§ 46.3.58 - Legge 24 aprile 1962, n. 192.
Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma del carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:24/04/1962
Numero:192


Sommario
Art. 1.      Le misure dell'indennità di alloggio in atto per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica [...]
Art. 2.      Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 625 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 2 miliardi e 500 milioni per gli [...]


§ 46.3.58 - Legge 24 aprile 1962, n. 192. [1]

Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma del carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 4 maggio 1962, n. 114)

 

 

     Art. 1.

     Le misure dell'indennità di alloggio in atto per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o vedovo con prole, che non fruisca di alloggio a titolo gratuito o di alloggio in caserma, sono aumentate di lire 5.000 mensili nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore a 250.000 abitanti e di lire 4.000 nelle altre sedi.

     L'aumento disposto dal precedente comma non è operante ai fini della determinazione delle misure dell'indennità di alloggio per il personale celibe o vedovo senza prole.

 

          Art. 2.

     Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 625 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 2 miliardi e 500 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.