     2. La ratifica, accettazione, approvazione o adesione si effettuano attraverso il deposito di uno strumento, volto a questo effetto, presso il Segretario Generale.

     3. Il Segretario Generale informa gli Stati di ogni firma o del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data del deposito.

 

          Art. V. Entrata in vigore

     1. La Convenzione entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui 15 Stati saranno divenuti Parti di detta Convenzione conformemente alle disposizioni dell'art. IV.

     2. Per gli Stati che ratificheranno, accetteranno approveranno la Convenzione o vi aderiranno conformemente all'art. IV dopo che sarà soddisfatta la condizione prescritta dal paragrafo 1, e prima dell'entrata in vigore della Convenzione, la data di entrata in vigore sarà quella dell'entrata in vigore della Convenzione.

     3. Per gli Stati che ratificheranno, accetteranno, approveranno la Convenzione o vi aderiranno dopo la data della sua entrata in vigore, la Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo la data del deposito di uno strumento conformemente alle disposizioni dell'art. IV.

     4. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'art. III si applicherà al testo modificato della Convenzione e per lo Stato che avrà depositato un tale strumento, la Convenzione modificata entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detto deposito.

     5. Il Segretario Generale informerà gli Stati sulla data di entrata in vigore della Convenzione.

 

          Art. VI. Denuncia

     1. La Convenzione può essere denunciata da un qualsiasi delle Parti in qualunque momento dopo la scadenza di un periodo di 5 anni dalla data in cui la Convenzione entra in vigore per detta Parte.

     2. La denuncia si effettua con il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario Generale. Quest'ultimo notificherà agli Stati ogni denuncia ricevuta e la data della sua ricezione, nonché la data in cui la denuncia avrà effetto.

     3. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica, o alla scadenza di un periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.

 

          Art. VII. Deposito e registrazione

     1. La Convenzione sarà depositata presso il Segretario Generale che ne trasmetterà copie certificate conformi agli Stati.

     2. All'entrata in vigore della Convenzione, il suo testo verrà trasmesso dal Segretario Generale al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

 

          Art. VIII. Lingue

     La Convenzione è fatta in un unico esemplare in lingue cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, ciascun testo facente egualmente fede. Sono stabilite delle traduzioni ufficiali in lingua tedesca, araba e italiana che verranno depositate con l'esemplare originale corredato delle firme.

     Fatto ad Amburgo il 27 aprile 1979.

     In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla Convenzione.

 

     Annesso [1]

     Capitolo 1 - TERMINI E DEFINIZIONI

     1.1. L'uso del presente dell'indicativo nell'Annesso indica che si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme ad opera di tutte le Parti è necessaria per la salvaguardia della vita umana in mare.

     1.2. L'uso del condizionale nell'Annesso indica che si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme, ad opera di tutte le Parti, è raccomandata per la salvaguardia della vita umana in mare.

     1.3. Nel presente Annesso, i termini e le espressioni di seguito hanno il seguente significato:

     1. "Ricerca". Operazione, di regola coordinata da un centro di coordinamento di salvataggio o da un centro secondario di salvataggio, che si avvale del personale e dei mezzi disponibili ed è destinata a localizzare le persone in pericolo.

     2. "Salvataggio". Operazione destinata a ripescare le persone in pericolo ed a prodigare loro le prime cure mediche o altre di cui potrebbero aver bisogno ed a trasportarle in un luogo sicuro.

     3. "Servizio di ricerca e di salvataggio". Esecuzione, in caso di pericolo, delle funzioni di sorveglianza, di comunicazione, di coordinamento nonché di ricerca e di salvataggio compresa la prestazione di consigli medici, delle prime cure, o l'evacuazione sanitaria facendo appello a risorse pubbliche e private, con la cooperazione di aeromobili, navi e di altri congegni ed installazioni.

     4. "Area di ricerca e di salvataggio". Area di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di salvataggio, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di salvataggio.

     5. "Centro di coordinamento di salvataggio". Centro incaricato di provvedere ad una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e di salvataggio e di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una zona di ricerca e di salvataggio.

     6. "Centro secondario di salvataggio". Centro subordinato ad un centro di coordinamento di salvataggio e complementare di quest'ultimo, in conformità alle disposizioni specifiche delle autorità responsabili.

     7. "Mezzo di ricerca e di salvataggio". Ogni risorsa mobile, comprese le unità di ricerca e di salvataggio designate, utilizzata per svolgere un'operazione di ricerca e di salvataggio.

     8. "Unità di ricerca e di salvataggio": unità composta da personale addestrato, e dotata di materiale adeguato per una rapida esecuzione delle operazioni di ricerca e di salvataggio.

     9. "Posto di allarme": qualsiasi mezzo destinato a fungere da intermediario fra una persona che segnala una situazione di emergenza ed un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio.

     10. "Fase di emergenza": termine generico che si applica, a seconda dei casi, alla fase d'incertezza, alla fase di allarme o alla fase di pericolo.

     11. "Fase d'incertezza": situazione nella quale si può dubitare della sicurezza di una persona, di una nave o di un altro congegno.

     12. "Fase di allarme": situazione nella duale si può temere per la sicurezza di una persona, di una nave o di altro congegno.

     13. "Fase di pericolo": situazione nella quale vi è luogo di pensare che una persona, una nave o altro congegno sono minacciati da un pericolo grave ed imminente e che hanno bisogno di soccorso immediato.

     14. "Coordinatore sul posto": persona designata per coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una determinata zona.

     15. "Segretario generale": Segretario generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale

     Capitolo 2 - ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

     2.1. Disposizioni relative all'istituzione ed al coordinamento dei servizi di ricerca e di salvataggio

     2.1.1. Le Parti partecipano, nella misura in cui possono farlo a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, e se del caso con l'Organizzazione, allo sviluppo dei servizi di ricerca e di salvataggio per garantire che sia fornita assistenza a qualsiasi persona in pericolo in mare. Quando sono informate che una persona è o sembra essere in pericolo in mare, le autorità responsabili di una Parte prendono con urgenza misure per accertarsi che l'assistenza richiesta è fornita.

     2.1.2. Le Parti stabiliscono, sia a titolo individuale sia, se del caso, in cooperazione con altri Stati, i seguenti elementi di base di un servizio di ricerca e di salvataggio:

     1. il quadro giuridico;

     2. la designazione di un'autorità responsabile;

     3. l'organizzazione delle risorse disponibili;

     4. i mezzi di comunicazione;

     5. le funzioni di coordinamento e di utilizzazione;

     6. i processi suscettibili di migliorare il servizio, fra i quali figurano la pianificazione, le relazioni di cooperazione nazionali ed internazionali e la formazione.

     Le Parti applicano per quanto possibile, le norme minime e le direttive pertinenti stabilite dall'Organizzazione.

     2.1.3. Per garantire che i mezzi di radiocomunicazione a terra sono adattati, che sono avviati gli allarmi di pericolo e che le operazioni sono correttamente coordinate al fine di consentire ai servizi di ricerca e di salvataggio in mare di svolgere le loro operazioni in modo efficace, le Parti vigilano a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, affinché sia stabilito un numero sufficiente di aree di ricerca e di salvataggio in ciascuna zona marittima, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 2.1.4, e 2.1.5. Queste aree dovrebbero essere contigue e per quanto possibile non sconfinare reciprocamente.

