§ 17.3.11B - Legge 13 agosto 1979, n. 376.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:13/08/1979
Numero:376


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonchè dei termini di sospensione del pagamento dei [...]


§ 17.3.11B - Legge 13 agosto 1979, n. 376.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonchè dei termini di sospensione del pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976.

(G.U. 17 agosto 1979, n. 225)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonchè dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     Il termine previsto dall'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato al 30 giugno 1979 dall'art. 3-ter del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981 limitatamente alle cessioni di beni e servizi indicate nelle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma ed a quelle indicate nelle lettere b), c), e) ed f) del quinto comma del citato art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     La sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, disposta per il periodo di un anno dall'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, è prorogata, a favore dei soggetti ivi indicati, per due mesi.

     La sospensione di cui al precedente comma è concessa nella misura del 50 per cento sull'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali per ulteriori sei mesi.

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'art. 7 e del primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'art. 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonchè dell'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi ed altri oneri, nel termine di un settennio a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo alla decadenza del beneficio della sospensione.

     Per le imprese che sono state riconosciute, entro il 30 giugno 1979, disastrate o gravemente danneggiate ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 1° luglio 1976, n. 28, e 18 dicembre 1976, n. 64, il termine per la rateazione di cui al comma precedente è elevato ad un decennio.