§ 79.3.5 - Legge 13 ottobre 1950, n. 913.
Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:13/10/1950
Numero:913


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Nell'art. 13 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma
Art. 3.      Nell'art. 18 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma
Art. 4.      L'idoneità ottenuta dal volontario ausiliario nel corso di addestramento è titolo di preferenza, a parità di condizioni, nei concorsi per l'assunzione in pianta stabile [...]
Art. 5.      Nell'art. 40 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma


§ 79.3.5 - Legge 13 ottobre 1950, n. 913.

Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 29 novembre 1950, n. 274)

 

 

     Art. 1.

     Nell'art. 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è aggiunto il seguente comma:

     "Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorità militari; essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La durata massima del servizio dei volontari ausiliari è di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non può superare il 10 per cento degli organici vigenti".

 

          Art. 2.

     Nell'art. 13 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:

     "I volontari ausiliari arruolati a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva; ad essi si applicano, tuttavia, le norme penali e disciplinari che sono stabilite per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I volontari ausiliari sono iscritti in quadri speciali delle scuole centrali antincendi, presso le quali debbono frequentare un corso di addestramento tecnico professionale della durata di quattro mesi; al termine del corso possono essere destinati a prestare servizio presso i Corpi vigili del fuoco per l'addestramento di specializzazione e, ultimato il periodo di servizio, sono collocati in congedo".

 

          Art. 3.

     Nell'art. 18 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:

     "Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi".

 

          Art. 4.

     L'idoneità ottenuta dal volontario ausiliario nel corso di addestramento è titolo di preferenza, a parità di condizioni, nei concorsi per l'assunzione in pianta stabile nei Corpi dei vigili del fuoco.

 

          Art. 5.

     Nell'art. 40 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:

     "e) alle spese, a qualunque titolo, per il servizio dei volontari ausiliari".