     2.1.4. Ogni zona di ricerca e di salvataggio viene stabilita mediante accordo tra le Parti interessate. Il Segretario Generale viene informato della conclusione di un tale accordo.

     2.1.5. Se le Parti interessate non raggiungono un accordo sulle dimensioni esatte di una zona di ricerca e di salvataggio, dette Parti fanno tutto il possibile per raggiungere un accordo sull'adozione di disposizioni adeguate che permettano di assicurare un equivalente coordinamento generale dei servizi di ricerca e di salvataggio in detta zona. Il Segretario Generale viene informato dell'adozione di dette disposizioni.

     2.1.6. Qualsiasi accordo sulle aree o sulle disposizioni di cui ai paragrafi 2.1.4 e 2.1.5. è registrato dalle Parti interessate o trascritto per iscritto sotto forma di piani accettati dalle Parti.

     2.1.7. La delimitazione delle regioni di ricerca e di salvataggio non è legata a quella delle frontiere esistenti tra gli Stati e non pregiudica in alcun modo dette frontiere.

     2.1.8. Quando prevedono di istituire aree di ricerca e di salvataggio marittimo ai sensi di un accordo, secondo le modalità previste al paragrafo 2.1.4, o di concludere un accordo sull'adozione di norme appropriate, secondo le modalità previste al paragrafo 2.1.5, le Parti dovrebbero adoperarsi per verificare, se del caso, che i loro servizi di ricerca e di salvataggio aeronautici e marittimi sono compatibili.

     2.1.9 Le Parti che hanno accettato la responsabilità di fornire servizi di ricerca e di salvataggio in una determinata zona, fanno appello ad unità di ricerca e di salvataggio e ad altri mezzi disponibili per prestare assistenza ad una persona che è, o sembra essere, in pericolo in mare.

     2.1.10. Le Parti si assicurano che venga fornita assistenza ad ogni persona in pericolo in mare. Esse fanno ciò senza tener conto della nazionalità o dello statuto di detta persona, né delle circostanze nelle quali è stata trovata.

     2.1.11. Le Parti comunicano al Segretario generale informazioni sui loro servizi di ricerca e di salvataggio ed in particolare su:

     1. l'autorità nazionale responsabile dei servizi di ricerca e di salvataggio marittimi;

     2. l'ubicazione dei centri di coordinamento di salvataggio istituiti, o di altri centri i quali assicurano il coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio nell'area o nelle aree di ricerca e di salvataggio, ed i mezzi di comunicazione in queste aree;

     3. i confini delle loro aree di ricerca e di salvataggio e la copertura fornita dai loro mezzi terrestri di comunicazioni di pericolo e di sicurezza; e

     4. i principali tipi d'unità di ricerca e di salvataggio a loro disposizione.

     Le Parti aggiornano in via prioritaria le informazioni fornite per indicare qualsiasi modifica rilevante. Il Segretario generale comunica a tutte le Parti le informazioni ricevute.

     2.1.12. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti gli accordi o le disposizioni menzionate ai paragrafi 2.1.4 e 2.1.5.

     2.2. Istituzione di servizi nazionali di ricerca e di salvataggio

     2.2.1. Le parti definiscono le procedure nazionali necessarie per l'istituzione, il coordinamento ed il miglioramento in generale dei servizi di ricerca e di salvataggio.

     2.2.2. Affinché le operazioni di ricerca e di salvataggio possano essere svolte con efficienza, le Parti:

     .1 controllano che i mezzi disponibili siano utilizzali in modo coordinato;

     .2 istituiscono una stretta cooperazione fra i servizi e gli organismi suscettibili di contribuire a migliorare il servizio di ricerca e di salvataggio in settori quali le operazioni, la pianificazione, la formazione, le esercitazioni nonché la ricerca e lo sviluppo.

     2.3. Creazione di centri di coordinamento di salvataggio e di centri secondari di salvataggio

     2.3.1. In applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.2, le Parti creano, a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, centri di coordinamento di salvataggio per i servizi di ricerca e di salvataggio di cui hanno la responsabilità, nonché i centri secondari di salvataggio che a loro avviso sono necessari.

     2.3.2. Ciascuno dei centri di coordinamento di salvataggio e dei centri secondari di salvataggio istituiti in conformità alle disposizioni del paragrafo 2.3.1 prende i provvedimenti richiesti per ricevere gli allarmi di pericolo provenienti dalla sua area di ricerca e di salvataggio. Ogni centro in tal modo creato prende altresì le disposizioni necessarie per comunicare con le perone in pericolo, con i mezzi di ricerca e di salvataggio e con gli altri centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio.

     2.3.3. Ogni centro di coordinamento di salvataggio deve essere operativo 24 ore su 24 e deve essere dotato in permanenza di personale addestrato avente una conoscenza pratica della lingua inglese.

     2.4. Coordinamento con i servizi aeronautici

     2.4.1. Le Parti provvedono ad assicurare il più stretto coordinamento possibile fra i servizi marittimi ed aeronautici al fine di istituire dei servizi di ricerca e di salvataggio i più efficaci possibili all'interno e al di sopra delle loro aree di ricerca e di salvataggio.

     2.4.2. Ove possibile, ciascuna Parte dovrebbe istituire centri di coordinamento di salvataggio e centri secondari di salvataggio misti, utilizzabili sia per scopi marittimi che aeronautici.

     2.4.3. Qualora vengano istituiti centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio differenti per le operazioni marittime ed aeronautiche della stessa zona, la Parte interessata assicura il più stretto coordinamento possibile fra i centri o i centri secondari.

     2.4.4. Le Parti controllano che le unità di ricerca e di salvataggio create per scopi marittimi e quelle create per scopi aeronautici utilizzino per quanto possibile procedure comuni.

     2.5 Designazione di mezzi di ricerca e di salvataggio

     Le Parti censiscono tutti i mezzi di cui dispongono per partecipare alle operazioni di ricerca e di salvataggio e possono designare mezzi adattati in quanto unità di ricerca e di salvataggio.

     2.6. Attrezzature delle unità di ricerca e di salvataggio

     2.6.1. Ciascuna unità di ricerca e di salvataggio è dotata delle attrezzature necessarie per l'adempimento del suo compito.

     2.6.2. La natura in generale del contenuto di "containers" o delle catene sganciabili destinate ai superstiti dovrebbe essere indicata mediante contrassegni conformi alle norme adottate dall'Organizzazione.

     Capitolo 3 - COOPERAZIONE FRA STATI

     3.1. Cooperazione fra gli Stati

     3.1.1. Le Parti coordinano i loro servizi di ricerca e di salvataggio e dovrebbero, ogni qualvolta ciò è necessario, coordinare le loro operazioni di ricerca e di salvataggio con quelle degli Stati vicini.

     3.1.2. A meno che gli Stati interessati non decidano altrimenti, di comune accordo, una Parte dovrebbe permettere alle unità di salvataggio delle altre Parti, con riserva delle leggi, norme e regolamenti nazionali, di entrare direttamente nel suo mare territoriale o nel suo territorio o di sorvolarli con l'unico scopo di cercare la posizione delle navi sinistrate e di recuperare i superstiti di detti incidenti. In questi casi, le operazioni di ricerca e di salvataggio sono per quanto possibile, coordinati dall'adeguato centro di coordinamento di salvataggio della Parte che ha autorizzato l'entrata o da ogni altra autorità designata da detta Parte.

