§ 2.8.68 - L. 14 febbraio 1992, n. 185.
Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:14/02/1992
Numero:185


Sommario
Art. 1.  Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale
Art. 2 . Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale
Art. 3.  Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva
Art. 4.  Disposizioni particolari relative alle operazioni di credito agrario
Art. 5.  Disposizioni previdenziali
Art. 6.  Epizoozie
Art. 7.  Pubblicità degli interventi
Art. 8.  Iniziative di difesa attiva contro le avversità atmosferiche
Art. 9.  Contratti di assicurazione
Art. 10.  Consorzi di difesa
Art. 11.  Abrogazione di norme
Art. 12.  Gestione del Fondo di solidarietà nazionale


§ 2.8.68 - L. 14 febbraio 1992, n. 185. [1]

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.

(G.U. 2 marzo 1992, n. 51, S.O.).

 

     Art. 1. Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale

     1. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale", di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, aperto presso la tesoreria centrale ed intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è incrementata di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

     2. Al maggior onere di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale", iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

     3. Per gli anni successivi al triennio 1992-1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale

     1. Per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 3 e la relativa richiesta di spesa [2].

     2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 70, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo.

     3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le modalità ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno.

     4. Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite con decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazione si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 3. Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva

     1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subìto danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile. Sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea [3] .

     2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti:

     a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985 [4];

     b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;

     c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;

     d) [5];

     d bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. [6]

     2 bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa; l'entità del prestito è contenuta nel limite percentuale delle minori entrate. [7]

     3. Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

     a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;

     b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo.

     4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 2, comma 2.

     5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subìto danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'articolo 2 per due o più anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno.

 

          Art. 4. Disposizioni particolari relative alle operazioni di credito agrario

     1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, sono prorogate, fino all'erogazione del prestito di esercizio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. [8]

     2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 3, a richiesta degli interessati, previa presentazione della dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, applicando, a norma della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 27 ottobre 1983, il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.

     3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.

 

          Art. 5. Disposizioni previdenziali

     1. Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento.

     2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

     3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

          Art. 6. Epizoozie

     1. I consorzi di produttori agricoli di cui all'articolo 10 possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinino l'abbattimento del bestiame ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico della cassa sociale dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento.

     3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta dalla cassa sociale, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.

 

          Art. 7. Pubblicità degli interventi

     1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

          Art. 8. Iniziative di difesa attiva contro le avversità atmosferiche

     1. Può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, quando le iniziative stesse interessino almeno il 75 per cento dei produttori aderenti.

     2. Per la gestione e manutenzione delle attrezzature finanziate ai sensi del comma 1 del presente articolo può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società, preferibilmente a partecipazione statale o di cui gli organismi a carattere agricolo detengono la maggioranza degli interessi sociali, forniti di accertata esperienza nelle specifiche materie.

     4. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo ed alla concessione dei relativi contributi provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

     5. I risultati delle iniziative di cui al presente articolo, aventi carattere pilota, sono sottoposti a verifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     6. Le regioni possono finanziare la realizzazione dei progetti, presentati dai consorzi di difesa nonché dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, di impianti a carattere aziendale di difesa contro le avversità atmosferiche.

     7. I progetti di reti antigrandine o di impianti di difesa contro le avversità atmosferiche possono essere finanziati dalle regioni solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente vantaggiosa rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce periodicamente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soglie minime dei tassi assicurativi, con riguardo alle singole regioni, al di sotto delle quali non può considerarsi economicamente conveniente l'installazione di impianti di difesa attiva.

 

          Art. 9. Contratti di assicurazione

     1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dalla presente legge, possono, per il raggiungimento delle finalità associative, deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:

     a) il risarcimento dei danni subìti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche;

     b) il risarcimento dei danni subìti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, i danni alla qualità nonché quelli causati da epizoozie;

     c) il risarcimento dei danni subìti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione.

     2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi, sentite le regioni e le province autonome nonché i soggetti di cui all'articolo 21, comma primo, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie che possono essere oggetto dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

     3. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati da società di assicurazione aderenti ad uno dei consorzi costituiti ed operanti con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

     4. I rischi che le società di assicurazione, aderenti ai consorzi di cui al comma 3, assumono con la stipulazione dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo debbono essere ceduti ai consorzi stessi ai sensi del citato articolo 21, commi quarto e quinto, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

     5. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole percentuali del rapporto sinistri-premi, le aliquote di accantonamento stabilite dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le società di assicurazione autorizzate a termini del comma 3 del presente articolo sono tenute ad integrare, alla fine di ciascun esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. È elevata al 50 per cento la percentuale dell'ammontare dei premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, al di sopra della quale cessa l'obbligo dell'accantonamento integrativo. Sono del pari raddoppiate, per ciascuna percentuale del rapporto sinistri-premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese devono utilizzare l'accantonamento integrativo. L'importo dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le suindicate aliquote possono essere modificate.

     6. Nel caso in cui per due anni consecutivi gli indennizzi complessivi pagati dalle società di assicurazione aderenti ai consorzi di cui al comma 3 superino l'importo dei premi percepiti, esclusi gli oneri di caricamento e compresa la percentuale di utilizzo, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 5, dell'ammontare dell'accantonamento integrativo stabilito dal medesimo comma 5, lo Stato interviene per il tramite del Fondo di cui all'articolo 1, nei limiti del 5 per cento delle disponibilità dello stesso, quale riassicuratore in eccesso dei sinistri globali al 30 per cento del disavanzo dichiarato ed accertato con riferimento all'ultimo anno. Alla relativa assegnazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) provvede con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'INA retrocede il relativo importo fra le società partecipanti ai consorzi secondo un piano di riparto formato in base alla partecipazione di ciascuna società alla formazione del disavanzo globale.

