§ 98.1.27644 - D.L. 26 giugno 1981, n. 333 .
Proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/06/1981
Numero:333


Sommario
Art. 1.      Le funzioni attribuite al commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del [...]
Art. 1 bis.  [3]
Art. 1 ter.  [4]
Art. 1 quater.  [5]
Art. 1 quinquies.  [6]
Art. 1 sexies.  [7]
Art. 2.      L'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente
Art. 2 bis.  [13]
Art. 2 ter.  [14]
Art. 2 quater.  [15]
Art. 2 quinquies.  [16]
Art. 3.      Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e, in particolare, per quelli di cui agli articoli [...]
Art. 3 bis.  [19]
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente
Art. 5 bis.  [21]
Art. 5 ter.  [22]
Art. 5 quater.  [23]
Art. 5 quinquies.  [24]
Art. 5 sexies.  [25]
Art. 5 septies.  [26]
Art. 5 octies.  [27]
Art. 5 novies.  [28]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27644 - D.L. 26 giugno 1981, n. 333 [1] .

Proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980.

(G.U. 30 giugno 1981, n. 177)

 

     Art. 1.

     Le funzioni attribuite al commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 24 novembre 1980, sono prorogate, per il pieno completamento degli interventi già avviati alla data del presente decreto, sino a data non successiva al 31 dicembre 1981, che sarà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 1 bis. [3]

     All'art. 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto il seguente comma:

     “Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25''.

 

          Art. 1 ter. [4]

     Il quarto comma dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

     “Sono altresì ammesse a contributo, fino al 25% del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti è assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980''.

 

          Art. 1 quater. [5]

     Dopo il secondo comma dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunti i seguenti:

     “Dall'importo del contributo, determinato ai sensi del comma precedente, va detratto l'importo del contributo già disposto ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali.

     Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di riparazione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti è assegnato il contributo pari all'intera spesa necessaria per la riparazione, nei limiti di quanto disposto dai commi precedenti, sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita nel centro abitato e non abitata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980''.

 

          Art. 1 quinquies. [6]

     All'art. 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono soppresse le parole: ``artigiano, commerciante o operatore turistico'' ed è aggiunto il seguente comma:

     “L'assegnazione dei contributi ha luogo prescindendo dalla decorrenza del termine di novanta giorni qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione del proprietario da cui risulti esplicita rinuncia''.

 

          Art. 1 sexies. [7]

     Al secondo comma dell'art. 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo le parole: ``alla data anzidetta'', sono aggiunte le seguenti: e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento nè clandestino alla data del 23 novembre 1980''.

 

          Art. 2.

     L'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

     “I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al successivo terzo comma. Le predette commissioni, elette entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato, è attribuito un compenso a carico del fondo di cui al precedente art. 3 nella misura di 1. 5.000 (cinquemila). In deroga all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva alla esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori [8] .

     La domanda, da prodursi nel termine perentorio del 30 giugno 1982, deve essere corredata da perizia giurata, e, nei casi indicati dalla legge, da progetto esecutivo redatto da professionista abilitato e dalla indicazione dell'azienda di credito presso la quale l'avente diritto intende riscuotere il contributo.

     I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma, possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

     Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia. Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia, ed entro il 30 settembre 1981 per le perizie presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge [9] .

     La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda di concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dal parere della commissione [10] .

     L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.

     I provvedimenti concessivi di cui al primo e al precedente comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.

     Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 [11] .

     Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 saranno effettuati secondo la apposita procedura commissariale, con priorità per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero, purchè le relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per le procedure indicate al comma precedente, il comune, salvo espressa rinunzia dell'interessato, provvede a disporre la trasmissione, alle competenti commissioni di cui al presente articolo, delle domande corredate da perizie dalle quali risultino anche danni, cagionati dal terremoto, diversi da quelli indicati dall'art. 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ovvero danni stimati di valore superiore a lire 10 milioni, dandone immediata comunicazione all'interessato [12] .

     Nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i richiedenti possono ritirare la domanda presentata al commissario riservandosi la presentazione di nuova domanda ai sensi della presente legge.