     3.1.3. A meno che gli Stati interessati non decidano altrimenti, di comune accordo, le autorità di una Parte che desideri che le sue unità di salvataggio entrino nel mare territoriale di un'altra Parte o la sorvolino al solo fine di cercare la posizione delle navi sinistrate o di raccogliere i superstiti di detti incidenti inviano una richiesta con tutte le informazioni, sulla progettata missione e sulla necessità di detta missione, al centro di coordinamento di salvataggio dell'altra Parte o ad ogni altra autorità designata da detta Parte.

     3.1.4. Le autorità responsabili delle Parti:

     1. accusano immediatamente ricevuta di questa domanda; e

     2. indicano non appena possibile, se del caso, le condizioni in cui la missione progettata può essere effettuata.

     3.1.5. Le Parti dovrebbero concludere con gli Stati vicini, accordi che specificano le condizioni di ammissione reciproca delle unità di ricerca e di salvataggio nei limiti o al di sopra del loro mare territoriale o del loro territorio. Questi accordi dovrebbero altresì prevedere disposizioni volte ad accelerare l'ammissione di dette unità, evitando per quanto possibile ogni formalità.

     3.1.6. Ogni Parte dovrebbe autorizzare i propri centri di coordinamento di salvataggio:

     .1 a chiedere ad ogni altro centro di coordinamento del salvataggio, i soccorsi di cui possono aver bisogno (navi, aeromobili, personale e materiale ecc.);

     .2 a concedere l'autorizzazione necessaria per consentire a tali navi, aeromobili, personale o materiale di penetrare nel suo mare territoriale o nel suo territorio o sorvolarli; e

     .3 a fare i passi necessari presso i servizi competenti della dogana, dell'immigrazione, della sanità o altri, al fine di accelerare le formalità di ammissione.

     3.1.7. Ogni Parte vigila acciocché i suoi centri di coordinamento forniscano a richiesta assistenza ad altri centri di coordinamento di salvataggio e mettano a loro disposizione navi, aeromobili, personale o materiale.

     3.1.8. Le Parti dovrebbero concludere accordi con altri Stati, se del caso, per rafforzare la cooperazione ed il coordinamento in materia di ricerca e di salvataggio. Le Parti abilitano le loro autorità responsabili a programmare, a livello dell'esecuzione delle operazioni, ed organizzare la cooperazione ed il coordinamento sopracitati con le autorità responsabili di altri Stati.

     Capitolo 4 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

     4.1. Misure preliminari

     4.1.1. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio deve disporre d'informazioni aggiornate nei settori d'interesse per le operazioni di ricerca e di salvataggio nella sua zona, in particolare per quanto riguarda i mezzi di ricerca e di salvataggio ed i mezzi di comunicazione disponibili.

     4.1.2. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio dovrebbe poter ottenere facilmente informazioni concernenti la posizione, la rotta e la velocità delle navi che si trovano nella sua zona e che sono suscettibili di fornire assistenza alle persone, alle navi o ad altri ordigni in pericolo in mare, come pure il modo di procedere per contattarle. Queste informazioni dovrebbero sia essere custodite dal centro di coordinamento di salvataggio, sia essere facilmente disponibili ove necessario.

     4.1.3. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio ha la disponibilità di piani operativi particolareggiati per lo svolgimento delle operazioni di ricerca e di salvataggio. Se del caso, questi piani sono elaborati in collaborazione con i rappresentanti di enti i quali possono aiutare a fornire i servizi di ricerca e di salvataggio o beneficiarne.

     4.1.4. I centri di coordinamento di salvataggio o i centri secondari di salvataggio sono costantemente informati dello stato di disponibilità delle unità di ricerca e di salvataggio.

     4.2 Informazioni relative ai casi di emergenza

     4.2.1. Le Parti si accertano, a titolo individuale o in cooperazione con gli altri Stati, di essere in grado di ricevere 24 ore su 24, in modo rapido ed efficace, gli allarmi di pericolo emananti dal materiale utilizzato a questo fine nelle loro aree di ricerca e di salvataggio. Ogni posto di allarme che riceve un allarme di pericolo:

     .1 ritrasmette immediatamente questo allarme al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio appropriato e successivamente fornisce l'assistenza necessaria in materia di comunicazioni di ricerca e di salvataggio;

     .2 se ciò gli è possibile, accusa ricevuta dell'allarme.

     4.2.2. Le Parti si accertano, se del caso, che efficaci disposizioni siano prese per immatricolare il materiale di comunicazione e far fronte alle situazioni di emergenza, al fine di consentire a qualsiasi centro di coordinamento di salvataggio di avere rapidamente accesso alle informazioni pertinenti sull'immatricolazione.

     4.2.3. Ogni autorità o elemento dei servizi di ricerca e di salvataggio che ha motivo di ritenere che una persona, una nave o altro congegno si trova in una situazione di emergenza, deve al più presto comunicare tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio competente.

     4.2.4. I centri di coordinamento di salvataggio ed i centri secondari di salvataggio, quando ricevono informazioni relative ad una persona, una nave o altro congegno in situazione di emergenza, devono valutare tali informazioni e determinare la fase di emergenza in conformità al paragrafo 4.4, come pure la portata delle operazioni necessarie.

     4.3. Inizio delle operazioni

     Ogni unità di ricerca e di salvataggio che viene a conoscenza di un caso di pericolo prende immediatamente dei provvedimenti se è in grado di fornire assistenza ed in tutti i casi informa senza indugio il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio della zona dove si è verificato il caso di pericolo.

     4.4. Fasi di emergenza

     Per determinare con maggiore facilità le procedure di attuazione da seguire, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio competente distinguono le seguenti fasi d'emergenza:

     .1 Fase d'incertezza:

     .1.1 quando una persona è dichiarata dispersa o una nave o altro congegno non è arrivata a destinazione; oppure

     .1.2 quando una persona, una nave o altro congegno non ha segnalato, come previsto, la sua posizione o il suo stato di sicurezza.

     .2 Fase di allarme:

     .2.1 quando in seguito ad una fase d'incertezza, sono falliti i tentativi per stabilire il contatto con una persona, una nave o altro congegno, o quando le indagini effettuate presso altre fonti appropriate non hanno portato ad alcun risultato; oppure

     .2.2 quando le informazioni ricevute indicano che è compromessa l'efficienza del funzionamento di una nave o di altro congegno, senza tuttavia che tale situazione rischi di portare ad un caso di pericolo.

     .3 Fase di pericolo:

     .3.1 quando le informazioni ricevute indicano chiaramente che una persona, una nave o altro congegno è in pericolo e necessita di assistenza immediata; oppure

     .3.2 quando, in seguito alla fase di allarme, tutti i tentativi volti a stabilire un contatto con una persona, una nave o altro congegno e le indagini più estese restano senza risultato, facendo ritenere che esiste senza dubbio un caso di pericolo; oppure

     .3.3 quando le informazioni ricevute indicano che è compromessa l'efficacia del funzionamento di una nave o altro congegno, in modo che sia verosimile un caso di pericolo.

