§ 46.8.37a - Legge 30 gennaio 1974, n. 12.
Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/01/1974
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 21 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 10 della legge 13 dicembre 1965, numero 1366, sull'Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è sostituito dal seguente:


§ 46.8.37a - Legge 30 gennaio 1974, n. 12. [1]

Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 20 febbraio 1974, n. 47)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 21 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

     "Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo".

     Il primo comma dell'art. 49 della predetta legge 12 novembre 1955, numero 1137, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'art. 21, secondo comma, e dell'art. 34, perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 10 della legge 13 dicembre 1965, numero 1366, sull'Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è sostituito dal seguente:

     "Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo".

     Il primo comma dell'art. 38 della predetta legge 13 dicembre 1965, numero 1366, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'art. 10, secondo comma, e dell'art. 23, perché imputato di un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione, e nel caso abbia subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva".

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.