§ 80.5.8 – R.D. 16 marzo 1942, n. 702.
Regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:16/03/1942
Numero:702


Sommario
Art. 1.      Gli impiegati dei ruoli statali dei servizi antincendi sono distinti in due gruppi: A e C
Art. 2.      Il personale ammesso all'impiego, durante il periodo di prova, assume la qualifica di
Art. 3.      L'ammissione nei ruoli dei gruppi A e C ha luogo mediante esame di concorso, osservate le disposizioni di cui al capo 1° ed al capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, [...]
Art. 4.      I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad [...]
Art. 5.      Gli aspiranti all'ammissione ai concorsi nelle carriere dei gruppi A e C devono avere compiuto gli anni 18 e non oltrepassati i 28 per gli ufficiali permanenti e i 30 [...]
Art. 6.      I titoli di studio e professionali richiesti per l'ammissione ai concorsi sono
Art. 7.      I decreti coi quali vengono banditi gli esami di concorso per l'ammissione agli impieghi debbono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno
Art. 8.      Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, richiesti per l'ammissione agli esami, di cui al 1° e 2° comma del precedente articolo, deve essere [...]
Art. 9.      La Direzione generale dei Servizi antincendi provvede all'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
Art. 10.      Le prove di esame sono scritte o grafiche ed orali, per l'ammissione agli impieghi di gruppo A scritte, pratiche ed orali, per l'ammissione agli impieghi di gruppo C. [...]
Art. 11.      Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta
Art. 12.      Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova di esame. Per i concorsi ai posti di ufficiale permanente ogni Commissario dispone, inoltre, di 5 punti per i [...]
Art. 13.      I criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi per i posti di ufficiali permanenti, sono deferiti alla Commissione esaminatrice
Art. 14.      Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, i candidati devono comprovare con documenti legali, da presentarsi [...]
Art. 15.      Il Ministro, in base alle risultanze degli atti della Commissione, riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del [...]
Art. 16.      Le prove scritte ed orali dell'esame di concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione al grado 8° del gruppo A, hanno luogo in Roma e si [...]
Art. 17.      Le Commissioni per gli esami di concorso per merito distinto, di idoneità, e per la promozione ad assistente aggiunto del ruolo dei servizi speciali sono costituite, [...]
Art. 18.      Il coefficiente relativo alla anzianità, agli effetti della formazione della graduatoria di cui all'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è fissato dal [...]
Art. 19.      L'esame di concorso per la promozione al grado di assistente aggiunto, del ruolo dei servizi speciali, da indirsi a norma dell'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, [...]
Art. 20.      La graduatoria dei vice assistenti vincitori del concorso per assistente aggiunto è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame stesso. A [...]
Art. 21.      Non sono ammessi a partecipare agli esami di concorso per promozioni di grado gli impiegati che vengono a trovarsi in aspettativa per motivi di famiglia o di salute, [...]
Art. 22.      I provvedimenti riguardanti la nomina ed in genere la carriera e lo stato del personale sono emanati con decreto Ministeriale
Art. 23.      Nel corso del mese di gennaio di ciascun anno è data notizia ai Ministeri competenti del numero dei posti nei ruoli di gruppo C che, a' termini delle disposizioni [...]
Art. 24.      La nomina dei sottufficiali ai posti di ruolo deve essere subordinata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti della buona condotta e della loro idoneità fisica al [...]
Art. 25.      Il Consiglio di amministrazione, costituito a' termini dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è convocato per disposizione del presidente e si riunisce, [...]
Art. 26.      Le note di qualifica annuali sono compilate secondo i modelli stabiliti dal Ministero dell'interno
Art. 27.      Nel caso in cui l'impiegato presti servizio in un ufficio da meno di sei mesi, le note di qualifica sono compilate e controllate nei modi prescritti, tanto dall'autorità [...]
Art. 28.      La compilazione delle note di qualifica può essere sospesa per l'anno in cui risulti che l'impiegato abbia commesso infrazioni disciplinari ed il relativo procedimento [...]
Art. 29.      I capi di ufficio, nel procedere alla revisione delle note, accerteranno che il giudizio complessivo sia in relazione e non contrasti con le singole qualifiche e ne [...]
Art. 30.      I capi di ufficio che, a' termini dell'articolo 56 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, possono infliggere le punizioni disciplinari della censura e della riduzione [...]
Art. 31.      Al termine della scadenza del periodo di aspettativa, da qualsiasi motivo determinata, l'impiegato è tenuto, senza che occorra alcun preavviso, a riassumere servizio [...]
Art. 32.      I congedi ordinari sono accordati
Art. 33.      Gli impiegati che non possono recarsi in ufficio debbono dame immediata comunicazione all'Ufficio del personale della Direzione generale dei servizi antincendi se [...]
Art. 34.      L'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio del personale della Direzione generale dei servizi antincendi i documenti relativi alle variazioni del suo stato [...]
Art. 35.      Le norme di cui al titolo I sono estese, se ed in quanto applicabili, al personale appartenente al ruolo tecnico transitorio (gruppo B), salvo quanto stabilito negli [...]
Art. 36.      Agli impiegati del Ruolo tecnico transitorio compete la trattazione degli affari tecnico-amministrativi se ufficiali, degli affari di ragioneria e di contabilità se [...]
Art. 37.      Le prove scritte ed orali dell'esame di concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione al grado 9° del gruppo B, si svolgono in base ai [...]
Art. 38.      La Commissione per gli esami di concorso per merito distinto e per idoneità del gruppo B è composta