     Le commissioni di cui al presente articolo esaminano con priorità:

     le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attività agricole per le quali il CIPE entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed a valere sui fondi a ciò destinati, provvede ad una prima ripartizione tra i comuni di fondi destinati a tali interventi;

     le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori;

     le perizie relative alle domande trasmesse dal commissario ai sensi del precedente decimo comma.

     Il commissario indicherà analiticamente al CIPE l'eventuale fabbisogno di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si farà fronte sulle disponibilità della presente legge".

 

          Art. 2 bis. [13]

     Il terzo comma dell'art. 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

     “Agli interventi di competenza di amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo III, e titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ''.

     Il quinto ed il sesto comma del medesimo art. 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono sostituiti dai seguenti:

     “Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di ricostruzione degli istituti universitari nonchè delle esigenze connesse alla istituzione ed al completamento delle Università della Basilicata e di Salerno ivi comprese le residenze per gli studenti universitari, con priorità per quelle delle facoltà scientifiche.

     Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, i provveditorati alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite convenzioni''.

 

          Art. 2 ter. [14]

     I commi dal secondo all'ottavo dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono sostituiti dai seguenti:

     “Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonchè a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.

     La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonchè da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma.

     Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.

     E' istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'art. 3.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprima entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo è corrisposto dalla direzione provinciale del tesoro, per il tramite dell'azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilità speciale in ragione del:

     a)50% del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

     b)restante 50% del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma''.

 

          Art. 2 quater. [15]

     I termini di cui al quinto e dodicesimo comma dell'art. 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati di sessanta giorni per i comuni che hanno rinnovato il consiglio comunale nella tornata elettorale del 21 e 22 giugno 1981 e di trenta giorni per gli altri comuni.

 

          Art. 2 quinquies. [16]

     [17].

     Quando sia già stata fissata la data di esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio, su istanza del conduttore da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice, sentito il comune, con particolare riguardo ai programmi abitativi in corso di realizzazione, può fissare una nuova data di esecuzione del provvedimento di rilascio in conformità a quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

     Nelle regioni Basilicata e Campania è comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio.

 

          Art. 3.

     Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e, in particolare, per quelli di cui agli articoli 7, 17 e 60 della stessa legge, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane e gli enti pubblici, sono autorizzati ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attività di istituto sotto il profilo tecnico.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono soppressi.

     Al sesto comma dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte, in fine, le parole: Analoga convenzione possono stipulare i comuni disastrati'' [18] .

     Il termine previsto dall'art. 71 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è elevato a sessanta giorni.

 

          Art. 3 bis. [19]

     Al primo comma dell'art. 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo le parole: “destinati ad uso pubblico,'', sono aggiunte le seguenti: “o comunque di rilevante interesse pubblico,''.

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

     "Entro il 28 maggio 1981, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri commissario straordinario del Governo, individua, nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili, anche se comprendenti edifici da demolire, nonchè le zone di recupero del patrimonio edilizio, dandone comunicazione al CIPE con l'indicazione del numero degli alloggi al realizzare e da recuperare sulle aree stesse".

     Il quarto comma dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

     "L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare, nonchè la revoca delle concessioni di aree ove l'assegnatario non abbia, alla data di entrata in vigore della presente legge, dato formale e sostanziale inizio ai lavori. I commissari straordinari del Governo sono competenti per tutti gli atti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione".

 

          Art. 5.

     L'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

     "Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, sono costituiti, per il biennio 1981-82, due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, amministrati, rispettivamente, dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo ai sensi dei precedenti articoli 80 e 82.

     I fondi, le cui disponibilità affluiscono ad apposite contabilità speciali istituite presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato sono alimentati dalla complessiva somma di lire 1.500 miliardi. Per l'anno 1981, le quote da assegnare ai predetti fondi restano determinate, rispettivamente, in lire 300 miliardi e in lire 150 miliardi.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i commissari straordinari di cui al precedente primo comma, sono determinate le somme da destinare, a valere sulla complessiva somma di lire 1.500 miliardi di cui al presente articolo, alle spese di organizzazione finalizzate agli interventi edilizi di cui al presente titolo.

