§ 46.9.75 - Legge 13 dicembre 1965, n. 1366.
Norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:13/12/1965
Numero:1366


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono l'avanzamento secondo le norme contenute nella presente legge
Art. 2.      Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene [...]
Art. 3.      L'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo
Art. 4.      Per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 2
Art. 5.      L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge
Art. 6.      Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali
Art. 7.      I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono i seguenti
Art. 8.      I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla commissione di avanzamento, che è composta
Art. 9.      L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la [...]
Art. 10.      Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione
Art. 11.      Quando eccezionalmente la commissione di avanzamento ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende il giudizio, indicandone i [...]
Art. 12.      Le Commissioni di avanzamento esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale
Art. 13.      La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo [...]
Art. 14.      La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non sia idoneo [...]
Art. 15.      Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 14 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono
Art. 16.      Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 13 e14 sono approvati dal Ministro
Art. 17.      Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 51 e 52, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio [...]
Art. 18.      Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio
Art. 19.      Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi
Art. 20.      Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la [...]
Art. 21.      Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che [...]
Art. 22.      L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso
Art. 23.      E' sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 10
Art. 24.      Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti [...]
Art. 25.      Il capo della polizia, di propria iniziativa o su proposta del tenente generale ispettore del Corpo, qualora ritenga che un ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento [...]
Art. 26.      La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la [...]
Art. 27.      L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere compiuto i periodi di comando effettivo di reparto, di attribuzioni [...]
Art. 28.      Agli effetti di quanto disposto dall'art. 9, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado, eccettuato quello di sottotenente, le aliquote di ruolo [...]
Art. 29.      L'ufficiale di grado superiore a tenente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perchè, con determinazione del Ministro, non [...]
Art. 30.      L'ufficiale che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia [...]
Art. 31.      L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata
Art. 32.      L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore
Art. 33.      Determinano vacanze organiche
Art. 34.      Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, che non conseguono la promozione nell'anno di validità dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra [...]
Art. 35.      Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. Latabella n. 1 annessa alla presente legge stabilisce per [...]
Art. 36.      Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalla tabella, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, [...]
Art. 37.      Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalla tabella n. 1, il [...]
Art. 38.      L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'art. 10, secondo comma, e dell'art. 23, perchè imputato di un procedimento penale per delitto non colposo o [...]
Art. 39.      L'ufficiale non valutato a norma dell'art. 10, primo comma, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. [...]
Art. 40.      L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'art. 24 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della [...]
Art. 41.      All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 27e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato [...]
Art. 42.      L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'art. 11 è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano [...]
Art. 43.      Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento, annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al [...]
Art. 44.      L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia compiuto operazioni di servizio di [...]
Art. 45.      Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino [...]
Art. 46.      Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripeterli
Art. 47.      L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo
Art. 48.      L'avanzamento dei maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta
Art. 49.      L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità
Art. 50.      L'avanzamento dei capitani ha luogo a scelta
Art. 51.      L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità
Art. 52.      L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità
Art. 53.      Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla media fra il punto, [...]
Art. 54.      Gli ufficiali che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 2, annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera
Art. 55.      Il vantaggio di carriera spettante ai tenenti ed ai capitani che siano in possesso del brevetto aeronautico militare ed abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella [...]
Art. 56.      Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado [...]
Art. 57.      L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua, senza che occorra determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento [...]
Art. 58.      L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria e della riserva ha luogo ad anzianità, non oltre il grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da [...]
Art. 59.      Agli effetti di quanto disposto dall'art. 9, il Ministro determina, in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle [...]
Art. 60.      L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'art. 59 non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al [...]
Art. 61.      Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'art. 59 che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 10, 11, 23 e 24, valgono, in [...]
Art. 62.      Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di [...]
Art. 63.      L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio [...]
Art. 64.      L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la [...]
Art. 65.      L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio [...]
Art. 66.      Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di [...]
Art. 67.      Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in tempo di guerra valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge relative all'avanzamento in [...]
Art. 68.      Il numero delle promozioni stabilite dalla tabella numero 1 allegata alla presente legge diventa operante a partire dall'anno 1965
Art. 69.      Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi [...]
Art. 70.      Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello si prescinde dall'aver compiuto i periodi [...]
Art. 71.      All'ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non [...]
Art. 72.      L'ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti [...]
Art. 73.      Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'art. 4 della legge 27 [...]
Art. 74.      All'ufficiale in servizio permanente effettivo nei cui confronti debba essere rinnovato, per un giudizio di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 75.      Per i gradi ai quali, in conformità della tabella n. 1 annessa alla presente legge, le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, è computato ad ogni [...]
Art. 76.      Dopo l'art. 15 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è inserito il seguente art. 15-bis (Omissis)
Art. 77.      L'art. 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è sostituto dal seguente (Omissis)
Art. 78.      Gli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1, annessa alla presente legge
Art. 79.      Il tenente generale più anziano di grado nel servizio permanente effettivo assume la qualifica di ispettore del Corpo
Art. 80.      Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente in [...]
Art. 81.      L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo [...]
Art. 82.      Sono abrogati il titolo IV della legge 29 marzo 1956, n. 288, e successive modificazioni, nonchè tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge [...]
Art. 83.      All'onere di lire 70.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello [...]


