§ 66.1.28 – L. 9 ottobre 1964, n. 986.
Abolizione del Monopolio statale delle banane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:09/10/1964
Numero:986


Sommario
Art. 1.      Il monopolio del trasporto marittimo delle banane, del commercio delle stesse e della loro lavorazione industriale, compresa quella dei sottoprodotti, istituito con [...]
Art. 2.      L'Azienda monopolio banane - A.M.B. - è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i servizi ad essa affidati con il regio [...]
Art. 3.      I ruoli dell'Azienda monopolio banane, di cui all'allegato 1 al regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880, ed alla tabella allegata alla legge 3 febbraio 1963, n. 73, sono [...]
Art. 4.      I beni mobili e immobili, nonchè le altre attività patrimoniali dell'Azienda monopolio banane, sono trasferiti, dalla data della sua soppressione, nel patrimonio [...]
Art. 5.      Le norme particolari occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi comprese quelle sulla vigilanza sanitaria relativa al commercio delle banane, saranno [...]
Art. 6.      Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della soppressa Azienda monopolio banane sono inseriti nei rispettivi stati di previsione dell'Amministrazione [...]
Art. 7.      Il personale appartenente ai ruoli previsti dal precedente art. 3, che abbia prestato almeno 15 anni o, se trattasi di ex combattenti o assimilati, almeno 13 anni di [...]
Art. 8.      Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate


§ 66.1.28 – L. 9 ottobre 1964, n. 986. [1]

Abolizione del Monopolio statale delle banane.

(G.U. 27 ottobre 1964, n. 264).

 

     Art. 1.

     Il monopolio del trasporto marittimo delle banane, del commercio delle stesse e della loro lavorazione industriale, compresa quella dei sottoprodotti, istituito con regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni, è abolito con effetto dal 1° gennaio 1965.

     A decorrere dall'anzidetta data, è istituita una imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e sulle farine di banane.

     La misura di detta imposta è stabilita in lire 70 per chilogrammo di banane fresche ed in lire 350 per chilogrammo di banane secche di farina di banane [2].

     Per le banane di produzione nazionale, l'imposta è corrisposta dal produttore all'atto della vendita ed è accertata e riscossa, per conto dello Stato, dagli uffici comunali delle imposte di consumo competenti per territorio. Ai Comuni ed agli appaltatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo, compete l'aggio del 2 per cento sull'ammontare lordo delle riscossioni.

     Per le banane provenienti dall'estero, l'imposta è corrisposta dall'importatore all'atto dell'importazione ed è accertata e riscossa dalle dogane.

 

          Art. 2.

     L'Azienda monopolio banane - A.M.B. - è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i servizi ad essa affidati con il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni, sono esercitati, da tale data e fino a quella della soppressione del regime di monopolio e comunque non oltre il 31 dicembre 1964, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     Alla gestione di tali servizi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento in vigore per l'anzidetta Amministrazione.

 

          Art. 3.

     I ruoli dell'Azienda monopolio banane, di cui all'allegato 1 al regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880, ed alla tabella allegata alla legge 3 febbraio 1963, n. 73, sono trasferiti, con il relativo personale, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     Il personale previsto dall'art. 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 73, che presti la propria opera presso l'Azienda, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno un triennio, è inquadrato, anche in soprannumero, subordinatamente al giudizio favorevole espresso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base degli elementi di giudizio esistenti presso l'Azienda monopolio banane, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva prevista dalla tabella allegata alla precitata legge.

     I ruoli anzidetti si estingueranno con la soppressione dei posti che a mano a mano si renderanno vacanti nelle qualifiche meno elevate.

     Al personale di cui al presente articolo sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

          Art. 4.

     I beni mobili e immobili, nonchè le altre attività patrimoniali dell'Azienda monopolio banane, sono trasferiti, dalla data della sua soppressione, nel patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

          Art. 5.

     Le norme particolari occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi comprese quelle sulla vigilanza sanitaria relativa al commercio delle banane, saranno stabilite con apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla data della pubblicazione della legge stessa sulla Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 6.

     Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della soppressa Azienda monopolio banane sono inseriti nei rispettivi stati di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nel bilancio dello Stato ed in quelli dell'Azienda e dell'Amministrazione predette le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 7.

     Il personale appartenente ai ruoli previsti dal precedente art. 3, che abbia prestato almeno 15 anni o, se trattasi di ex combattenti o assimilati, almeno 13 anni di servizi computabili agli effetti del trattamento di quiescenza, può chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo beneficiando di un aumento di anni di servizio fino ad un massimo, rispettivamente, di 5 o di 7 anni, da valere sia ai fini del compimento dell'anzianità per il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

     Gli aumenti previsti dal precedente comma non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo un'anzianità superiore a quella che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti di età o di servizio stabiliti per il collocamento a riposo.

     La domanda di cessazione dal servizio può essere avanzata, entro il termine indicato nel primo comma, anche dal personale che non si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso per poter chiedere il collocamento a riposo. A detto personale verranno corrisposte:

     1) una indennità pari a tante mensilità di stipendio, di quote di aggiunta di famiglia, di indennità integrativa speciale, di assegno temporaneo e di assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, quanti sono gli anni di servizi prestati computabili agli effetti del trattamento di quiescenza;

     2) una somma corrispondente a sei mensilità dei predetti emolumenti aumentata di tante mensilità quanti sono gli anni di servizi indicati nel punto 1) eccedenti i sei, fino ad un massimo complessivo di dodici mensilità.

     Il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari riscattato è considerato come servizio di ruolo agli effetti dell'applicazione dei precedenti primo e terzo comma.

     Gli aumenti per le campagne di guerra e per servizi speciali previsti dalle vigenti disposizioni si computano anche per il personale indicato nel terzo comma ai soli fini dell'indennità di cui al punto 1).

     Agli effetti del computo delle predette mensilità di cui ai punti 1) e 2), la frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per un anno intero di servizio; non si tiene conto di quella inferiore a sei mesi.

     L'Amministrazione deve provvedere al collocamento a riposo o alla cessazione dal servizio del personale che ne faccia domanda, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

     Le domande di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio possono essere respinte qualora sia in corso un provvedimento disciplinare a carico del dipendente.

     Il servizio prestato dal personale che abbia fruito dei benefici di cui al precedente terzo comma non può essere valutato, ai fini del trattamento di quiescenza nè ad alcun altro fine, nel caso di nuova assunzione nella stessa od in altra Amministrazione, salvo che non vengano restituite le somme riscosse in applicazione del comma stesso.

 

          Art. 8.

     Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La misura di lire 70 di cui al presente comma è stata elevata a lire 90 dall'art. 1 del D.L. 14 dicembre 1965, n. 1334.