§ 80.5.357 – L. 16 maggio 1984, n. 138.
Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:16/05/1984
Numero:138


Sommario
Art. 1.      I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'art. 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre [...]
Art. 2.      Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che hanno indetto gli esami di cui all'art. 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito [...]
Art. 3.      Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque, con effetto non posteriore al 1° giugno 1985, gli idonei, che non siano stati ancora immessi nei [...]
Art. 4.      Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, i giovani, assunti per l'attuazione del progetto-contratto relativo alla Scuola superiore della pubblica [...]
Art. 5.      In conformità ai princìpi stabiliti dagli articoli precedenti, i posti di organico disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le regioni, [...]
Art. 6.      Dopo l'espletamento delle procedure previste dall'art. 5, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono essere autorizzate, con [...]
Art. 7.      Le somme occorrenti per provvedere, dal 1° gennaio 1984, al trattamento economico dei giovani occupati presso
Art. 8.      Le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applicano ai fini degli accreditamenti spettanti alle regioni, anche per [...]
Art. 9.      Per la definizione dei rapporti instaurati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei settori diversi da quelli [...]
Art. 10.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.330 miliardi per l'anno 1984, in lire 1.977 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 2.477 [...]


§ 80.5.357 – L. 16 maggio 1984, n. 138.

Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(G.U. 18 maggio 1984, n. 136).

 

     Art. 1.

     I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'art. 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'art. 26-ter del predetto decreto-legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneità.

     I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità che deve essere certificato dall'amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parità di merito, da quelli di cui all'art. 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalità di svolgimento del medesimo, nonchè la composizione delle commissioni saranno determinati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente.

     I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati dalle singole amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

     I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale. La riserva di cui all'art. 26-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

     I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che le amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali.

 

          Art. 2.

     Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che hanno indetto gli esami di cui all'art. 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, provvederanno alla copertura dei posti di cui al primo comma dell'articolo 26-quinquies del predetto decreto-legge mediante l'immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle vacanti, per la quale gli interessati facciano espressa richiesta.

     Qualora per una stessa sede di servizio vengano presentate più domande, l'assegnazione avrà luogo nel rispetto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie.

     Le sedi di servizio che risultino disponibili per mancanza di aspiranti sono assegnate, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e rispettando l'ordine delle graduatorie, agli idonei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio in uffici ubicati nell'ambito della provincia o delle provincie limitrofe, anche se ricadenti, queste ultime, in regioni diverse.

     I posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai commi precedenti sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'art. 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, dopo l'espletamento delle procedure stabilite nei precedenti commi e dei concorsi di cui all'art. 1, non siano stati ancora immessi nei ruoli. Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 1.

     La riserva di cui all'art. 26-quinquies, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

 

          Art. 3.

     Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque, con effetto non posteriore al 1° giugno 1985, gli idonei, che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione dei precedenti articoli, sono collocati in soprannumero nei ruoli organici del personale di pari qualifica nell'amministrazione che ha indetto gli esami previsti dall'art. 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     In attesa della revisione delle dotazioni organiche ed in relazione alle effettive esigenze funzionali delle singole amministrazioni, potrà procedersi, con uno o più decreti da emanarsi anche in tempi successivi dal Ministro per la funzioni pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, al trasferimento da una amministrazione all'altra di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli del personale di pari qualifica dell'amministrazione ricevente, anche in soprannumero, e da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo. Il trasferimento delle singole unità di personale da una amministrazione all'altra sarà regolato dai criteri che, in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, saranno stabiliti in materia di trasferimento e mobilità del personale.

     Con la procedura di cui al comma precedente, e fino alla rideterminazione del fabbisogno organico, sarà fissata la percentuale dei posti vacanti, che possono essere coperti mediante concorso pubblico, nei ruoli interessati dal soprannumero; i posti che non siano messi a concorso sono resi indisponibili.

 

          Art. 4.

     Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, i giovani, assunti per l'attuazione del progetto-contratto relativo alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, continuano a prestare servizio presso la Scuola fino all'approvazione delle norme di riordino e di ristrutturazione della stessa.

 

          Art. 5.

     In conformità ai princìpi stabiliti dagli articoli precedenti, i posti di organico disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, i consorzi di comuni e provincie, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di turismo, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi o enti di bonifica, gli istituti autonomi case popolari e relativi consorzi, le università agrarie, le opere universitarie ed i consorzi di aree industriali, sono attribuiti, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dall'approvazione della graduatoria di merito, se posteriore, agli idonei che prestino servizio presso ogni singolo ente.

