§ 98.1.26954 - Legge 16 febbraio 1995, n. 35.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/02/1995
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali [...]


§ 98.1.26954 - Legge 16 febbraio 1995, n. 35.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

(G.U. 17 febbraio 1995, n. 40)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1994, N. 691

     All'articolo 1:

     al comma 3, dopo le parole: "abbiano subito la distruzione o la perdita" sono inserite le seguenti: "o il danneggiamento";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1996".

     All'articolo 2:

     al comma 1, gli importi: "260", "230" e "130" sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: "234", "207", e "117";

     al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte";

     dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     "4 bis. Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali";

     al comma 8, primo periodo, le parole: "la garanzia del Fondo può essere accordata con un massimale dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la garanzia del Fondo può essere accordata con un massimale del 90 per cento".

     Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 2-bis. 1. I consorzi o le cooperative di garanzia mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscano o incrementino fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, separati dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite complessivo di spesa di cui al comma 5, pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi a condizione che la garanzia rilasciata dal fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.

     2. Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino al 100 per cento con la garanzia integrativa di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2.

     3. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto dei nove decimi delle insolvenze addebitate al fondo di garanzia.

     4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonché la documentazione sull'operatività del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1995.

     Art. 2-ter. 1. I costi di ripristino e di riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti dalle imprese che abbiano subito rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attività nei territori colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sono considerati investimenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1995".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.

     2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

     3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni dannegiati nonché alla ricostituzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi.

     4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1.

     5. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

     6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie.

     7. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse".

     Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 3-bis. 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato un contributo pari al 20 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni per ciascuna impresa.

     2. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso è corrispondentemente ridotto.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1995.

     Art. 3-ter. 1. Gli oneri derivanti dalle perizie tecniche per la valutazione dei danni, sopportati dai soggetti danneggiati di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono da considerarsi parte integrante dei danni stessi e quindi coperti dalle provvidenze di cui al presente decreto.

     2. Le domande di risarcimento e tutta la documentazione relativa, di cui agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis sono presentate in carta semplice; la documentazione richiesta per ottenere le agevolazioni di cui al decreto interministeriale dell'11 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria".

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. 1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori delle regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tale fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 375 miliardi per l'anno 1995.

     2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 185 del 1992, gli interventi di cui al comma 1 sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori di cui al comma 1.

     3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura sono elevati al 90 per cento. In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 200 milioni.

     4. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

     5. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo nella misura e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola".

     All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 1, 2, 3" sono inserite le seguenti: ", 3-bis".

     All'articolo 6:

     ovunque ricorrano le parole: "decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646," sono inserite successivamente le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,";

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle regioni ove gli uffici del Genio civile sono stati soppressi, il nulla osta del Presidente della giunta regionale, previsto dallo stesso articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, viene rilasciato previa istruttoria eseguita dagli uffici competenti dell'amministrazione regionale";

     dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui al precedente comma.

     1-ter. In relazione alla deroga alle norme sulla contabilità contenuta nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è consentito svolgere ogni procedura relativa all'appalto dei lavori da eseguire, ivi compresa l'aggiudicazione con riserva; l'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata immediatamente dopo la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti";

     al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli importi eventualmente non utilizzati sono trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, su altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa per esigenze connesse all'attuazione degli interventi previsti dal citato decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22".

     All'articolo 7:

     al comma 1, gli importi: "400", "450" e "200" sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: "376", "461" e "213";

     dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nonché alla realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato nelle regioni interessate fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme".

     2-ter. Gli interventi di cui all'articolo 6 e di cui al comma 1 del presente articolo riguardanti il ripristino delle opere idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, nonché la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, vengono attuati in conformità con il piano stralcio di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22";

     dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

     "3-bis. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1994, nonché per il potenziamento delle proprie reti di monitoraggio meteopluviometriche è autorizzata l'assegnazione di lire 12 miliardi per il 1996 alle regioni di cui all'articolo 1. Alla ripartizione della predetta somma in ragione proporzionale ai danni subiti da ciascuna regione provvederà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

     3-ter. Per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dagli eventi alluvionali, la regione Piemonte è altresì autorizzata ad assumere, con contratto a termine della durata di 3 anni e con relativi oneri a carico del proprio bilancio, 25 laureati in discipline tecniche".

     All'articolo 8, al comma 2, dopo le parole: "trenta giorni", sono inserite le seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'articolo 9:

     al comma 1, le parole: "non oltre il 30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 30 giugno 1995";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi-paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a carico del gettito dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che viene integrato dall'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995";

     al comma 3, le parole: "Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 aprile 1995 non si computano" sono sostituite dalle seguenti: "Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 giugno 1995 non si computano";

     al comma 4, dopo le parole: "decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646", sono aggiunte le seguenti: ", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22".

     Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

     "Art. 9-bis. 1. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono continuare ad utilizzare, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, oltre il termine del 30 aprile 1995 i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o disoccupati di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, anche associati in cooperativa, per la realizzazione di opere di ricostruzione o ripristino, con l'osservanza delle modalità previste dal medesimo articolo 7, commi 2 e seguenti".

     All'articolo 11, al comma 7, primo periodo, sono soppresse le parole da: ", nonché alla realizzazione" fino alla fine del periodo.

     Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 12-bis. 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "le risorse di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione della quota di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno".

     2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono abrogate le parole: ", nonché da beni mobili o immobili dei privati cittadini".

     Art. 12-ter. 1. All'articolo 14-bis del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     "4-bis. Sono deducibili dal reddito d'impresa, per gli anni di imposta 1994 e 1995, i versamenti e le erogazioni a favore dei soggetti individuati nei commi precedenti.

     4-ter. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati nei commi precedenti e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 non si applica l'imposta sulle donazioni.

     4-quater. Il termine di cui al comma 4 è spostato al 31 marzo 1995".

     Art. 12-quater. 1. Nei comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1994, è garantita per cinque anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

     Art. 12-quinques. 1. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1° ottobre 1994 ed il 30 settembre 1995. - Art. 12-sexies. 1. I gravi danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, o i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, potranno essere ammortizzati in più esercizi, fino al massimo di 10 anni".