§ 80.5.8 – R.D. 16 marzo 1942, n. 702. [1]

Regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi.

(G.U. 30 giugno 1942, n. 152).

 

     E’ approvato l'annesso regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

 

 

Regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi

 

 

TITOLO I

Capo I

 

Personale dei gruppi A e C

 

     Art. 1.

     Gli impiegati dei ruoli statali dei servizi antincendi sono distinti in due gruppi: A e C.

     Agli impiegati del gruppo A compete la trattazione degli affari tecnico-amministrativi; a quelli del gruppo C sono assegnate mansioni di capi officina, disegnatori o preparatori nei gabinetti scientifici delle Scuole centrali per gli ufficiali e vigili del fuoco, oppure sono affidati i servizi di archivio, di registrazione, di copiatura, spedizione degli atti, od altre incombenze aventi carattere di lavori di ordine, secondo le istruzioni dei rispettivi capi di ufficio.

 

Capo II

Ammissione agli impieghi

 

          Art. 2.

     Il personale ammesso all'impiego, durante il periodo di prova, assume la qualifica di:

     allievo ufficiale, se di gruppo A

     vice assistente in prova, se di gruppo C.

 

          Art. 3.

     L'ammissione nei ruoli dei gruppi A e C ha luogo mediante esame di concorso, osservate le disposizioni di cui al capo 1° ed al capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, le altre vigenti in materia di assunzione agli impiegati statali salvo, per quanto riguarda gli ufficiali permanenti, le disposizioni dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e quelle contenute nel presente regolamento.

 

          Art. 4.

     I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

 

          Art. 5.

     Gli aspiranti all'ammissione ai concorsi nelle carriere dei gruppi A e C devono avere compiuto gli anni 18 e non oltrepassati i 28 per gli ufficiali permanenti e i 30 per gli altri, salvo le eccezioni stabilite dalle vigenti disposizioni, che saranno specificatamente indicate nei singoli bandi di concorso.

     La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili statali di ruolo.

     Per i posti di ufficiali permanenti, nonostante le eccezioni di cui al 1° comma e la qualità di impiegato civile statale di ruolo, il limite massimo di età non potrà in nessun caso eccedere gli anni 33.

 

          Art. 6.

     I titoli di studio e professionali richiesti per l'ammissione ai concorsi sono:

     1° per i concorsi a posti di gruppo A (ufficiali permanenti): la laurea in ingegneria, conseguita nel Regno, nonché un'attestazione del competente Sindacato dalla quale risulti l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'effettivo esercizio professionale da almeno un anno;

     2° per i concorsi a posti di gruppo C: il diploma di licenza di scuola dell'ordine medio, o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

 

          Art. 7.

     I decreti coi quali vengono banditi gli esami di concorso per l'ammissione agli impieghi debbono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     Sono, invece, pubblicati soltanto nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno i bandi per gli esami di promozione degli impiegati dipendenti.