§ 46.9.75 - Legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

Norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 20 dicembre 1965, n. 316, S.O.)

 

 

Titolo I

 

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

 

Capo I

 

NORME FONDAMENTALI

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono l'avanzamento secondo le norme contenute nella presente legge.

 

          Art. 2.

     Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

     Per l'avanzamento ai vari gradi di generale i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione al carattere delle funzioni spettanti ai gradi suddetti.

 

          Art. 3.

     L'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo:

     ad anzianità;

     a scelta.

     Può essere disposto per meriti eccezionali.

 

          Art. 4.

     Per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 2.

     L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

     Per l'avanzamento a scelta, l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 2 e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare.

     L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità.

 

          Art. 5.

     L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.

     L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

 

Capo II

 

RUOLI DI ANZIANITA'

 

          Art. 6.

     Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali.

 

          Art. 7.

     I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono i seguenti:

     1) ruolo ordinario;

     2) ruolo degli ufficiali medici di polizia.

     Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

     Gli ufficiali dell'ausiliaria e gli ufficiali della riserva sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo.

 

Capo III

 

AUTORITA' COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZIO SULL'AVANZAMENTO

 

          Art. 8.

     I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla commissione di avanzamento, che è composta:

     a) per l'avanzamento al grado di tenente generale, dal Ministro per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia e dal vice capo della polizia. Un vice prefetto interviene quale segretario relatore;

     b) per l'avanzamento al grado di maggiore generale, dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo e dal direttore della divisione forze armate di polizia cui è demandato anche il compito di relatore;

     c) per l'avanzamento fino al grado di colonnello del ruolo ordinario, dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo, da due maggiori generali e dal direttore della divisione forze armate di polizia al quale è demandato anche il compito di relatore;

     d) per l'avanzamento fino al grado di colonnello del ruolo degli ufficiali medici di polizia, dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo o da un maggiore generale, dal direttore della divisione forze armate di polizia e dal colonnello medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di grado più elevato o in possesso di maggiore anzianità di grado.

     Nelle commissioni di avanzamento di cui alle lettere b), c) e d) le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a quello di tenente colonnello.

     I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i membri nella commissione di cui alla lettera a), di almeno tre membri della commissione di cui alla lettera b) e di almeno cinque membri nelle commissioni di cui alle lettere c) e d).

 

Capo IV

 

VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO

 

          Art. 9.

     L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

 

          Art. 10.

     Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione.

     Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo [1].

 

          Art. 11.

     Quando eccezionalmente la commissione di avanzamento ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende il giudizio, indicandone i motivi.

     All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

 

          Art. 12.

     Le Commissioni di avanzamento esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale.

     Le Commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

 

          Art. 13.

     La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

     Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

 

          Art. 14.

     La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non sia idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

     Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

     Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo.

 

          Art. 15.

     Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 14 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

     Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello ogni competente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

     a) qualità morali, di carattere e fisiche;

     b) qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando effettivo di reparto o delle attribuzioni specifiche, nonchè alle benemerenze di servizio e di guerra;

     c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi ed esami.

     Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

     Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b) e c), considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

 

          Art. 16.

     Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 13 e14 sono approvati dal Ministro.

     Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

 

          Art. 17.

     Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 51 e 52, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano, è collocato a disposizione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale era compreso.

     La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.

 

          Art. 18.

     Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

 

Capo V

 

QUADRI DI AVANZAMENTO

 

          Art. 19.

     Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

     a) per l'avanzamento ad anzianità tutti gli ufficiali idonei;

     b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare.

     Gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.

     I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

 

          Art. 20.

     Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

 

          Art. 21.

     Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso. Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del secondo comma dell'art. 19.

 

Capo VI

 

PROMOZIONI

 

          Art. 22.

     L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.

     La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 23.

     E' sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 10.

     La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

     All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

 

          Art. 24.

     Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

     La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

     All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

 

          Art. 25.

     Il capo della polizia, di propria iniziativa o su proposta del tenente generale ispettore del Corpo, qualora ritenga che un ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, inoltra, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

     Sulla proposta decide il Ministro, sentita la commissione d'avanzamento. Fino a quando non intervenga tale decisione, gli effetti dell'iscrizione dell'ufficiale nel quadro sono sospesi.

     L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento; allo stesso è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

 

          Art. 26.

     La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

 

Titolo II

 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

 

          Art. 27.

     L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere compiuto i periodi di comando effettivo di reparto, di attribuzioni specifiche, aver frequentato con esito favorevole i corsi, aver superato gli esami stabiliti dallatabella n. 1 annessa alla presente legge.

     Nei casi in cui la tabella prevede che i periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nella tabella stessa, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 28.

     Agli effetti di quanto disposto dall'art. 9, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado, eccettuato quello di sottotenente, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

     Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le aliquote sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora però nel corso dell'anno si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo.

     Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro, anche se collocati in soprannumero agli organici, ai sensi dell'art. 37, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado della tabella n. 1 annessa alla presente legge [2].

     Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei ed iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano ancora stati promossi [3].

     Gli ufficiali compresi nelle aliquote in qualità di idonei e non iscritti in quadro sono valutati per l'avanzamento in tale qualità anche se, posteriormente alla data di determinazione dell'aliquota e prima che la valutazione abbia termine, essi siano collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 37.

     Gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento ai sensi dell'art. 10 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'art. 27 sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione per la formazione di quadri di avanzamento, che sarà effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni.

 

          Art. 29.

     L'ufficiale di grado superiore a tenente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perchè, con determinazione del Ministro, non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

     La determinazione del Ministro è adottata previo parere conforme della competente commissione di avanzamento.

 

          Art. 30.

     L'ufficiale che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

     La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.

 

          Art. 31.

     L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata.

     Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze di servizio.

     L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

 

Capo II

 

PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

 

          Art. 32.

     L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.

     All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza.

     La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale è promosso anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

 

          Art. 33.

     Determinano vacanze organiche:

     a) le promozioni;

     b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;

     c) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;

     d) i decessi.

     Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), b) e c), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera d) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.

 

          Art. 34.

     Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, che non conseguono la promozione nell'anno di validità dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo.

 

          Art. 35.

     Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. Latabella n. 1 annessa alla presente legge stabilisce per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero è raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno.

     Le promozioni per colmare le vacanze determinate dai provvedimenti di cui all'art. 33, lettera c), salvo che il collocamento in soprannumero sia disposto in applicazione dell'art. 21, ultimo comma, della legge 29 marzo 1956, n. 288, e dell'art. 37 della presente legge, sono effettuate in aggiunta al numero fisso annuale di cui al comma precedente.

 

          Art. 36.

     Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalla tabella, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviate al 1° gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data.

     Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalla tabella, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo. Le promozioni in aumento decorrono dal 1° gennaio di tale anno.

