§ 98.1.26498 - Legge 26 luglio 1988, n. 291.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/07/1988
Numero:291


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, è convertito in legge con le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di [...]


§ 98.1.26498 - Legge 26 luglio 1988, n. 291.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.

(G.U. 27 luglio 1988, n. 175)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. (Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamità naturali). - 1. Per l'anno 1988 i trasferimenti di risorse dal Fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono disposti solo se la giacenza di fondi su dette contabilità speciali sia inferiore al 30 per cento dell'insieme delle quote assegnate dal CIPE per l'anno 1988.

     2. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalità indicate nell'art. 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, possono essere disposti solo se le giacenze dei fondi sulle contabilità speciali risultino inferiori al 30 per cento delle rispettive autorizzazioni disposte per l'anno 1988.

     3. In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti sulle contabilità stesse.

     4. I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale sulle aperture di credito, di cui all'art. 15 della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, sempre che l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.

     5. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui all'art. 15 della richiamata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ha luogo:

     a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;

     b) in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a stati di avanzamento, corredati da copia autentica delle prescritte fatture;

     c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Il 5 per cento di cui alla lettera c) del comma 5 è riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.

     7. Ulteriori assegnazioni ai fini di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dal Ministro del tesoro su documentata richiesta da parte degli uffici competenti, nella misura necessaria per assicurare la continuità degli interventi.

     8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accerterà preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e la compatibilità degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, individuando il relativo fabbisogno finanziario.

     9. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i lavori pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di ogni altro ente pubblico, l'importo massimo concedibile, per anticipazioni, è fissato nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione è corrisposta previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori medesimi. Sono in ogni modo fatte salve le modalità di anticipazione eventualmente diverse, previste nei contratti già stipulati dall'ente appaltante in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     10. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti dalla richiamata legge n. 219 del 1981 e da altre successive disposizioni concernenti interventi a favore di zone colpite da calamità naturali, sulle somme giacenti, sulle contabilità speciali aperte allo stesso titolo presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonchè sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilità speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dalle leggi anzidette.

     11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa nè determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilità speciali.

     12. Gli atti eventualmente compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice".

     All'art. 2, nel comma 4 sono premesse le parole: "Per le finalità di cui ai commi 1 e 2"; le parole: "degli istituti di credito speciale" sono sostituite dalle seguenti: "del CREDIOP, emessi in relazione alle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3".

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. (Norme per il riconoscimento della invalidità civile). - 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile" - di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.

     2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore - che assume la denominazione "commissione medica superiore e di invalidità civile" - di cui all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

     3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

     4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia.

     5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

     6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza.

     8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

     9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

     10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità".

     All'articolo 4:

     nel comma 1 sono premesse le parole: "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1988,";

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. La disposizione recata nel secondo comma, n. 3), del testo sostitutivo di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori.

     2-ter. Restano validi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'art. 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. L'agevolazione di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto da imprese artigiane e dalle imprese ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".

     All'art. 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. All'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: "All'art. 17, comma 1, del suddetto testo unico" sono aggiunte le seguenti: "con effetto dal 17 luglio 1986"";

     L'art. 8 è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. (Modifica della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale). - 1. La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 9 milioni per le società con capitale da lire 200 milioni a lire 499 milioni; lire 18 milioni per le società con capitale da lire 500 milioni a lire 999 milioni; lire 30 milioni per le società con capitale da lire 1.000 milioni a lire 4.999 milioni; lire 60 milioni per le società con capitale da lire 5.000 milioni a lire 9.999 milioni; lire 120 milioni per le società con capitale oltre 10.000 milioni; lire 2 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e lire 500 mila per le società di altro tipo. I versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrati entro il 30 giugno 1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti con il presente articolo e quelli già pagati.

     2. Dei maggiori o dei minori versamenti, rispetto a quanto dovuto in base al comma 1 per l'anno 1988, effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 ed il 30 giugno 1988, si dovrà tener conto per il computo di versamenti da effettuare per l'anno 1989 che, pertanto, dovranno essere integrati di quanto ancora dovuto o ridotti dell'eccedenza pagata per il 1988.

     3. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società dichiarate fallite, dalle società ammesse alla procedura di concordato preventivo e dalle società delle quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società poste in liquidazione a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui la società è stata posta in liquidazione.

     4. Entro il 31 luglio di ogni anno le società devono depositare nelle cancellerie presso le quali sono iscritte l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annuale di cui sopra, in originale o copia autenticata, ed in esenzione da bollo, tributi ed oneri previdenziali.

     5. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di omissione o ritardo nel versamento della tassa, il semplice ritardo nel deposito previsto dal comma 4 è punito con la sanzione amministrativa di lire centomila.

     6. Il mancato deposito nei termini dell'attestazione suddetta non sospende l'iscrizione e le certificazioni inerenti la pubblicità degli atti societari.

     7. All'art. 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del presente decreto-legge"".

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 2.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, sentite le competenti commissioni permanenti delle Camere, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonchè, per tali categorie, dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti che diano luogo alla riduzione della capacità lavorativa;

     b) una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidità all'entità della minorazione e delle malattie;

     c) una più idonea determinazione della riduzione della capacità lavorativa, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.

     2. Il Ministro della sanità, entro due mesi dall'emanazione delle norme delegate di cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali norme delegate.