§ 98.1.18579 - Legge 10 maggio 1983, n. 180.
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/05/1983
Numero:180


Sommario
Art. unico.      Tra gli interventi per far fronte alle emergenze previsti dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, [...]


§ 98.1.18579 - Legge 10 maggio 1983, n. 180.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

(G.U. 14 maggio 1983, n. 131)

 

     Art. unico.

     Tra gli interventi per far fronte alle emergenze previsti dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, devono intendersi comprese le ordinanze immediatamente esecutive con le quali il Ministro per il coordinamento della protezione civile, acquisito il preventivo assenzo del Consiglio dei Ministri, dispone sospensioni o differimenti di termini, anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.