     Nei casi indicati nei commi precedenti è in facoltà del Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente.

 

          Art. 37.

     Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalla tabella n. 1, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

     Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

     Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento.

     Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

     Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze.

     Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

     Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove già valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella posizione di "a disposizione", a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono trasferiti a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati già valutati tre volte, sono nuovamente valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni.

     Nei casi previsti dall'art. 20 gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, sempre che nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno in qualità di ufficiali in soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento: qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso.

 

Capo III

 

EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLE CAUSE IMPEDITIVE DELLA VALUTAZIONE O DELLA PROMOZIONE

 

          Art. 38.

     L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'art. 10, secondo comma, e dell'art. 23, perchè imputato di un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione, e nel caso abbia subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva [4].

     All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

     a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

     b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato.

 

          Art. 39.

     L'ufficiale non valutato a norma dell'art. 10, primo comma, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 38.

 

          Art. 40.

     L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'art. 24 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 38.

 

          Art. 41.

     All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 27e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 38.

     Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.

 

          Art. 42.

     L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'art. 11 è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.

     L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata sospesa.

     L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso qualora la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione abbia luogo dopo che sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

 

Capo IV

 

RINNOVAMENTO DEL GIUDIZIO DI AVANZAMENTO ANNULLATO

 

          Art. 43.

     Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento, annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 38.

     Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è nuovamente valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento.

 

Capo V

 

AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI

 

          Art. 44.

     L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia compiuto operazioni di servizio di speciale importanza dando prova di eccezionale sagacia e capacità e abbia corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica o per conseguire l'arresto di malfattori, dimostrando di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente alle funzioni del grado superiore.

     Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

     La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dai superiori da cui l'ufficiale dipende.

     Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

     L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

     Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

 

Capo VI

 

NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

 

Sezione I

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PERIODI DI COMANDO E DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE

 

          Art. 45.

     Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego.

     Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.

 

          Art. 46.

     Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripeterli.

 

Sezione II

 

AVANZAMENTO NEI VARI RUOLI E GRADI

 

          Art. 47.

     L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo:

     nel ruolo ordinario sino al grado di tenente generale;

     nel ruolo degli ufficiali medici di polizia, sino al grado di colonnello.

 

          Art. 48.

     L'avanzamento dei maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

 

          Art. 49.

     L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità.

 

          Art. 50.

     L'avanzamento dei capitani ha luogo a scelta.

 

          Art. 51.

     L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.

     Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento, successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.

     Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete, in applicazione dell'art. 32 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

 

          Art. 52.

     L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

     Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti provenienti dai corsi dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, semprechè abbiano già superato i corsi di applicazione. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

     Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

     Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 32 della legge sullo stato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 53.

     Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del corso di applicazione.

     I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

     I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

     Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'art. 52.

     Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorità gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e, se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento di detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 52.

 

Sezione III

 

VANTAGGI DI CARRIERA

 

          Art. 54.

     Gli ufficiali che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 2, annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

     Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui cade la data predetta.

     Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo si trovi già compreso nell'aliquota di ruolo di cui all'art. 28, lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la metà o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano, di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello.

     Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nell'aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nell'aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso della fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata nel comma precedente.

     L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano che abbia conseguito uguale titolo.

 

          Art. 55.

     Il vantaggio di carriera spettante ai tenenti ed ai capitani che siano in possesso del brevetto aeronautico militare ed abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 2 annessa alla presente legge è attribuito in seguito a giudizio favorevole della Commissione di avanzamento.

     Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 54, il titolo a conseguire il vantaggio di carriera si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo. Qualora detti periodi siano ultimati nel grado di maggiore, il titolo si considera acquisito in detto grado e lo spostamento sarà effettuato nel ruolo del grado stesso per metà.

 

Titolo III

 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI A DISPOSIZIONE

 

          Art. 56.

     Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o che non siano stati valutati a turno normale per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 27 o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ovvero debba rinnovarsi, ai sensi dell'art. 43, il giudizio di avanzamento in seguito all'annullamento di precedente giudizio di non idoneità. Non costituisce inoltre ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado in servizio permanente effettivo più anziani trasferiti in detto ruolo in data posteriore a quella di collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato.

