§ 79.3.10 - Legge 4 gennaio 1963, n. 10.
Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale vigili del fuoco ed estensione della indennità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:04/01/1963
Numero:10


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1 luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo e temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del [...]
Art. 2.      Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [...]
Art. 3.      L'integrazione di cui all'art. 100 della legge 13 maggio 1961, n. 469, spetta anche, dal momento del collocamento a riposo, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il corrente esercizio 1962-63, previsto in lire 880 milioni, si farà fronte con una corrispondente [...]


§ 79.3.10 - Legge 4 gennaio 1963, n. 10. [1]

Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza.

(G.U. 31 gennaio 1963, n. 28)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1 luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo e temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio di servizio, è corrisposta l'indennità di alloggio stabilita dall'art. 79 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nelle seguenti misure mensili:

     a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti, lire 11.200;

     b) nelle altre sedi, lire 9.180.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 1962, n. 192, l'indennità suddetta resta maggiorata dagli aumenti stabiliti dalla legge stessa.

     Per il personale celibe o vedovo senza prole che non possa fruire di alloggio di servizio e sia, quindi, costretto o autorizzato ad alloggiare in abitazioni private, l'indennità di alloggio è stabilita nella misura mensile di lire 5.000.

     L'indennità di alloggio spettante ai sottufficiali, vigili scelti e vigili è esente da ritenute per imposte dirette.

 

          Art. 2.

     Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono cessati dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età o per infermità dipendente da cause di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto il 65° anno di età, compete l'indennità speciale prevista dall'art. 84 della citata legge n. 469, a decorrere dal 1° gennaio 1958 per i marescialli e i brigadieri, dal 1° gennaio 1961, o dal collocamento a riposo se avvenuto posteriormente a quest'ultima data, per i vicebrigadieri, vigili scelti e vigili.

     La stessa indennità speciale compete dalla data del collocamento a riposo ai sottufficiali vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nelle stesse condizioni e per gli stessi motivi, siano cessati o cessino dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e prima dell'avvenuto inquadramento previsto dagli articoli 87, 88, 89, 91 e 92 della legge stessa, purché al momento della cessazione dal servizio non abbiano compiuto il 65° anno di età.

 

          Art. 3.

     L'integrazione di cui all'art. 100 della legge 13 maggio 1961, n. 469, spetta anche, dal momento del collocamento a riposo, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo, titolari di pensioni a carico della Cassa di previdenza dipendenti Enti locali, che siano cessati o cessino dal servizio posteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta e prima della sistemazione in ruolo prevista dall'art. 92 della legge stessa. Per il periodo predetto i sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo mantengono l'iscrizione alla citata Cassa di previdenza dipendenti Enti locali.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il corrente esercizio 1962-63, previsto in lire 880 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota del maggior provento derivante dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.