     Alla complessiva quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della rimanente somma di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto esclusivamente agli interventi negli altri comuni. Tale quota costituisce anticipazione della Cassa depositi e prestiti al Ministero del tesoro, concessa, al tasso vigente per i mutui, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima e rimborsabile in venti annualità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la somministrazione della somma anticipata.

     Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 miliardi, relativa all'anno 1982, il Ministro del tesoro è autorizzato, nel quadro della manovra complessiva di bilancio che sarà determinata in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo, a stipulare convenzioni per la contrazione di prestiti esteri, nonchè per il ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa" [20] .

 

          Art. 5 bis. [21]

     Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissari straordinari del Governo, sono autorizzati ad apportare varianti ed integrazioni alla individuazione delle aree e degli edifici effettuata ai sensi degli articoli 80 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dandone entro dieci giorni comunicazione al CIPE.

     Le varianti e le integrazioni di cui al comma precedente possono anche essere finalizzate all'inclusione di ulteriori opere di urbanizzazione necessarie all'organica attuazione del programma di intervento originario, nonchè di aree ed edifici da destinare ad attività industriali, artigianali, commerciali il cui trasferimento risulti indispensabile per l'attuazione del programma straordinario.

     Per l'esecuzione degli interventi relativi ad eventuali varianti apportate al programma originario ai sensi del presente articolo i commissari straordinari del Governo possono affidare in concessione le opere previste ai soggetti già individuati come concessionari sulla base delle norme di cui all'art. 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 5 ter. [22]

 

          Art. 5 quater. [23]

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 4-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, il locatario di immobili dichiarati inagibili è esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilità e l'abitabilità degli immobili medesimi";

 

          Art. 5 quinquies. [24]

     I comuni che, ai sensi dell'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, del commissario straordinario per le zone terremotate, hanno individuato e requisito aree destinate all'installazione di alloggi precari per le famiglie terremotate, possono espropriare tali aree destinandole ad attrezzature pubbliche o ad edilizia residenziale pubblica, compatibilmente con le norme previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici vigenti.

     Le aree espropriate ai sensi del precedente comma dal comune di Napoli possono essere utilizzate, su richiesta del sindaco di Napoli, commissario straordinario del Governo, per finalità connesse con l'attuazione dei piano straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     Gli espropri di cui al presente articolo sono finanziati con i fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 5 sexies. [25]

     Le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania, istituite con decreto 4 luglio 1981 del Ministro per i beni culturali e ambientali, sono trasformate in soprintendenze. Alla copertura delle vacanze determinate in altre sedi a seguito delle assegnazioni del personale alle indicate sezioni operative si provvede in sede di immissione in ruolo, nelle qualifiche iniziali, del personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285.

 

          Art. 5 septies. [26]

     Al personale indicato nell'art. 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, non si applica la limitazione prevista dall'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, ferma restando la misura della indennità giornaliera prevista dal succitato art. 15. La presente norma si applica a decorrere dal 24 luglio 1981.

 

          Art. 5 octies. [27]

     I termini di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, sono prorogati ulteriormente al 31 dicembre 1981 esclusivamente a favore dei soggetti residenti nei comuni dichiarati disastrati per l'intera loro area territoriale dagli appositi decreti presidenziali previsti dalla legge.

     Non è comunque applicabile nei confronti dei predetti soggetti l'art. 1-quater del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, per quanto concerne la corresponsione in favore del creditore degli interessi di mora.

 

          Art. 5 novies. [28]

     Il provveditorato alle opere pubbliche della Campania è autorizzato ad istituire una sezione staccata ad Avellino ed una a Salerno, per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di accelerare la esecuzione delle opere di ricostruzione dal terremoto di competenza dello Stato [29].

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 6 agosto 1981, n. 456.

[2]  Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[3]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Capoverso così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Capoverso così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Capoverso così sostituito dalla legge di conversione.

[11]  Capoverso così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Capoverso così sostituito dalla legge di conversione.

[13]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[14]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[15]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[16]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[17]  Comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551.

[18]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[19]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[20]  Capoverso così modificato dalla legge di conversione.

[21]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[22]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791.

[23]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[24]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[25]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[26]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[27]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[28]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[29]  Il termine di cui al presente comma è stato differito, da ultimo, al 31 dicembre 1991 dall'art. 2 della L. 20 maggio 1991, n. 158.