 

          Art. 57.

     L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua, senza che occorra determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo in quanto applicabili.

 

Titolo IV

 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA E DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA

 

          Art. 58.

     L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria e della riserva ha luogo ad anzianità, non oltre il grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.

     L'ufficiale in congedo può conseguire, in tale posizione, una sola promozione.

     L'avanzamento degli ufficiali in congedo non dà luogo a variazioni nel trattamento di quiescenza.

 

          Art. 59.

     Agli effetti di quanto disposto dall'art. 9, il Ministro determina, in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle prevedibili esigenze di servizio, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.

 

          Art. 60.

     L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'art. 59 non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 61.

     Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'art. 59 che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 10, 11, 23 e 24, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo terzo del titolo II della presente legge.

 

          Art. 62.

     Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle esigenze di servizio.

     Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all'anno seguente. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.

 

          Art. 63.

     L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

 

          Art. 64.

     L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la promozione nell'ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo precedeva nel quadro, senza essere sottoposto ad ulteriore valutazione e prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo per l'avanzamento degli ufficiali del suo grado e della sua categoria nonchè dal disposto del primo comma dell'art. 62.

 

          Art. 65.

     L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

 

Titolo V

 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO D'ONORE

 

          Art. 66.

     Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'art. 49-bis della legge 29 marzo 1956, n. 288, e successive modifiche, dopo almeno un anno di servizio.

     Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:

     a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

     b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente, con almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;

     c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'art. 49-bis della legge 29 marzo 1956, n. 288 e successive modifiche, dopo un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

     Gli ufficiali che abbiano conseguito la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorchè, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma stesso.

     Possono conseguire una quarta promozione gli ufficiali che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorchè si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) e c).

     Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

     Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono.

     L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

     L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio.

 

Titolo VI

 

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

 

          Art. 67.

     Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in tempo di guerra valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge relative all'avanzamento in tempo di guerra in vigore per gli ufficiali dell'esercito (Arma dei carabinieri).

     Agli ufficiali stessi vengono altresì estese, con le condizioni di cui al comma precedente, le disposizioni relative a promozione ed avanzamento per merito di guerra e all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia viventi per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri).

 

Titolo VII

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 68.

     Il numero delle promozioni stabilite dalla tabella numero 1 allegata alla presente legge diventa operante a partire dall'anno 1965.

     Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 68 e 69 della legge 29 marzo 1956, n. 288, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia. Per le promozioni degli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito anzidette si osservano le norme precedentemente in vigore.

     Qualora al 31 dicembre 1965 non si raggiunga, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalla tabella n. 1, il Ministro forma le vacanze ancora occorrenti, collocando in soprannumero gli organici, ai sensi del terzo e quarto comma del precedente art. 37, gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

     Ove il numero delle promozioni stabilite dalla tabella n. 1 sia superiore al numero degli ufficiali già valutati e dichiarati idonei il Ministro ha facoltà di colmare tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante una valutazione suppletiva con i criteri stabiliti dall'art. 65, comma secondo, della legge 29 marzo 1956, n. 288.

     Le valutazioni per la formazione dei quadri di avanzamento dell'anno 1966, nonchè le operazioni preliminari ai fini delle valutazioni stesse, sono effettuate secondo le norme della presente legge.

     I quadri di avanzamento per l'anno 1966 saranno formati iscrivendo, con precedenza sugli altri e nel rispettivo ordine, gli ufficiali compresi nelle graduatorie ed elenchi di cui al secondo comma e non promossi per mancanza di posti.

 

          Art. 69.

     Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di comando prescritti ai fini dell'avanzamento dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando prescritti dall'art. 27.

 

          Art. 70.

     Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello si prescinde dall'aver compiuto i periodi minimi di comando effettivo di reparto e di attribuzioni specifiche e dalla frequenza dei corsi di aggiornamento, previsti dall'art. 27 della presente legge.

