§ 98.1.27370 - Legge 13 novembre 2002, n. 256.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/11/2002
Numero:256


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici, è convertito in legge [...]


§ 98.1.27370 - Legge 13 novembre 2002, n. 256.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici

(G.U. 15 novembre 2002, n. 268)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200

     All'articolo 1, al comma 1:

     al capoverso 2, nell'alinea, dopo le parole: "a favore delle aziende agricole di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche,";

     al capoverso 2, lettera a), le parole: "fino al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'80 per cento" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985";

     al capoverso 2, lettera b), le parole: "dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 1985" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985";

     al capoverso 2, lettera c), le parole: "fino al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'80 per cento" e le parole da: "in alternativa ai contributi" fino alla fine della lettera sono soppresse;

     al capoverso 2, la lettera d) è soppressa;

     al capoverso 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     "d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali";

     dopo il capoverso 2-bis è inserito il seguente:

     "2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. - 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)"".

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";

     al comma 2, dopo le parole: "sui ricavi" sono inserite le seguenti: ", sulle strutture"; le parole: "Fondo riassicurativo" sono sostituite dalle seguenti: "fondo per la riassicurazione dei rischi"; dopo le parole: "della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "così come finanziato dall'articolo 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto contributo è concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole".

     L'articolo 3 è soppresso.

     All'articolo 4:

     al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere da tale data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 273 del 1996";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attivata alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: "luglio ed agosto" sono sostituite dalle seguenti: "luglio, agosto e settembre";

     al comma 2, primo periodo, le parole: "euro 11.428.047 per l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "euro 16.428.047 per l'anno 2002" e le parole: "9.000.000 di euro" sono sostituite dalle seguenti: "11.000.000 di euro"; al secondo periodo le parole: "7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36 del"; dopo le parole: "l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali" sono inserite le seguenti: ", quanto ad euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'amito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"; le parole: "di 9.000.000 di euro," sono sostituite dalle seguenti: ", per 9.000.000 di euro" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis. - 1. Il comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

     "4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003"".