§ 79.3.h - D.Lgs.C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254.
Disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:02/10/1947
Numero:1254


Sommario
Art. 1.      Per far fronte alle eccezionali esigenze conseguenti al cessato stato di guerra, ed ai maggiori compiti inerenti al periodo del trapasso all'assetto normale, il Ministro per l'interno è [...]
Art. 2.      I datori di lavoro e le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 2 del R.D.L. 1° giugno 1933, n. 641, convertito nella L. 21 dicembre 1933, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare [...]
Art. 3.      Fino al 31 dicembre 1947, la durata del servizio effettivo per la promozione dei vigili volontari a vigile scelto ed a vicebrigadiere, per il personale che, a giudizio del comandante, abbia [...]
Art. 4.      Entro il termine indicato all'articolo precedente il Ministri per l'interno è autorizzato ad esercitare la facoltà di cui all'art. 3 del R.D. 30 novembre 1942, n. 1502.
Art. 5.      È in facoltà del Ministro per l'interno di disporre movimenti del personale volontario anche fuori della provincia di origine.
Art. 6.      Al personale volontario richiamato in servizio continuativo sarà corrisposto il trattamento economico di cui agli articoli 147 e 149 del R.D. 16 marzo 1942, n. 609.
Art. 7.      Le tabelle allegate «O», «P» e «Q» al R.D. 16 marzo 1942, n. 699, sono sostituite dalle tabelle allegate 1, 2 e 3 al presente decreto.
Art. 8.      Al personale non statale dei Corpi dei vigili del fuoco è concesso, con decorrenza dal 1° aprile 1946, il premio giornaliero di presenza nella misura e con le modalità di cui al decreto [...]
Art. 9.      Fino al 31 dicembre 1947 sono a carico del Ministero dell'interno le spese per la sostituzione dei materiali distrutti a causa della guerra e necessari per il funzionamento dei Corpi dei vigili [...]
Art. 10.      Ai fini del presente decreto il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni di cui all'art. 35 L. 27 dicembre 1941, n. 1570, i seguenti fondi:
Art. 11.      Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 10 della L. 2 ottobre 1940, n. 1416, ed all'articolo unico del R.D.L. 1° maggio 1941, n. 432, [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 79.3.h - D.Lgs.C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254. [1]

Disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 24 novembre 1947, n. 270)

 

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

 

Vista la L. 2 ottobre 1940, n. 1416, contenente norme sulla organizzazione dei servizi antincendi durante lo stato di guerra e successive modificazioni;

Vista la L. 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il R.D. 16 marzo 1942, n. 699, recante nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il R.D. 30 novembre 1942, n. 1502;

Visto il R.D. 16 marzo 1942, n. 700, concernente la forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la difesa;

Ha sanzionato e promulga:

 

Art. 1.

     Per far fronte alle eccezionali esigenze conseguenti al cessato stato di guerra, ed ai maggiori compiti inerenti al periodo del trapasso all'assetto normale, il Ministro per l'interno è autorizzato a mantenere in servizio continuativo, a decorrere dal 15 aprile 1946 e non oltre il 31 luglio 1947, una forza massima complessiva di 150 ufficiali volontari - oltre i permanenti - e 7.500 tra sottufficiali, vigili scelti e vigili di tutte le categorie e classi.

     Dal 1° agosto 1947 la forza predetta dovrà essere ridotta a 100 ufficiali volontari e 6.294 fra sottufficiali, vigili scelti e vigili di tutte le categorie e classi.

     Ad integrare la forza del personale permanente e dei volontari di 1a classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potrà essere mantenuto in servizio continuativo, nella misura necessaria per il raggiungimento di quella massima prevista dai comma precedenti, personale delle categorie dei volontari e dei pensionati dei Corpi dei vigili del fuoco, che risulti idoneo al servizio.

     Il numero del personale mantenuto in servizio continuativo dovrà essere ridotto di mano in mano che sarà possibile ricostituire i quadri dei volontari a servizio discontinuo presso i vari Corpi.

 

     Art. 2.

     I datori di lavoro e le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 2 del R.D.L. 1° giugno 1933, n. 641, convertito nella L. 21 dicembre 1933, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i loro dipendenti richiamati in servizio a norma dell'art. 1, comma 2°, e di conservare ai medesimi il posto occupato.

 

     Art. 3.

     Fino al 31 dicembre 1947, la durata del servizio effettivo per la promozione dei vigili volontari a vigile scelto ed a vicebrigadiere, per il personale che, a giudizio del comandante, abbia prestato lodevole servizio durante la guerra e per non meno di due anni, è ridotta rispettivamente a tre e sei anni.

     Fermi restando gli altri requisiti richiesti e le modalità previste per l'avanzamento agli articoli 112, 115 e 116 del R.D. 16 marzo 1942, n. 699, per le promozioni anzidette e, per quelle a primo ufficiale dei secondi ufficiali volontari che, a giudizio del direttore generale dei Servizi antincendi, abbiano prestato lodevole servizio continuativo durante la guerra per non meno di due anni, non è richiesta entro il predetto termine del 31 dicembre 1947, la frequenza dello speciale corso presso la Scuola centrale.

