§ 98.1.27847 - Legge 27 novembre 1982, n. 873.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/11/1982
Numero:873


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali, con le seguenti modificazioni


§ 98.1.27847 - Legge 27 novembre 1982, n. 873.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali.

(G.U. 29 novembre 1982, n. 328)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 9 è soppresso;

     All'art. 11, al quarto comma, le parole "non inferiore a 100.000 metri cubi" sono sostituite con le seguenti: "non inferiore a 50.000 metri cubi", e le parole: "appartenenti, in tutti i casi suindicati, allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale" sono sostituite con le seguenti: "gestiti, in tutti i casi suindicati, da aziende appartenenti allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale o comunque utilizzati per conto delle predette aziende mediante contratti pluriennali di deposito";

     All'art. 21, al secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",limitatamente ai depositi per uso commerciale";

     Dopo l'art. 22, è inserito il seguente:

     "Art. 22-bis. - Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) l'ultimo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 7 dello stesso decreto";

     2) l'ultimo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennità l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 7 dello stesso decreto"";

     Alla tabella 5, nel titolo è soppressa la parola: "effettivo".

     Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. 10 luglio 1982, n. 430, e agli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.L. 31 luglio 1982, n. 486, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente alla data del 1° agosto 1982 nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli imbottigliatori, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 22 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, nonché quelle contenute negli artt. 3 e 4 del D.L. 1° ottobre 1979, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1979, n. 599.