     7. Le tariffe dei premi, distinte per prodotti e per comune, nella loro articolazione in premi puri e caricamenti, analiticamente documentati in rapporto agli effettivi costi di gestione, le modalità per la valutazione dei danni, l'entità della franchigia, che non potrà in nessun caso essere superiore al 10 per cento, nonché le condizioni generali di polizza e l'impiego del corpo peritale, sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i contratti si riferiscono, fra i consorzi delle società di assicurazione costituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'accordo è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

     8. Ove entro la data del 30 novembre di cui al comma 7 l'accordo non sia stato raggiunto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, convoca le parti su richiesta di una di esse, per favorirne la stipula. In caso di mancato accordo si provvede, entro il 31 gennaio dell'anno a cui le tariffe e le condizioni di polizza si riferiscono, a stabilire le tariffe e le condizioni medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

     9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

     10. È costituito un Fondo per la gestione del corpo peritale, alimentato con una percentuale delle somme dovute a titolo di caricamento, concordata fra i soggetti di cui al comma 7 e approvata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Fondo, gestito pariteticamente dai predetti soggetti, provvede al pagamento delle spese peritali nonché alla formazione e aggiornamento del corpo peritale. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuita al Fondo la personalità giuridica e sono stabilite le norme per la gestione ed il finanziamento del Fondo medesimo.

 

          Art. 10. Consorzi di difesa

     1. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, attribuisce la personalità giuridica di diritto privato. Agli acquisti immobiliari effettuati dai consorzi di difesa per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile. I consorzi già riconosciuti potranno presentare la domanda per l'attribuzione della personalità giuridica alla regione competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, possono accedere al credito agrario di esercizio a tasso agevolato.

     2. Non possono essere attribuite funzioni proprie dei consorzi di difesa a nuovi organismi o ad organismi già operanti con finalità statutarie diverse, quando nella provincia interessata sia già riconosciuto ed operante un organismo abilitato a svolgere tali funzioni.

     3. Ove in una provincia non sia già riconosciuto ed operante un consorzio di difesa, lo svolgimento delle funzioni relative può essere affidato ad un nuovo organismo che si costituisca ed abbia i requisiti richiesti o ad un consorzio di una provincia limitrofa, che ne faccia domanda alla regione.

     4. Il riconoscimento è revocato ai consorzi di difesa e ad altri organismi già riconosciuti quando questi, per un triennio consecutivo, abbiano provveduto alla difesa delle produzioni dei soci con quantitativi inferiori a quelli ritenuti congrui in base alla normativa vigente. In questo caso i soci potranno confluire in analoghi organismi operanti nella stessa provincia se esistenti o, in caso contrario, in province limitrofe.

     5. Le regioni provvedono a controllare con periodicità almeno biennale il rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dall'articolo 17, quarto comma, lettera a), della legge 25 maggio 1970, n. 364.

     6. All'art. 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

     “f) la nomina del collegio sindacale, in cui deve essere presente un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

     g) la costituzione dell'assemblea, nei consorzi con più di mille soci, con delegati eletti da assemblee parziali, disciplinate dagli statuti. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dal consorzio, recano all'ordine del giorno le materie oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perchè delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci”.

     7. L'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Art. 19 (Costituzione e dotazione della cassa sociale). 1. Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali.

     2. La cassa è alimentata annualmente:

     a) da contributi dei consorzi nella misura stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in relazione alle tariffe assicurative stabilite per l'annata, distinte per singoli tipi di contratto, prodotto e comuni;

     b) dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo; nelle zone ad alto rischio climatico, determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tale percentuale può raggiungere il 65 per cento, tenuto conto di eventuali altri contributi di cui alla lettera c);

     c) dai contributi concessi dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;

     d) da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati.

     3. I contributi di cui al comma 2, lettere c) e d), vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati.

     4. La dotazione finanziaria della cassa non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata.

     5. Alla riscossione dei contributi associativi e delle spese per la difesa attiva e passiva, posti dai consorzi a carico dei loro associati, si provvede applicando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette; la riscossione dei contributi gode di privilegio generale. I ruoli consortili dovranno essere annualmente sottoposti al visto di esecutorietà dell'intendente di finanza competente per territorio.

     6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è attribuita all'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la personalità giuridica di diritto privato. Tale organismo è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Agli acquisti immobiliari da esso effettuati per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'art. 17 del codice civile”.

 

          Art. 11. Abrogazione di norme

     1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle della presente legge.

 

          Art. 12. Gestione del Fondo di solidarietà nazionale

     1. Nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso la Direzione generale della produzione agricola, è istituita una divisione con compiti relativi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale.


[1] Abrogata dall'art. 16 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

[2] Comma così modificato dall'art. 69 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[3]  Comma già modificato dall'art. 2 del D.L. 17 maggio 1996, n. 273, dall'art. 127 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e così ulteriormente modificato dall'art. 69 della L. 27 dicembre 2002, n. 289. L'art. 4 del D.L. 13 settembre 2002, n. 200 ha abrogato l'art. 2, comma 1, del D.L. 273/96, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. di conversione 13 novembre 2002, n. 256 e ha stabilito che a decorrere dalla stessa data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma, nel testo antecedente le modifiche apportate dal D.L. 273/1996.

[4] Lettera così modificata dall'art. 69 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[5] Lettera soppressa dalla L. 13 novembre 2002, n. 256, di conversione del D.L. 13 settembre 2002, n. 200.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 13 settembre 2002, n. 200.

[7]  Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 13 settembre 2002, n. 200.

[8]  Comma così modificato dall'art. 1-bis del D.L. 13 settembre 2002, n. 200.