     Il 75 per cento dei posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, risultino ancora disponibili nelle provincie e nei comuni, nonchè tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nello stesso precedente comma, sono attribuiti, per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l'idoneità, agli idonei che ne facciano domanda e prestino servizio nell'ambito della stessa regione. A tal fine sarà individuato, a cura delle amministrazioni regionali, un contingente unico regionale, distinto per qualifiche funzionali costituito dagli idonei, secondo l'ordine d'iscrizione nelle graduatorie, che non abbiano trovato sistemazione in applicazione del precedente comma, i quali continuano, peraltro, a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano. Il presidente della giunta regionale è delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

     Per l'attuazione dei commi precedenti, gli enti sopra specificati sono tenuti a comunicare al Presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, entro il 31 marzo 1984, i pubblici concorsi.

     Fino a quando non saranno espletate le procedure di cui ai precedenti commi, gli enti indicati nel primo comma non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto cessa in ogni caso al compimento del novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o dalla approvazione della graduatoria di cui al primo comma, se successiva.

     Gli idonei, compresi nel contingente unico regionale di cui al secondo comma del presente articolo, che non siano stati ancora immessi nei ruoli degli enti indicati nel primo comma per mancanza di posti disponibili, sono collocati in soprannumero, con effetto comunque non posteriore al 1° giugno 1985, nei ruoli organici del personale di pari qualifica iniziale o equiparabile degli enti presso i quali prestano servizio.

     Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano qualifiche uguali o equiparabili a quella per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, i medesimi saranno collocati in soprannumero presso gli enti che hanno ruoli di personale con le relative qualifiche, ubicati nell'ambito della stessa regione. Il Presidente della giunta regionale è delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

     In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti, il Presidente della giunta regionale è delegato a procedere, con uno o più provvedimenti, da emanarsi anche in tempi successivi, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione provincie d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al trasferimento di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell'ente ricevente anche in soprannumero, in misura, comunque, non superiore al trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche.

     Tale limite potrà essere variato, in relazione alle effettive esigenze funzionali degli enti stessi, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Presidente della giunta della regione competente.

     Le regioni e gli altri enti indicati nel presente articolo, ai fini dell'erogazione delle somme di cui al successivo art. 7, devono provare tempestivamente, con specifiche delibere certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, in relazione ai termini ivi previsti.

     Le regioni e gli altri enti di cui sopra non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.

     Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e Bolzano che provvederanno a disciplinare, con propria legge, la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei agli esami di cui all'art. 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

          Art. 6.

     Dopo l'espletamento delle procedure previste dall'art. 5, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Ministro competente, in relazione a particolari esigenze funzionali dei singoli uffici, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con gli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali che ne facciano domanda. Ove per una stessa sede risultino più aspiranti, si applicano i criteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 7.

     Le somme occorrenti per provvedere, dal 1° gennaio 1984, al trattamento economico dei giovani occupati presso:

     a) le amministrazioni statali, sono annualmente iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata;

     b) le provincie, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate, sono annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato, sulla base di apposite certificazioni, le cui modalità saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

     c) le regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma dell'art. 5 della presente legge, esclusi quelli indicati nella precedente lettera b), sono annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro alle regioni, sulla base di apposita certificazione le cui modalità saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     I Ministri dell'interno e del tesoro potranno corrispondere, agli enti di cui alle precedenti lettere b) e c), anticipazioni trimestrali sulla base di apposita istanza annuale nella quale dovranno essere indicati, in particolare, il numero complessivo dei giovani occupati e l'ammontare globale della relativa spesa annuale presunta.

     Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente l'80 per cento della suddetta spesa annuale. Al definitivo conguaglio si provvederà sulla base della certificazione di cui al precedente comma. Le somme che, anche a seguito della mobilità del personale, dovessero risultare eccedenti rispetto alla effettiva spesa sostenuta, saranno portate in detrazione da quelle spettanti agli enti stessi a qualsiasi altro titolo.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applicano ai fini degli accreditamenti spettanti alle regioni, anche per la regolazione dei rapporti finanziari con le regioni medesime in dipendenza dei giovani occupati fino a tutto l'anno 1983.

     Il relativo onere farà carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo art. 10, secondo le modalità nello stesso previste.

 

          Art. 9.

     Per la definizione dei rapporti instaurati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei settori diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, continuano ad applicarsi le disposizioni della citata legge.

     Gli eventuali oneri faranno carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo art. 10, secondo le modalità nello stesso previste.

 

          Art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.330 miliardi per l'anno 1984, in lire 1.977 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, da destinare con priorità alle occorrenze di cui al precedente art. 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Occupazione giovanile (rifinanziamento delle leggi n. 21 del 1981 e n. 526 del 1982)".

     Agli oneri successivi al 1986, si provvede annualmente con legge di bilancio.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.