§ 10.5.18 - L. 3 aprile 1958, n. 469.
Assistenza medico-sanitaria per infermità diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:03/04/1958
Numero:469


Sommario
Art. 1.      L'Opera nazionale invalidi di guerra provvede all'assistenza sanitaria, per qualsiasi infermità diversa da quelle di guerra, in favore dei titolari di pensione o assegno rinnovabile per [...]
Art. 2.      Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista dal secondo comma del precedente articolo sono considerati familiari:
Art. 3.      L'assistenza sanitaria è concessa a mezzo dell'organizzazione sanitaria centrale e periferica dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra:
Art. 4.      L'assistenza di cui alla presente legge è accordata, quando l'invalido ne abbia fatto domanda all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, comprovando di trovarsi nelle condizioni previste [...]
Art. 5.      Alla copertura dell'onere relativo all'assistenza suindicata sarà provveduto con le trattenute di cui al precedente articolo da effettuarsi, su richiesta dell'Opera per gli invalidi di guerra, [...]
Art. 6.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 10.5.18 - L. 3 aprile 1958, n. 469.

Assistenza medico-sanitaria per infermità diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico.

(G.U. 10 maggio 1958, n. 113).

 

Art. 1.

     L'Opera nazionale invalidi di guerra provvede all'assistenza sanitaria, per qualsiasi infermità diversa da quelle di guerra, in favore dei titolari di pensione o assegno rinnovabile per menomazioni all'integrità fisica ascrivibili alla 1 categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, nonché di coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, siano stati dichiarati incollocabili ai sensi dell'art. 44, primo comma, della menzionata legge 10 agosto 1950, n. 648, con la conseguente iscrizione alla 1 categoria e fruiscano della pensione complessiva corrispondente.

     L'assistenza sanitaria è dovuta anche per le persone di famiglia dei suindicati invalidi.

 

     Art. 2.

     Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista dal secondo comma del precedente articolo sono considerati familiari:

     1) la moglie, purché non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito dell'invalida ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico dell'invalida stessa;

     2) i figli celibi o nubili, conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati ed i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, entro il limite del ventunesimo anno di età, o in caso di assoluta e permanente inabilità al lavoro;

     3) i genitori conviventi ed a carico;

     4) i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico entro il limite del ventunesimo anno di età, o in caso di assoluta e permanente inabilità al lavoro.

     I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia, sono esclusi dalle prestazioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 3.

     L'assistenza sanitaria è concessa a mezzo dell'organizzazione sanitaria centrale e periferica dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra:

     a) per le cure medico-chirurgiche;

     b) per gli accertamenti diagnostici, i farmaci e tutti gli altri mezzi terapeutici;

     c) per i ricoveri in istituti di cura, pubblici o privati, anche in caso di parto dell'invalida o della moglie dell'invalido.

     L'assistenza viene concessa per centottanta giorni consecutivi o complessivi nell'anno solare.

 

     Art. 4.

     L'assistenza di cui alla presente legge è accordata, quando l'invalido ne abbia fatto domanda all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, comprovando di trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 1, ed abbia consentito la trattenuta dell'uno per cento sui propri assegni complessivi di pensione di guerra, esclusa l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

     L'assistenza decorre dal terzo mese successivo a quello dell'accoglimento della domanda.

     L'invalido può recedere dall'assistenza, ma è tenuto a corrispondere la trattenuta per altri sei mesi, a decorrere dal primo mese successivo alla domanda di recessione e non può chiedere la reinscrizione all'assistenza, se non siano decorsi due anni dall'ultima trattenuta.

     Gli invalidi ammessi al trattamento di cui all'art. 44, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, i quali vengono a cessare da tale trattamento per avere superato il 60° anno di età, conservano il titolo all'assistenza, ferma restando la trattenuta sugli assegni.

 

     Art. 5.

     Alla copertura dell'onere relativo all'assistenza suindicata sarà provveduto con le trattenute di cui al precedente articolo da effettuarsi, su richiesta dell'Opera per gli invalidi di guerra, dagli uffici provinciali del tesoro e da versarsi all'Opera stessa e per la differenza a carico del capitolo n. 626 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e del capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

 

     Art. 6.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.