     4.5. Procedure che i centri di coordinamento di salvataggio ed i centri secondari di salvataggio devono applicare durante le fasi d'emergenza

     4.5.1. Quando viene dichiarata una fase d'incertezza, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, apre un'inchiesta per stabilire lo stato di sicurezza di una persona, di una nave o altro congegno, o fa scattare la fase di allarme.

     4.5.2. Quando la fase di allarme viene dichiarata, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, estende l'inchiesta iniziata per cercare di trovare la persona, la nave o altro congegno disperso, avvisa i competenti servizi di ricerca e di salvataggio e dà inizio ai provvedimenti necessari in funzione delle circostanze dei singoli casi.

     4.5.3. Quando viene dichiarata una fase di pericolo, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, procede secondo le modalità stabilite nei suoi piani operativi, come previsto al paragrafo 4.1.

     4.5.4. Inizio delle operazioni di ricerca e di salvataggio nel caso di un oggetto di cui sia sconosciuta la posizione

     Nel caso di una fase di emergenza dichiarata riguardo ad un oggetto di cui la posizione sia sconosciuta, sono applicabili le seguenti disposizioni:

     .1 quando la fase di emergenza sussiste, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio deve, a meno che sappia che altri centri prendono i provvedimenti del caso, incaricarsi di far scattare le misure necessarie e conferire con gli altri centri al fine di designare un centro che si assuma la responsabilità delle operazioni;

     .2 salvo diversa decisione adottata di comune accordo dai centri interessati, il centro così designato diventa il centro responsabile della zona in cui si trovava l'oggetto ricercato secondo l'ultima posizione segnalata; e

     .3 dopo l'inizio della fase di pericolo, il centro incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio informa, se del caso, gli altri centri di tutte le circostanze del caso di emergenza e dell'andamento della situazione,

     4.5.5. Informazioni relative alle persone, navi o altri congegni che sono oggetto della fase di emergenza

     Qualora sia possibile, il centro di coordinamento del salvataggio o il centro secondario di salvataggio responsabile delle operazioni di ricerca e di salvataggio trasmette alla persona, alla nave o altro congegno oggetto della fase d'emergenza, le informazioni relative alle operazioni di ricerca e di salvataggio che il centro in questione ha fatto scattare.

     4.6. Coordinamento delle operazioni nel caso in cui almeno due Parti siano interessate

     Nel caso di operazioni di ricerca e di salvataggio che fanno intervenire più di una Parte, ciascuna Parte prende i provvedimenti appropriati, in conformità ai piani operativi menzionati al paragrafo 4.1, qualora il centro di coordinamento di salvataggio di detta zona glielo richieda.

     4.7 Coordinamento sul posto delle attività di ricerca e di salvataggio

     4.7.1. Le attività delle unità di ricerca e di salvataggio e degli altri mezzi che partecipano alle operazioni dì ricerca e di salvataggio sono coordinate "in loco" in modo da ottenere i risultati più efficaci.

     4.7.2. Quando più mezzi si apprestano ad intraprendere le operazioni di ricerca e di salvataggio ed il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio lo ritiene necessario, dovrà essere designata al più presto la persona più capace, in quanto coordinatore "in loco", e preferibilmente prima dell'arrivo dei mezzi nella zona di operazioni stabilita. Responsabilità precise sono affidate al coordinatore "in loco", in considerazione delle competenze che risulta possedere e dei bisogni operativi.

     4.7.3. Se non vi è un centro di coordinamento di salvataggio responsabile o se, per qualsiasi ragione, il centro di coordinamento di salvataggio responsabile non è in grado di coordinare la missione di ricerca e di salvataggio, i mezzi che partecipano dovrebbero designare di comune accordo un coordinatore sul posto.

     4.8. Fine e sospensione delle operazioni di ricerca e di salvataggio

     4.8.1. Le operazioni di ricerca e di salvataggio proseguono quando ciò è praticamente possibile, fino a quando non vi siano più ragionevoli speranze di raccogliere dei superstiti.

     4.8.2. Il centro di coordinamento di salvataggio responsabile o il centro secondario di salvataggio interessato decide il momento in cui bisogna porre fine alle operazioni di ricerca e di salvataggio. Se nessun centro partecipa al coordinamento delle operazioni, la decisione spetta al coordinatore sul posto.

     4.8.3. Quando un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio ritiene sulla base di informazioni attendibili che un'operazione di ricerca e di salvataggio ha avuto un buon esito o che l'emergenza non sussiste più, esso pone fine all'operazione di ricerca o di salvataggio e ne informa rapidamente le autorità, mezzi o servizi che sono stati allettati o avvisati. - 4.8.4. Quando un'operazione di ricerca e di salvataggio sul posto diviene impossibile da realizzare, ed il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio conclude che possono esservi ancora dei superstiti, il centro può interrompere provvisoriamente le attività "in loco" in attesa di nuovi eventi e ne informa rapidamente le autorità, mezzi o servizi che sono stati allertati o avvisati. Saranno valutate le informazioni ricevute in seguito, e le operazioni di ricerca e di salvataggio riprenderanno quando tali informazioni lo giustifichino.

     Capitolo 5 - SISTEMI DI RESOCONTI DELLE NAVI

     5.1. Generalità

     5.1.1. Possono essere stabiliti dalle Parti sia individualmente sia in cooperazione con altri Stati, sistemi di resoconto delle navi, qualora ciò sia ritenuto necessario per facilitare le operazioni di ricerca e di salvataggio.

     5.1.2. Le Parti che prevedono di stabilire un sistema di resoconto delle navi dovrebbero tener conto delle raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione. Le Parti dovrebbero altresì determinare se gli attuali sistemi di resoconti o altre fonti d'informazione sulla posizione delle navi possono fornire informazioni adeguate per l'area; esse dovrebbero sforzarsi di ridurre il numero di resoconti supplementari inutili o fare in modo che non sia più necessario, per i centri di coordinamento di salvataggio, verificare diversi sistemi di resoconti al fine di determinare se una nave può fornire assistenza nei quadro delle operazioni di ricerca e di salvataggio.

     5.1.3. Il sistema dei resoconti delle navi dovrebbe fornire informazioni aggiornate sui movimenti delle navi affinché, in caso di pericolo, si possa:

     .1 ridurre l'intervallo tra il momento in cui si è perso il contatto con una nave ed il momento in cui vengono avviate le operazioni di ricerca e di salvataggio;

     .2 individuare rapidamente le navi alle quali si potrebbe chiedere assistenza;

     .3 delimitare una zona di ricerca di estensione limitata qualora la posizione di una persona, di una nave o altro congegno in pericolo sia sconosciuta o incerta;

     .4 prestare più facilmente cure o consigli medici urgenti.

     5.2. Caratteristiche operative

     5.2.1 I sistemi di resoconto delle navi dovrebbero soddisfare le seguenti prescrizioni:

     .1 fornitura dì informazioni, in particolare dei piani di rotta e dei resoconti di posizione, che permettano di determinare la posizione attuale e futura delle navi partecipanti;

     .2 aggiornamento dell'indicazione della posizione delle navi;

     .3 ricezione, ad intervalli adeguati, dei resoconti delle navi partecipanti;

     .4 semplicità di redazione e d'impiego;

     .5 utilizzazione, per i resoconti, di un formato e di procedure standardizzate ammesse a livello internazionale.