     Per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell'articolo 7 lettere a) e b), della legge 26 giugno 1962, n. 885, si prescinde per il periodo di cui al precedente comma dagli esami previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

     La disposizione di cui al primo comma continuerà ad avere applicazione nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguono la promozione entro l'anno 1968 [5].

     Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera, ai sensi dell'art. 54, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado più anziani non destinati a frequentare i corsi [6].

 

          Art. 71.

     All'ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato a norma dell'art. 64 della legge 29 marzo 1956, n. 288, si applicano le disposizioni dell'art. 38, esclusa la lettera b) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

     L'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo o se riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

 

          Art. 72.

     L'ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa la promozione a norma dell'art. 74 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è valutato in occasione della valutazione da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'art. 38 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, e le disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 71 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

 

          Art. 73.

     Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'art. 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, continuano ad applicarsi per l'avanzamento sino al grado di colonnello le disposizioni contenute in detto articolo, restano escluse dal computo delle vacanze considerate nel medesimo articolo quelle formate ai sensi del precedente art. 37.

     Gli ufficiali di cui al precedente comma, fino al grado di tenente colonnello incluso, non possono essere sottoposti a valutazione per l'avanzamento in applicazione della presente legge, nè essere considerati ai fini della determinazione dell'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione.

 

          Art. 74.

     All'ufficiale in servizio permanente effettivo nei cui confronti debba essere rinnovato, per un giudizio di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, il giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) dell'art. 38 e al comma secondo dell'art. 71.

 

          Art. 75.

     Per i gradi ai quali, in conformità della tabella n. 1 annessa alla presente legge, le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, è computato ad ogni effetto il periodo di permanenza già trascorso nei gradi stessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     Per i gradi di cui al comma precedente, il Ministro potrà formare all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, le vacanze previste dall'art. 37, nel caso in cui gli appartenenti ai gradi stessi abbiano già maturato il periodo massimo di permanenza.

     In deroga al sesto comma dell'art. 37, nella prima applicazione della presente legge, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso, sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" al termine di 4 anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

 

Titolo VIII

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 76.

     Dopo l'art. 15 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è inserito il seguente art. 15-bis (Omissis).

 

          Art. 77.

     L'art. 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è sostituto dal seguente (Omissis).

 

          Art. 78.

     Gli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1, annessa alla presente legge.

     Il posto dell'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è in aggiunta agli organici del ruolo ordinario.

     Per l'avanzamento del maestro direttore di banda di cui al precedente comma restano ferme le speciali disposizioni di legge che disciplinano tale avanzamento.

 

          Art. 79.

     Il tenente generale più anziano di grado nel servizio permanente effettivo assume la qualifica di ispettore del Corpo.

     Il tenente generale che lo segue per anzianità di grado nel servizio permanente effettivo o in mancanza il maggiore generale più anziano di grado nel servizio permanente esercita le funzioni di vice ispettore del Corpo e sostituisce l'ispettore in caso di assenza o impedimento.

     La legge 28 ottobre 1959, n. 910, è abrogata.

 

          Art. 80.

     Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente in servizio permanente dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.

     Il contingente di personale di cui al precedente comma non può superare le 10 unità.

     Al personale militare anzidetto spetta l'indennità di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.

 

          Art. 81.

     L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite di età o al periodo di permanenza nella posizione di "a disposizione" prevista dall'art. 15-bis della legge 29 marzo 1956, n. 288; sono concesse in tale caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 47 e 48 della stessa legge.

     Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per avere rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per aver presentato domanda di rinuncia all'avanzamento.

 

          Art. 82.

     Sono abrogati il titolo IV della legge 29 marzo 1956, n. 288, e successive modificazioni, nonchè tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

 

          Art. 83.

     All'onere di lire 70.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella N. 1 - Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     (Omissis).

 

     Tabella N. 2

     (Omissis).


[1]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 30 gennaio 1974, n. 12.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 30 ottobre 1969, n. 803.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 30 ottobre 1969, n. 803.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 30 gennaio 1974, n. 12.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 2 aprile 1968, n. 408.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 2 aprile 1968, n. 408.