 

          Art. 8.

     Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, richiesti per l'ammissione agli esami, di cui al 1° e 2° comma del precedente articolo, deve essere stabilito in almeno 60 e 30 giorni, rispettivamente, dalla data di pubblicazione dei relativi bandi nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

 

          Art. 9.

     La Direzione generale dei Servizi antincendi provvede all'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

     L'Amministrazione, indipendentemente da quanto possa risultare dai certificati richiesti dal bando di concorso, ha facoltà di accertare direttamente l'esistenza del requisito della regolare condotta civile, morale e politica, e quello della idoneità fisica del candidato a posti di gruppo C, sottoponendolo a visita di un sanitario di fiducia. L'idoneità fisica del candidato a posti di gruppo A è, invece, accertata dalla Commissione medica di cui all'art. 9, comma 4°, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

 

          Art. 10.

     Le prove di esame sono scritte o grafiche ed orali, per l'ammissione agli impieghi di gruppo A scritte, pratiche ed orali, per l'ammissione agli impieghi di gruppo C. Hanno luogo in Roma, in base ai programmi allegati al presente regolamento.

     Le prove scritte o grafiche sono quattro per l'ammissione agli impieghi di gruppo A, tre per l'ammissione agli impieghi di gruppo C. Quelle pratiche sono due. Le prove scritte o grafiche e quelle pratiche si danno in altrettanti giorni e per ciascuna prova sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

     Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

     La prova orale non deve durare più di un'ora per ciascun concorrente negli esami per la carriera del ruolo di gruppo A e non più di mezz'ora negli esami per la carriera del ruolo di gruppo C.

 

          Art. 11.

     Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

     - per l'ammissione agli impieghi di gruppo A:

     da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

     dal direttore generale dei Servizi antincendi, componente;

     dal comandante delle Scuole centrali oppure da un ispettore superiore del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, componente;

     da un professore dell'ordine universitario (facoltà di ingegneria), componente;

     da un ufficiale di 1 classe comandante di Corpo, componente;

     - per l'ammissione agli impieghi di gruppo C:

     da un vice prefetto o vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, presidente;

     da un professore di scuole all'ordine medio, componente;

     da un ufficiale di 2 o 3 classe, componente;

     dal capo del personale dei Servizi antincendi, componente;

     da un assistente principale o da un primo assistente del ruolo dei Servizi speciali, componente.

     In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

     Un funzionario amministrativo di gruppo A, addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9° per i concorsi a posti di gruppo A e non inferiore al 10° per i concorsi a posti di gruppo C, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

 

          Art. 12.

     Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova di esame. Per i concorsi ai posti di ufficiale permanente ogni Commissario dispone, inoltre, di 5 punti per i titoli.

     La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e pratiche, del punto ottenuto in quella orale e dei punti conseguiti per i titoli.

     Sono ammessi alla prova orali i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

     La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

 

          Art. 13.

     I criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi per i posti di ufficiali permanenti, sono deferiti alla Commissione esaminatrice.

     Per i concorrenti che non abbiano ottenuto la idoneità nelle prove di esame non si procede alla valutazione dei titoli.

 

          Art. 14.

     Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, i candidati devono comprovare con documenti legali, da presentarsi non oltre la data in cui hanno inizio le prove orali di esami, il possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

 

          Art. 15.

     Il Ministro, in base alle risultanze degli atti della Commissione, riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, che sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

     I reclami relativi alla precedenza dei concorrenti debbono essere presentati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, e su di essi decide, con provvedimento definitivo, il Ministro per l'interno, sentita la Commissione giudicatrice.

 

Capo III

Esami di promozione

 

          Art. 16.

     Le prove scritte ed orali dell'esame di concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione al grado 8° del gruppo A, hanno luogo in Roma e si svolgono in base ai programmi allegati al presente regolamento.

     Per gli esami contemplati nel presente articolo si osservano le disposizioni di cui al capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute nel capo 2° del presente regolamento in quanto siano applicabili.

 

          Art. 17.

     Le Commissioni per gli esami di concorso per merito distinto, di idoneità, e per la promozione ad assistente aggiunto del ruolo dei servizi speciali sono costituite, rispettivamente, per i gruppi A e C, nei modi indicati dall'articolo 11.