     5.3. Tipi di resoconti

     5.3.1 Un sistema di resoconti delle navi dovrebbe comprendere i seguenti tipi di resoconti di navi, in conformità alle raccomandazioni dell'Organizzazione:

     .1 Piano di rotta;

     .2 Resoconto di posizione; e

     .3 Resoconto finale.

     5.4. Utilizzazione dei sistemi

     5.4.1. Le Parti dovrebbero incoraggiare tutte le navi a segnalare la loro posizione quando attraversano zone nelle quali sono stati presi dei provvedimenti per raccogliere dati sulla posizione delle navi ai fini della ricerca e del salvataggio.

     5.4.2. Le Parti che raccolgono dati sulla posizione delle navi dovrebbero per quanto possibile comunicarli agli alta Stati che ne fanno loro richiesta ai fini della ricerca e del salvataggio.

 

     RISOLUZIONE MSC.70(69) - (adottata il 18 maggio 1998)

     ADOZIONE DI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL - 1979 SULLA RICERCA ED IL SALVATAGGIO MARITTIMO

     IL COMITATO DELLA SICUREZZA MARITTIMA,

     RICORDANDO l'articolo 28 b) della Convenzione recante creazione dell'Organizzazione Marittima Internazionale, attinente alle funzioni del Comitato,

     RICORDANDO inoltre l'articolo III 2) f) della Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, di seguito denominata la Convenzione, relativo alle procedure di emendamento dell'Annesso alla Convenzione ad esclusione dei paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2. e 3.1.3,

     AVENDO ESAMINATO, nella sua sessantanovesima sessione, gli emendamenti alla Convenzione che erano stati proposti e diffusi in conformità all'articolo III 2) a) di questa convenzione,

     1. ADOTTA, in conformità all'articolo III 2) c) della Convenzione, gli emendamenti alla Convenzione il cui testo figura all'annesso della presente risoluzione;

     2. DECIDE, in conformità all'articolo III 2) f) della Convenzione che gli emendamenti saranno reputati accettati il 1° luglio 1999 a meno che, prima di questa data, oltre un terzo delle Parti non abbia notificato un'obiezione contro questi emendamenti;

     3. INVITA le Parti alla Convenzione a rilevare che, in conformità all'articolo III 2) h) della Convenzione, gli emendamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2000 quando saranno stati accettati alle condizioni previste al paragrafo 2 precedente;

     4. PREGA il Segretario generale, in conformità all'articolo III 2) d) della Convenzione, di trasmettere copie certificate conformi della presente Risoluzione e dei testo degli emendamenti che figurano nell'annesso, a tutte le Parti della Convenzione;

     5. PREGA INOLTRE il Segretario generale di trasmettere copie della presente risoluzione e dei suoi annessi ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti della Convenzione.

     ANNESSO

     Emendamenti alla Convenzione Internazionale del 1979

     sulla ricerca ed il salvataggio in mare

     Conviene sostituire il testo attuale dell'Annesso della Convenzione, fatti salvi i paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 e 3.1.3, con il seguente testo:

     "CAPITOLO 1

     Termini e Definizioni

     1.1. L'uso del presente dell'indicativo nell'Annesso indica che si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme ad opera di tutte le Parti è necessaria per la salvaguardia della vita umana in mare.

     1.2. L'uso del condizionale nell'Annesso indica che si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme, ad opera di tutte le Parti, è raccomandata per la salvaguardia della vita umana in mare.

     1.3. Nel presente Annesso, i termini e le espressioni di seguito hanno il seguente significato:

     1. "Ricerca". Operazione, di regola coordinata da un centro di coordinamento di salvataggio o da un centro secondario di salvataggio, che si avvale del personale e dei mezzi disponibili ed è destinata a localizzare le persone in pericolo.

     2. "Salvataggio". Operazione destinata a ripescare le persone in pericolo ed a prodigare loro le prime cure mediche o altre di cui potrebbero aver bisogno ed a trasportarle in un luogo sicuro.

     3. "Servizio di ricerca e di salvataggio". Esecuzione, in caso di pericolo, delle funzioni di sorveglianza, di comunicazione, di coordinamento nonché di ricerca e di salvataggio compresa la prestazione di consigli medici, delle prime cure, o l'evacuazione sanitaria facendo appello a risorse pubbliche e private, con la cooperazione di aeromobili, navi e di altri congegni ed installazioni.

     4. "Area di ricerca e di salvataggio". Area di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di salvataggio, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di salvataggio.

     5. "Centro di coordinamento di salvataggio". Centro incaricato di provvedere ad una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e di salvataggio e di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una zona di ricerca e di salvataggio.

     6. "Centro secondario di salvataggio". Centro subordinato ad un centro di coordinamento di salvataggio e complementare di quest'ultimo, in conformità alle disposizioni specifiche delle autorità responsabili.

     7. "Mezzo di ricerca e di salvataggio". Ogni risorsa mobile, comprese le unità di ricerca e di salvataggio designate, utilizzata per svolgere un'operazione di ricerca e di salvataggio.

     8. "Unità di ricerca e di salvataggio": unità composta da personale addestrato, e dotata di materiale adeguato per una rapida esecuzione delle operazioni di ricerca e di salvataggio.

     9. "Posto di allarme": qualsiasi mezzo destinato a fungere da intermediario fra una persona che segnala una situazione di emergenza ed un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio.

     10. "Fase di emergenza": termine generico che si applica, a seconda dei casi, alla fase d'incertezza, alla fase di allarme o alla fase di pericolo.

     11. "Fase d'incertezza": situazione nella quale si può dubitare della sicurezza di una persona, di una nave o di un altro congegno.

     12. "Fase di allarme": situazione nella quale si può temere per la sicurezza di una persona, di una nave o di altro congegno.

     13. "Fase di pericolo": situazione nella quale vi è luogo di pensare che una persona, una nave o altro congegno sono minacciati da un pericolo grave ed imminente e che hanno bisogno di soccorso immediato.

     14. "Coordinatore sul posto": persona designata per coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una determinata zona.

     15. "Segretario generale": Segretario generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale.

     CAPITOLO 2

     ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

     2.1. Disposizioni relative all'istituzione ed al coordinamento dei servizi di ricerca e di salvataggio

     2.1.1. Le Parti partecipano, nella misura in cui possono farlo a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, e se del caso con l'Organizzazione, allo sviluppo dei servizi di ricerca e di salvataggio per garantire che sia fornita assistenza a qualsiasi persona in pericolo in mare. Quando sono informate che una persona è o sembra essere in pericolo in mare, le autorità responsabili di una Parte prendono con urgenza misure per accertarsi che l'assistenza richiesta è fornita.

     2.1.2. Le Parti stabiliscono, sia a titolo individuale sia, se del caso, in cooperazione con altri Stati, i seguenti elementi di base di un servizio di ricerca e di salvataggio:

     1. il quadro giuridico;

     2. la designazione di un'autorità responsabile;

     3. l'organizzazione delle risorse disponibili;

     4. i mezzi di comunicazione;

     5. le funzioni di coordinamento e di utilizzazione;

     6. i processi suscettibili di migliorare il servizio, fra i quali figurano la pianificazione, le relazioni di cooperazione nazionali ed internazionali e la formazione.

