§ 27.5.10 - D.L. 30 settembre 1982, n. 688 .
Misure urgenti in materia di entrate fiscali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.5 entrate
Data:30/09/1982
Numero:688


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua regia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...]
Art. 2.      L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L.1.000 a L. 2.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale [...]
Art. 3.      L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di L. 525 per chilogrammo di banane [...]
Art. 4.      Il versamento di acconto di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 55, da eseguirsi [...]
Art. 5.      Le ritenute del 15 per cento e del 17%, previste dal primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive [...]
Art. 6.      Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata [...]
Art. 7.  [3]
Art. 8.      Per fronteggiare gli accresciuti compiti operativi, gli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle allegate tabelle n. 1 e n. 2, che [...]
Artt. 9.  – 17.
Art. 18.      Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, [...]
Art. 19.      Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di [...]
Art. 20.      Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo a quello della scadenza del termine indicato nel settimo comma [...]
Art. 21.  [5]
Art. 22.      Per le somme riscosse mediante versamenti diretti a partire dalla decade successiva quella in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente [...]
Art. 22 bis. 
Art. 23.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 27.5.10 - D.L. 30 settembre 1982, n. 688 [1].

Misure urgenti in materia di entrate fiscali.

(G.U. 30 settembre 1982, n. 270).

 

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua regia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 43.830 a L. 50.723 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera b), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri o italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 28.000 a L. 35.105 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera e), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 4.383 a L. 5.072,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine su petrolio lampante di cui al punto 3-a dell'art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 4.750 a L. 25.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera D), punto 4), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "cherosene", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 475 a L. 2.500 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale.

     Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere d), punto 3) ed f), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 2.400 a L. 5.000 e da L. 3.030 a L. 5.639 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera h), punti 1-b), 1-c) ed 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 1.055 a L. 1.415, da L. 1.160 a L. 1.680 e da L. 3.680 a L. 5.100 per quintale.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 44.711 a L. 52.635 per quintale.

     L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da L. 127,69 a L.162,16.

     L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina, sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e sul metano per autotrazione è elevata dal 18 per cento al 20%.

 

          Art. 2.

     L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L.1.000 a L. 2.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

     La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata agli effetti dell'accertamento dell'imposta a un decimo di grado.

     Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

     Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

     Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto della importazione.

     Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

 

          Art. 3.

     L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di L. 525 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di L. 1.500 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

 

          Art. 4.

     Il versamento di acconto di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 55, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1982, deve essere pari alla differenza tra la somma complessivamente versata per il periodo d'imposta precedente e quella versata in acconto al 30 giugno 1982.

 

          Art. 5.

     Le ritenute del 15 per cento e del 17%, previste dal primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate al 18 per cento ed al 20%.

 

          Art. 6.

     Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 30%. Per detto periodo d'imposta non è dovuta l'addizionale straordinaria dell'8 per cento commisurata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituita dall'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fermo restando l'obbligo del versamento provvisorio previsto dall'art. 5 dello stesso decreto. L'ammontare di tale versamento e quello dell'addizionale applicata sulle ritenute a titolo d'acconto di cui al secondo comma del predetto art. 4 sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza.

     Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito di imposta di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle società nonché dagli enti finanziari previsti dall'art. 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche [2].

 

          Art. 7. [3]

 

          Art. 8.

     Per fronteggiare gli accresciuti compiti operativi, gli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle allegate tabelle n. 1 e n. 2, che sostituiscono le corrispondenti tabelle annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

     Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983, secondo le progressioni e le procedure stabilite, per ciascun grado, rispettivamente dalle allegate tabelle n. 3 e n. 4, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

     La tabella, di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituita, per quanto concerne la Guardia di finanza, dall'allegata tabella n. 5.

     L'aumento di organico di cui ai commi precedenti è realizzato mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:

     a) n. 50 sottotenenti, di cui n. 30 nell'anno 1983 e n. 20 nell'anno 1984, tratti dagli ufficiali di complemento di età non superiore ad anni 30, che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

     b) n. 500 vicebrigadieri - n. 250 in ciascuno degli anni 1983 e 1984 - tratti dagli appuntati in servizio continuativo della Guardia di finanza che abbiano compiuto il 35° anno di età.