 

     Art. 4.

     Entro il termine indicato all'articolo precedente il Ministri per l'interno è autorizzato ad esercitare la facoltà di cui all'art. 3 del R.D. 30 novembre 1942, n. 1502.

 

     Art. 5.

     È in facoltà del Ministro per l'interno di disporre movimenti del personale volontario anche fuori della provincia di origine.

     Per tali dislocamenti vanno corrisposte le stesse indennità di trasloco spettanti i pari grado permanenti.

 

     Art. 6.

     Al personale volontario richiamato in servizio continuativo sarà corrisposto il trattamento economico di cui agli articoli 147 e 149 del R.D. 16 marzo 1942, n. 609.

 

     Art. 7.

     Le tabelle allegate «O», «P» e «Q» al R.D. 16 marzo 1942, n. 699, sono sostituite dalle tabelle allegate 1, 2 e 3 al presente decreto.

     I nuovi compensi, di cui alle colonne 2, 4, 5 e 6 della tabella allegato 1, nonché quelli di cui alla tabella allegato 2 e alle colonne 2, 4, 5 e 6 della tabella allegato 3, vanno corrisposti dal 1° giugno 1946.

     I compensi per servizi teatrali di cui alla colonna 3 delle tabelle allegate 1 e 3 vanno corrisposti a decorrere dal 1° maggio 1947.

     L'indennità di servizio speciale al personale permanente di ci alla colona 5 della tabella allegato «N» al R.D. 16 marzo 1942, n. 699, è aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1947 per tutti i gradi, di lire 5.340 annue lorde. Tale aumento è al netto della riduzione del doppio 22%.

     Le indennità corrisposte allo stesso titolo agli ufficiali permanenti ed al personale del ruolo tecnico transitorio dei servizi antincendi, sono così modificate a decorrere dal 1° gennaio 1947, al netto della riduzione del doppio 12%:

Ufficiali permanenti:

comandanti delle scuole, lire 42.000, di cui pensionabili lire 2.150;

ispettori superiori ed ufficiali di 1a classe, lire 37.450, di cui pensionabili lire 1.850;

ufficiali di 2a classe, lire 32.550, di cui pensionabili lire 1.600;

ufficiali di 3a classe, lire 29.200, di cui pensionabili lire 1.450;

ufficiali di 4a classe, lire 26.800, di cui pensionabili lire 1.200;

ufficiali di 5a classe, lire 23.850, di cui pensionabili lire 1.000;

Personale di ruolo tecnico transitorio:

ufficiali di 3a classe, lire 14.800, di cui pensionabili lire 700;

ufficiali di 4a classe, lire 13.200, di cui pensionabili lire 600;

ufficiali di 5a classe, lire 12.150, di cui pensionabili lire 500;

ufficiali di 6a classe, lire 10.350, di cui pensionabili lire 400.

 

     Art. 8.

     Al personale non statale dei Corpi dei vigili del fuoco è concesso, con decorrenza dal 1° aprile 1946, il premio giornaliero di presenza nella misura e con le modalità di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

 

     Art. 9.

     Fino al 31 dicembre 1947 sono a carico del Ministero dell'interno le spese per la sostituzione dei materiali distrutti a causa della guerra e necessari per il funzionamento dei Corpi dei vigili del fuoco, quelle per l'integrazione dei mezzi residuati presso i Corpi stessi, occorrenti per far fronte ai compiti di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché quelle per le retribuzioni al personale indicate nel successivo art. 10.

 

     Art. 10.

     Ai fini del presente decreto il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni di cui all'art. 35 L. 27 dicembre 1941, n. 1570, i seguenti fondi:

     a) lire 150.000.000 una volta tanto per l'acquisto dei materiali antincendi occorrenti ai Corpi dei vigili del fuoco;

     b) lire 15.000.000 al mese per ogni 1.000 uomini mantenuti in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, a decorrere dal 16 aprile 1946 e fino a tutto il 31 agosto 1946 compresa la spesa occorrente per la manutenzione dei materiali di cui al comma a).

La somma anzidetta è elevata a lire 25.500.000 per il periodo dal 1° settembre 1946 al 31 dicembre 1946 ed a lire 27.000.000 per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 1947 in poi;

     c) i fondi per i compensi di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto e per il pagamento delle indennità delle requisizioni degli automezzi già in uso presso i Corpi dei vigili del fuoco e dei locali necessari per l'accasermamento del personale richiamato in temporaneo servizio continuativo;

     d) i fondi per il pagamento dell'indennità speciale per i Servizi antincendi, di cui al decreto legge del Capo provvisorio dello Stato n. 716, del 10 luglio 1947.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere a), b), c) e d).

 

     Art. 11.

     Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 10 della L. 2 ottobre 1940, n. 1416, ed all'articolo unico del R.D.L. 1° maggio 1941, n. 432, convertito nella L. 31 ottobre 1941, n. 1322.

 

     Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegati 1 - 2 - 3 [2]


[1] Abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[2] Sostituiscono le tabelle O, P e Q allegate al R.D. 16 marzo 1942, n. 699.