     Le Parti applicano per quanto possibile, le norme minime e le direttive pertinenti stabilite dall'Organizzazione.

     2.1.3. Per garantire che i mezzi di radiocomunicazione a terra sono adattati, che sono avviati gli allarmi di pericolo e che le operazioni sono correttamente coordinate al fine di consentire ai servizi di ricerca e di salvataggio in mare di svolgere le loro operazioni in modo efficace, le Parti vigilano a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, affinché sia stabilito un numero sufficiente di aree di ricerca e di salvataggio in ciascuna zona marittima, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 2.1.4, e 2.1.5. Queste aree dovrebbero essere contigue e per quanto possibile non sconfinare reciprocamente.

     2.1.6. Qualsiasi accordo sulle aree o sulle disposizioni di cui ai paragrafi 2.1.4 e 2.1.5. è registrato dalle Parti interessate o trascritto per iscritto sotto forma di piani accettati dalle Parti.

     2.1.8. Quando prevedono di istituire aree di ricerca e di salvataggio marittimo ai sensi di un accordo, secondo le modalità previste al paragrafo 2.1.4, o di concludere un accordo sull'adozione di norme appropriate, secondo le modalità previste al paragrafo 2.1.5, le Parti dovrebbero adoperarsi per verificare, se del caso, che i loro servizi di ricerca e di salvataggio aeronautici e marittimi sono compatibili.

     2.1.9. Le Parti che hanno accettato la responsabilità di fornire servizi di ricerca e di salvataggio in una determinata zona, fanno appello ad unità di ricerca e di salvataggio e ad altri mezzi disponibili per prestare assistenza ad una persona che è, o sembra essere, in pericolo in mare.

     2.1.11. Le Parti comunicano al Segretario generale informazioni sui loro servizi di ricerca e di salvataggio ed in particolare su:

     1. l'autorità nazionale responsabile dei servizi di ricerca e di salvataggio marittimi;

     2. l'ubicazione dei centri di coordinamento di salvataggio istituiti, o di altri centri i quali assicurano il coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio nell'area o nelle aree di ricerca e di salvataggio, ed i mezzi di comunicazione in queste aree;

     3. i confini delle loro aree di ricerca e di salvataggio e la copertura fornita dai loro mezzi terrestri di comunicazioni di pericolo e di sicurezza; e

     4. i principali tipi d'unità di ricerca e di salvataggio a loro disposizione.

     Le Parti aggiornano in via prioritaria le informazioni fornite per indicare qualsiasi modifica rilevante. Il Segretario generale comunica a tutte le Parti le informazioni ricevute.

     2.1.12. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti gli accordi o le disposizioni menzionate ai paragrafi 2.1.4 e 2.1.5.

     2.2. Istituzione di servizi nazionali di ricerca e di salvataggio

     2.2.1. Le parti definiscono le procedure nazionali necessarie per l'istituzione, il coordinamento ed il miglioramento in generale dei servizi di ricerca e di salvataggio.

     2.2.2. Affinché le operazioni di ricerca e di salvataggio possano essere svolte con efficienza, le Parti:

     .1 controllano che i mezzi disponibili siano utilizzali in modo coordinato;

     .2 istituiscono una stretta cooperazione fra i servizi e gli organismi suscettibili di contribuire a migliorare il servizio di ricerca e di salvataggio in settori quali le operazioni, la pianificazione, la formazione, le esercitazioni nonché la ricerca e lo sviluppo.

     2.3. Creazione di centri di coordinamento di salvataggio e di centri secondari di salvataggio

     2.3.1. In applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.2, le Parti creano, a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, centri di coordinamento di salvataggio per i servizi di ricerca e di salvataggio di cui hanno la responsabilità, nonché i centri secondari di salvataggio che a loro avviso sono necessari.

     2.3.2. Ciascuno dei centri di coordinamento di salvataggio e dei centri secondari di salvataggio istituiti in conformità alle disposizioni del paragrafo 2.3.1 prende i provvedimenti richiesti per ricevere gli allarmi di pericolo provenienti dalla sua area di ricerca e di salvataggio. Ogni centro in tal modo creato prende altresì le disposizioni necessarie per comunicare con le persone in pericolo, con i mezzi di ricerca e di salvataggio e con gli altri centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio.

     2.3.3. Ogni centro di coordinamento di salvataggio deve essere operativo 24 ore su 24 e deve essere dotato in permanenza di personale addestrato avente una conoscenza pratica della lingua inglese.

     2.4. Coordinamento con i servizi aeronautici

     2.4.1. Le Parti provvedono ad assicurare il più stretto coordinamento possibile fra i servizi marittimi ed aeronautici al fine di istituire dei servizi di ricerca e di salvataggio i più efficaci possibili all'interno e al di sopra delle loro aree di ricerca e di salvataggio.

     2.4.2. Ove possibile, ciascuna Parte dovrebbe istituire centri di coordinamento di salvataggio e centri secondari di salvataggio misti, utilizzabili sia per scopi marittimi che aeronautici.

     2.4.3. Qualora vengano istituiti centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio differenti per le operazioni marittime ed aeronautiche della stessa zona, la Parte interessata assicura il più stretto coordinamento possibile fra i centri o i centri secondari.

     2.4.4. Le Parti controllano che le unità di ricerca e di salvataggio create per scopi marittimi e quelle create per scopi aeronautici utilizzino per quanto possibile procedure comuni.

     2.5. Designazione di mezzi di ricerca e di salvataggio

     Le Parti censiscono tutti i mezzi di cui dispongono per partecipare alle operazioni di ricerca e di salvataggio e possono designare mezzi adattati in quanto unità di ricerca e di salvataggio.

     2.6. Attrezzature delle unità di ricerca e di salvataggio

     2.6.1. Ciascuna unità di ricerca e di salvataggio è dotata delle attrezzature necessarie per l'adempimento del suo compito.

     2.6.2. La natura in generale del contenuto di "containers" o delle catene sganciabili destinate ai superstiti dovrebbe essere indicata mediante contrassegni conformi alle norme adottate dall'Organizzazione.

     CAPITOLO 3

     COOPERAZIONE FRA STATI

     3.1. Cooperazione fra gli Stati

     3.1.1. Le Parti coordinano i loro servizi di ricerca e di salvataggio e dovrebbero, ogni qualvolta ciò è necessario, coordinare le loro operazioni di ricerca e di salvataggio con quelle degli Stati vicini.

     3.1.4. Le autorità responsabili delle Parti:

     1. accusano immediatamente ricevuta di questa domanda; e

     2. indicano non appena possibile, se del caso, le condizioni in cui la missione progettata può essere effettuata.

     3.1.5. Le Parti dovrebbero concludere con gli Stati vicini, accordi che specificano le condizioni di ammissione reciproca delle unità di ricerca e di salvataggio nei limiti o al di sopra del loro mare territoriale o del loro territorio. Questi accordi dovrebbero altresì prevedere disposizioni volte ad accelerare l'ammissione di dette unità, evitando per quanto possibile ogni formalità.