 

          Art. 18.

     Il coefficiente relativo alla anzianità, agli effetti della formazione della graduatoria di cui all'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è fissato dal Consiglio di amministrazione in base alle informazioni ed agli atti comunicati al Consiglio dalla Direzione generale dei servizi antincendi.

     Per la valutazione del coefficiente di anzianità di cui al presente articolo si aggiungono ai punti ottenuti negli esami tante unità quanti sono gli anni di anzianità nei gradi 10° e 9°, calcolando per anni interi le frazioni superiori a sei mesi.

     Qualora, peraltro, l'anzianità di grado di alcuno dei candidati risultasse superiore a venti anni, sarà attribuito al candidato avente tale maggiore anzianità il coefficiente venti, riducendo proporzionalmente il coefficiente di anzianità degli altri candidati.

 

          Art. 19.

     L'esame di concorso per la promozione al grado di assistente aggiunto, del ruolo dei servizi speciali, da indirsi a norma dell'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, consta di due prove scritte e della prova orale, secondo il programma allegato al presente regolamento.

     Si osservano le disposizioni di cui al capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute nel Capo 2° del presente regolamento, in quanto siano applicabili.

     Le prove di esame hanno luogo in Roma.

 

          Art. 20.

     La graduatoria dei vice assistenti vincitori del concorso per assistente aggiunto è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame stesso. A parità di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

 

          Art. 21.

     Non sono ammessi a partecipare agli esami di concorso per promozioni di grado gli impiegati che vengono a trovarsi in aspettativa per motivi di famiglia o di salute, durante il periodo di tempo che intercorre dalla data del bando di concorso alla definizione delle prove orali.

 

Capo IV

Forma dei provvedimenti

Nomina all'impiego civile dei sottufficiali delle Forze armate

 

          Art. 22.

     I provvedimenti riguardanti la nomina ed in genere la carriera e lo stato del personale sono emanati con decreto Ministeriale.

     Gli aumenti periodici di stipendi sono resi esecutivi con foglio di ordine, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

 

          Art. 23.

     Nel corso del mese di gennaio di ciascun anno è data notizia ai Ministeri competenti del numero dei posti nei ruoli di gruppo C che, a' termini delle disposizioni vigenti, debbono assegnarsi agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

     La domanda, da cui deve risultare che gli aspiranti accettano senza riserva il passaggio all'impiego civile e si obbligano a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, debbono essere dalla autorità militare corredate, oltre che dalle copie dei fogli matricolari, da appositi elenchi nominativi dai quali possa desumersi il grado, l'ordine di precedenza di nomina degli aspiranti, e l'ammontare degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dagli stessi percepiti all'atto in cui è chiesto il passaggio.

     Nei provvedimenti di nomina ad impiego civile, di cui al primo comma, i sottufficiali saranno intercalati, nella misura di uno o due, con gli impiegati nominati al grado XII.

 

          Art. 24.

     La nomina dei sottufficiali ai posti di ruolo deve essere subordinata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti della buona condotta e della loro idoneità fisica al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego cui aspirano.

     Qualora, per dichiarazione dei Ministri competenti, risulti che manchino, ovvero siano in numero insufficiente, i sottufficiali provvisti dei prescritti requisiti che aspirano all'impiego, i posti riservati a sottufficiali medesimi, disponibili alla data di tale dichiarazione, saranno conferiti negli altri modi previsti dalle vigenti disposizioni.

 

Capo V

Consiglio di amministrazione

Note di qualifica - Promozioni

 

          Art. 25.

     Il Consiglio di amministrazione, costituito a' termini dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è convocato per disposizione del presidente e si riunisce, per la ordinaria trattazione degli affari di sua competenza, tre volte all'anno, nel mese di marzo, giugno e ottobre.

     Il presidente può disporre altre convocazioni straordinarie del Consiglio, quando, a suo giudizio, le ritenga necessarie.

     L'ordine del giorno di ogni riunione del Consiglio è stabilito dal presidente.

     Delle deliberazioni prese si redige processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

 

          Art. 26.

     Le note di qualifica annuali sono compilate secondo i modelli stabiliti dal Ministero dell'interno.