     I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere a) e b) del precedente comma potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso negli anni successivi.

     Le modalità di svolgimento dei concorsi straordinari ed i requisiti per parteciparvi sono fissati con decreto del Presidente della Repubblica.

     I vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente, nominati:

     a) sottotenente in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di cui all'art. 2, numeri 1 e 2, della legge 29 maggio 1967, n. 371;

     b) vicebrigadiere in servizio continuativo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono stati nominati sottufficiali, nello stesso anno solare, gli appuntati ai sensi dell'art. 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

     Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalità per la partecipazione degli ufficiali e sottufficiali, di cui al precedente comma, a corsi straordinari di preparazione e aggiornamento.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in complessive lire 12.893 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1983, si provvede per l'anno 1983 mediante utilizzazione, per pari importo, dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 7 del presente decreto.

 

          Artt. 9.17. [4]

 

          Art. 18.

     Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono annotare, con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalità delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.

     Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

     Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

     Tuttavia, nel caso di più violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

 

          Art. 19.

     Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale.

     La prova documentale di cui al comma precedente deve essere fornita anche quando le merci, in relazione alle quali il pagamento è stato operato, siano state cedute dopo lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento di esse.

     Le merci si presumono cedute nei casi previsti dall'art. 53, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     I rimborsi delle somme pagate per l'imposta sul valore aggiunto rimangono regolati unicamente dalle disposizioni concernenti detta imposta.

     Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute negli articoli dal 10 fino al presente articolo.

 

          Art. 20.

     Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo a quello della scadenza del termine indicato nel settimo comma dello stesso art. 11. L'ammontare del debito di imposta gravante sui prodotti giacenti a tale data nei depositi gestiti in regime SIF e su quelli giacenti, sempre a tale data, nei depositi doganali e non destinati all'esportazione, risultante da apposito inventario, redatto dal competente ufficio finanziario in contraddittorio con l'esercente il deposito, deve essere pagato entro sessanta giorni dalla predetta data.

     Le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, 17 e 18 del presente decreto hanno effetto dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore.

 

          Art. 21. [5]

 

          Art. 22.

     Per le somme riscosse mediante versamenti diretti a partire dalla decade successiva quella in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto la misura dell'aggio di riscossione, di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al sessanta per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

     L'esattore, entro tre mesi dalla data di cui al precedente comma, può chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° maggio 1983.

 

          Art. 22 bis. [6]

     Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) l'ultimo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 7 dello stesso decreto";

     2) l'ultimo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennità l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 7 dello stesso decreto".

 

          Art. 23.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

TABELLA 1

Organici ed avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della

Guardia di finanza

(omissis)

 

 

TABELLA 2

Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza

(omissis)

 

 

TABELLA 3

Progressione dell'aumento degli organici degli ufficiali della Guardia di finanza

(omissis) [7]

 

 

TABELLA 4

Progressione dell'aumento degli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della

Guardia di finanza

(omissis) [8]

 

 

TABELLA 5

Numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente della

guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 804 del 1973. [9] [10]

(omissis)


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 27 novembre 1982, n. 873.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

[3] Articolo modificato dall'art. 15 della L. 19 febbraio 1992, n. 142, dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[4] Articolo abrogato dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, di conversione.

[5] Articolo modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 2 della L. 10 marzo 1986, n. 61, con decorrenza dal 1 marzo 1986.

[6] Articolo inserito dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, di conversione.

[7] Viene omessa la tabella sostituita dalla tabella 2 della L. 28 giugno 1986, n. 338.

[8] Viene omessa la tabella sostituita dalla tabella 3 della L. 28 giugno 1986, n. 338.

[9] Il titolo della presente tabella è stato così modificato dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, di conversione.

[10] Tabella sostituita dall'art. 6 della L. 25 maggio 1989, n. 190, abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità ivi stabilite all'art. 70.