     3.1.6. Ogni Parte dovrebbe autorizzare i propri centri di coordinamento di salvataggio:

     .1 a chiedere ad ogni altro centro di coordinamento del salvataggio, i soccorsi di cui possono aver bisogno (navi, aeromobili, personale e materiale ecc.);

     .2 a concedere l'autorizzazione necessaria per consentire a tali navi, aeromobili, personale o materiale di penetrare nel suo mare territoriale o nel suo territorio o sorvolarli; e

     .3 a fare i passi necessari presso i servizi competenti della dogana, dell'immigrazione, della sanità o altri, al fine di accelerare le formalità di ammissione.

     3.1.7. Ogni Parte vigila acciocché i suoi centri di coordinamento forniscano a richiesta assistenza ad altri centri di coordinamento di salvataggio e mettano a loro disposizione navi, aeromobili, personale o materiale.

     3.1.8. Le Parti dovrebbero concludere accordi con altri Stati, se del caso, per rafforzare la cooperazione ed il coordinamento in materia di ricerca e di salvataggio. Le Parti abilitano le loro autorità responsabili a programmare, a livello dell'esecuzione delle operazioni, ed organizzare la cooperazione ed il coordinamento sopracitati con le autorità responsabili di altri Stati.

     CAPITOLO 4

     PROCEDURE DI ATTUAZIONE

     4.1. Misure preliminari

     4.1.1. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio deve disporre d'informazioni aggiornate nei settori d'interesse per le operazioni di ricerca e di salvataggio nella sua zona, in particolare per quanto riguarda i mezzi di ricerca e di salvataggio ed i mezzi di comunicazione disponibili.

     4.1.2. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio dovrebbe poter ottenere facilmente informazioni concernenti la posizione, la rotta e la velocità delle navi che si trovano nella sua zona e che sono suscettibili di fornire assistenza alle persone, alle navi o ad altri ordigni in pericolo in mare, come pure il modo di procedere per contattarle. Queste informazioni dovrebbero sia essere custodite dal centro di coordinamento di salvataggio, sia essere facilmente disponibili ove necessario.

     4.1.3. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio ha la disponibilità di piani operativi particolareggiati per lo svolgimento delle operazioni di ricerca e di salvataggio. Se del caso, questi piani sono elaborati in collaborazione con i rappresentanti di enti i quali possono aiutare a fornire i servizi di ricerca e di salvataggio o beneficiarne.

     4.1.4. I centri di coordinamento di salvataggio o i centri secondari di salvataggio sono costantemente informati dello stato di disponibilità delle unità di ricerca e di salvataggio.

     4.2. Informazioni relative ai casi di emergenza

     4.2.1. Le Parti si accertano, a titolo individuale o in cooperazione con gli altri Stati, di essere in grado di ricevere 24 ore su 24, in modo rapido ed efficace, gli allarmi di pericolo emananti dal materiale utilizzato a questo fine nelle loro aree di ricerca e di salvataggio. Ogni posto di allarme che riceve un allarme di pericolo:

     .1 ritrasmette immediatamente questo allarme al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio appropriato e successivamente fornisce l'assistenza necessaria in materia di comunicazioni di ricerca e di salvataggio;

     .2 se ciò gli è possibile, accusa ricevuta dell'allarme.

     4.2.2. Le Parti si accertano, se del caso, che efficaci disposizioni siano prese per immatricolare il materiale di comunicazione e far fronte alle situazioni di emergenza, al fine di consentire a qualsiasi centro di coordinamento di salvataggio di avere rapidamente accesso alle informazioni pertinenti sull'immatricolazione.

     4.2.3. Ogni autorità o elemento dei servizi di ricerca e di salvataggio che ha motivo di ritenere che una persona, una nave o altro congegno si trova in una situazione di emergenza, deve al più presto comunicare tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio competente.

     4.2.4. I centri di coordinamento di salvataggio ed i centri secondari di salvataggio, quando ricevono informazioni relative ad una persona, una nave o altro congegno in situazione di emergenza, devono valutare tali informazioni e determinare la fase di emergenza in conformità al paragrafo 4.4, come pure la portata delle operazioni necessarie.

     4.3. Inizio delle operazioni

     Ogni unità di ricerca e di salvataggio che viene a conoscenza di un caso di pericolo prende immediatamente dei provvedimenti se è in grado di fornire assistenza ed in tutti i casi informa senza indugio il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio della zona dove si è verificato il caso di pericolo.

     4.4. Fasi di emergenza

     Per determinare con maggiore facilità le procedure di attuazione da seguire, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio competente distinguono le seguenti fasi d'emergenza:

     .1 Fase d'incertezza:

     .1.1 quando una persona è dichiarata dispersa o una nave o altro congegno non è arrivata a destinazione; oppure

     .1.2 quando una persona, una nave o altro congegno non ha segnalato, come previsto, la sua posizione o il suo stato di sicurezza.

     .2 Fase di allarme:

     .2.1 quando in seguito ad una fase d'incertezza, sono falliti i tentativi per stabilire il contatto con una persona, una nave o altro congegno, o quando le indagini effettuate presso altre fonti appropriate non hanno portato ad alcun risultato; oppure

     .2.2 quando le informazioni ricevute indicano che è compromessa l'efficienza del funzionamento di una nave o di altro congegno, senza tuttavia che tale situazione rischi di portare ad un caso di pericolo.

     .3 Fase di pericolo:

     .3.1 quando le informazioni ricevute indicano chiaramente che una persona, una nave o altro congegno è in pericolo e necessita di assistenza immediata; oppure

     .3.2 quando, in seguito alla fase di allarme, tutti i tentativi volti a stabilire un contatto con una persona, una nave o altro congegno e le indagini più estese restano senza risultato, facendo ritenere che esiste senza dubbio un caso di pericolo; oppure

     .3.3 quando le informazioni ricevute indicano che è compromessa l'efficacia del funzionamento di una nave o altro congegno, in modo che sia verosimile un caso di pericolo.

     4.5. Procedure che i centri di coordinamento di salvataggio ed i centri secondari di salvataggio devono applicare durante le fasi d'emergenza

     4.5.1. Quando viene dichiarata una fase d'incertezza, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, apre un'inchiesta per stabilire lo stato di sicurezza di una persona, di una nave o altro congegno, o fa scattare la fase di allarme.

     4.5.2. Quando la fase di allarme viene dichiarata, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, estende l'inchiesta iniziata per cercare di trovare la persona, la nave o altro congegno disperso, avvisa i competenti servizi di ricerca e di salvataggio e dà inizio ai provvedimenti necessari in funzione delle circostanze dei singoli casi.

     4.5.3. Quando viene dichiarata una fase di pericolo, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, procede secondo le modalità stabilite nei suoi piani operativi, come previsto al paragrafo 4.1.