     Per gli impiegati addetti al Ministero esse sono compilate dai capi delle divisioni e controllate dal direttore generale dei Servizi antincendi; per quelli addetti ai Corpi sono compilate dai comandanti dei Corpi e controllate dai Prefetti.

     Le note di qualifica dei comandanti dei Corpi sono compilate direttamente dai Prefetti; quelle del comandante delle Scuole centrali, degli ispettori superiori, e dei capi divisione dal direttore generale dei Servizi antincendi.

 

          Art. 27.

     Nel caso in cui l'impiegato presti servizio in un ufficio da meno di sei mesi, le note di qualifica sono compilate e controllate nei modi prescritti, tanto dall'autorità alle cui dipendenze l'impiegato si trovava anteriormente, quanto da quella da cui egli dipende al momento dell'invio dei modelli prescritti.

 

          Art. 28.

     La compilazione delle note di qualifica può essere sospesa per l'anno in cui risulti che l'impiegato abbia commesso infrazioni disciplinari ed il relativo procedimento non sia ancora definito entro il termine prescritto per la compilazione delle note stesse.

 

          Art. 29.

     I capi di ufficio, nel procedere alla revisione delle note, accerteranno che il giudizio complessivo sia in relazione e non contrasti con le singole qualifiche e ne cureranno l'invio al Ministero non più tardi del mese di febbraio di ogni anno.

 

Capo VI

Provvedimenti disciplinari

 

          Art. 30.

     I capi di ufficio che, a' termini dell'articolo 56 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, possono infliggere le punizioni disciplinari della censura e della riduzione dello stipendio sono: il direttore generale dei Servizi antincendi e i comandanti dei Corpi per gli impiegati addetti rispettivamente al Ministero o ai Corpi stessi, esclusi gli ufficiali permanenti, ai quali si applicano le disposizioni del regolamento di disciplina per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Capo VII

Aspettative – Congedi

Assenze - Situazione di famiglia

 

          Art. 31.

     Al termine della scadenza del periodo di aspettativa, da qualsiasi motivo determinata, l'impiegato è tenuto, senza che occorra alcun preavviso, a riassumere servizio nella sua ultima residenza, salvo che l'Amministrazione non gliene abbia assegnata una nuova.

 

          Art. 32.

     I congedi ordinari sono accordati:

     a) dal direttore generale dei Servizi antincendi al personale addetto al Ministero ed ai comandanti dei Corpi;

     b) dai prefetti al personale addetto ai Corpil'autorità che accorda il congedo ordinario può disporne la revoca o l'interruzione, quando motivi di servizio lo richiedano.

 

          Art. 33.

     Gli impiegati che non possono recarsi in ufficio debbono dame immediata comunicazione all'Ufficio del personale della Direzione generale dei servizi antincendi se addetti al Ministero, ai Prefetti se comandanti di Corpo, al Comando del Corpo, cui è addetto, il rimanente personale, indicando il motivo dell'assenza.

 

          Art. 34.

     L'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio del personale della Direzione generale dei servizi antincendi i documenti relativi alle variazioni del suo stato civile e di famiglia.

 

TITOLO II

Norme transitorie

 

          Art. 35.

     Le norme di cui al titolo I sono estese, se ed in quanto applicabili, al personale appartenente al ruolo tecnico transitorio (gruppo B), salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

 

          Art. 36.

     Agli impiegati del Ruolo tecnico transitorio compete la trattazione degli affari tecnico-amministrativi se ufficiali, degli affari di ragioneria e di contabilità se coadiutori.

 

          Art. 37.

     Le prove scritte ed orali dell'esame di concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione al grado 9° del gruppo B, si svolgono in base ai programmi allegati al presente regolamento.

 

          Art. 38.

     La Commissione per gli esami di concorso per merito distinto e per idoneità del gruppo B è composta:

     da un vice prefetto o vice prefetto ispettore in servizio al Ministero - Direzione generale dei servizi antincendi - presidente;

     da un ispettore superiore del Ruolo tecnico dei Servizi antincendi, componente;

     da un ufficiale di 1 o di 2 classe comandante di Corpo, componente;

     da un professore di scuole dell'ordine superiore, componente;

     dal capo del personale dei Servizi antincendi, componente.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.