§ 98.1.27713 - D.L. 29 dicembre 1983, n. 745 .
Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/12/1983
Numero:745


Sommario
Art. 1.  Proroga dei termini
Art. 2.  Contributi per la ricostruzione e la riparazione
Art. 3.  Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27713 - D.L. 29 dicembre 1983, n. 745 [1].

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

(G.U. 31 dicembre 1983, n. 358)

 

     Art. 1. Proroga dei termini

     1. Il termine previsto nel primo comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, relativo alla durata della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogato al 30 giugno 1984 per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal predetto commissario, con esclusione di ogni iniziativa nuova che comporti ulteriori oneri a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

     2. Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito negli articoli 5, 9, secondo comma, 13 e 23-bis del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 30 giugno 1984.

     3. Alla stessa data del 30 giugno 1984 è prorogato il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, già prorogato con legge 23 dicembre 1982, n. 940.

     4. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere prorogate fino al 30 giugno 1984.

 

          Art. 2. Contributi per la ricostruzione e la riparazione

     1. Il contributo massimo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento fissato con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'edilizia residenziale agevolata, moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare, nei limiti previsti dallo stesso art. 9.

     2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

     a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

     b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12;

     c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici nonchè di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti, alla data del sisma, di interesse storico, artistico e monumentale ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     3. Le spese relative al ripristino dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.

     4. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

 

          Art. 3. Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione

     1. Il secondo comma dell'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è sostituito dai seguenti:

     " La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

     a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

     b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

     c) la valutazione provvisoria del contributo massimo ammissibile con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

     La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:

     elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

     progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

     relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico;

     calcoli statici;

     computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

     calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;

     eventuale rideterminazione del contributo massimo ammissibile.

     Gli atti indicati al comma precedente sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti nonchè in ordine alla congruità dei prezzi di perizia ".

     2. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo le commissioni di cui all'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo massimo ammissibile ai sensi del presente decreto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

     3. Nei trenta giorni successivi il sindaco emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere espresso dalla commissione comunale.

     4. Con lo stesso atto, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come provvisoriamente determinato sulla base del progetto esecutivo e del relativo computo metrico nei limiti massimi indicati nel precedente art. 2, con riserva di rideterminare, a consuntivo, l'ammontare definitivo del contributo.

     5. In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco determina il contributo massimo ammissibile, riservandosi la formale assegnazione dello stesso successivamente all'avvenuta integrazione dei fondi.

     6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle domande già presentate.

     7. I fondi assegnati ai comuni a valere sulle disponibilità di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e non ancora impegnati, sono utilizzati in misura non inferiore al 75 per cento per gli interventi di ricostruzione e di riparazione del patrimonio edilizio privato.

     8. Entro il 30 giugno 1984 i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati adottano o modificano il piano regolatore generale o aggiornato il piano di ricostruzione, ai sensi dell'art. 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in deroga ad ogni altra diversa disposizione.

     9. Al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di riparazione i comuni dichiarati disastrati e quelli dichiarati gravemente danneggiati possono apportare varianti ai piani esecutivi di cui all'art. 28, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, salvo l'obbligo a carico dei comuni disastrati dell'adozione dei citati piani esecutivi.

     10. A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, prorogate da ultimo con l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n. 376.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 110, D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, fatta salva la disposizione di cui all'art. 94 dello stesso D.Lgs. n. 76/1990, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.