     4.5.4. Inizio delle operazioni di ricerca e di salvataggio nel caso di un oggetto di cui sia sconosciuta la posizione

     Nel caso di una fase di emergenza dichiarata riguardo ad un oggetto di cui la posizione sia sconosciuta, sono applicabili le seguenti disposizioni:

     .1 quando la fase di emergenza sussiste, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio deve, a meno che sappia che altri centri prendono i provvedimenti del caso, incaricarsi di far scattare le misure necessarie e conferire con gli altri centri al fine di designare un centro che si assuma la responsabilità delle operazioni;

     .2 salvo diversa decisione adottata di comune accordo dai centri interessati, il centro così designato diventa il centro responsabile della zona in cui si trovava l'oggetto ricercato secondo l'ultima posizione segnalata; e

     .3 dopo l'inizio della fase di pericolo, il centro incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio informa, se del caso, gli altri centri di tutte le circostanze del caso di emergenza e dell'andamento della situazione.

     4.5.5. Informazioni relative alle persone, navi o altri congegni che sono oggetto della fase di emergenza

     Qualora sia possibile, il centro di coordinamento del salvataggio o il centro secondario di salvataggio responsabile delle operazioni di ricerca e di salvataggio trasmette alla persona, alla nave o altro congegno oggetto della fase d'emergenza, le informazioni relative alle operazioni di ricerca e di salvataggio che il centro in questione ha fatto scattare.

     4.6. Coordinamento delle operazioni nel caso in cui almeno due Parti siano interessate

     Nel caso di operazioni di ricerca e di salvataggio che fanno intervenire più di una Parte, ciascuna Parte prende i provvedimenti appropriati, in conformità ai piani operativi menzionati al paragrafo 4.1, qualora il centro di coordinamento di salvataggio di detta zona glielo richieda.

     4.7. Coordinamento sul posto delle attività di ricerca e di salvataggio

     4.7.1. Le attività delle unità di ricerca e di salvataggio e degli altri mezzi che partecipano alle operazioni di ricerca e di salvataggio sono coordinate "in loco" in modo da ottenere i risultati più efficaci.

     4.7.2. Quando più mezzi si apprestano ad intraprendere le operazioni di ricerca e di salvataggio ed il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio lo ritiene necessario, dovrà essere designata al più presto la persona più capace, in quanto coordinatore "in loco", e preferibilmente prima dell'arrivo dei mezzi nella zona di operazioni stabilita. Responsabilità precise sono affidate al coordinatore "in loco", in considerazione delle competenze che risulta possedere e dei bisogni operativi.

     4.7.3. Se non vi è un centro di coordinamento di salvataggio responsabile o se, per qualsiasi ragione, il centro di coordinamento di salvataggio responsabile non è in grado di coordinare la missione di ricerca e di salvataggio, i mezzi che partecipano dovrebbero designare di comune accordo un coordinatore sul posto.

     4.8. Fine e sospensione delle operazioni di ricerca e di salvataggio

     4.8.1. Le operazioni di ricerca e di salvataggio proseguono quando ciò è praticamente possibile, fino a quando non vi siano più ragionevoli speranze di raccogliere dei superstiti.

     4.8.2. Il centro di coordinamento di salvataggio responsabile o il centro secondario di salvataggio interessato decide il momento in cui bisogna porre fine alle operazioni di ricerca e di salvataggio. Se nessun centro partecipa al coordinamento delle operazioni, la decisione spetta al coordinatore sul posto.

     4.8.3. Quando un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio ritiene sulla base di informazioni attendibili che un'operazione di ricerca e di salvataggio ha avuto un buon esito o che l'emergenza non sussiste più, esso pone fine all'operazione di ricerca o di salvataggio e ne informa rapidamente le autorità, mezzi o servizi che sono stati allertati o avvisati.

     4.8.4. Quando un'operazione di ricerca e di salvataggio sul posto diviene impossibile da realizzare, ed il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio conclude che possono esservi ancora dei superstiti, il centro può interrompere provvisoriamente le attività "in loco" in attesa di nuovi eventi e ne informa rapidamente le autorità, mezzi o servizi che sono stati allertati o avvisati. Saranno valutate le informazioni ricevute in seguito, e le operazioni di ricerca e di salvataggio riprenderanno quando tali informazioni lo giustifichino.

     CAPITOLO 5

     SISTEMI DI RESOCONTI DELLE NAVI

     5.1. Generalità

     5.1.1. Possono essere stabiliti dalle Parti sia individualmente sia in cooperazione con altri Stati, sistemi di resoconto delle navi, qualora ciò sia ritenuto necessario per facilitare le operazioni di ricerca e di salvataggio.

     5.1.2. Le Parti che prevedono di stabilire un sistema di resoconto delle navi dovrebbero tener conto delle raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione. Le Parti dovrebbero altresì determinare se gli attuali sistemi di resoconti o altre fonti d'informazione sulla posizione delle navi possono fornire informazioni adeguate per l'area; esse dovrebbero sforzarsi di ridurre il numero di resoconti supplementari inutili o fare in modo che non sia più necessario, per i centri di coordinamento di salvataggio, verificare diversi sistemi di resoconti al fine di determinare se una nave può fornire assistenza nel quadro delle operazioni di ricerca e di salvataggio.

     5.1.3. Il sistema dei resoconti delle navi dovrebbe fornire informazioni aggiornate sui movimenti delle navi affinché, in caso di pericolo, si possa:

     .1 ridurre l'intervallo tra il momento in cui si è perso il contatto con una nave ed il momento in cui vengono avviate le operazioni di ricerca e di salvataggio;

     .2 individuare rapidamente le navi alle quali si potrebbe chiedere assistenza;

     .3 delimitare una zona di ricerca di estensione limitata qualora la posizione di una persona, di una nave o altro congegno in pericolo sia sconosciuta o incerta;

     .4 prestare più facilmente cure o consigli medici urgenti.

     5.2. Caratteristiche operative

     5.2.1. I sistemi di resoconto delle navi dovrebbero soddisfare le seguenti prescrizioni:

     .1 fornitura di informazioni, in particolare dei piani di rotta e dei resoconti di posizione, che permettano di determinare la posizione attuale e futura delle navi partecipanti;

     .2 aggiornamento dell'indicazione della posizione delle navi;

     .3 ricezione, ad intervalli adeguati, dei resoconti delle navi partecipanti;

     .4 semplicità di redazione e d'impiego;

     .5 utilizzazione, per i resoconti, di un formato e di procedure standardizzate ammesse a livello internazionale.

     5.3. Tipi di resoconti

     5.3.1. Un sistema di resoconti delle navi dovrebbe comprendere i seguenti tipi di resoconti di navi, in conformità alle raccomandazioni dell'Organizzazione:

     .1 Piano di rotta;

     .2 Resoconto di posizione; e

     .3 Resoconto finale.

     5.4. Utilizzazione dei sistemi

     5.4.1. Le Parti dovrebbero incoraggiare tutte le navi a segnalare la loro posizione quando attraversano zone nelle quali sono stati presi dei provvedimenti per raccogliere dati sulla posizione delle navi ai fini della ricerca e del salvataggio. - 5.4.2. Le Parti che raccolgono dati sulla posizione delle navi dovrebbero per quanto possibile comunicarli agli altri Stati che ne fanno loro richiesta ai fini della ricerca e del salvataggio.”

 


[1]  Annesso così modificato dagli emendamenti alla presente Convenzione adottati con la Risoluzione MSC.70(69) entrati in vigore il 1° gennaio 2001 (Comunicato del Ministero degli affari esteri 25 maggio 2001).