§ 98.1.27909 - D.L. 30 dicembre 1986, n. 919 .
Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1986
Numero:919


Sommario
Art. 1.      1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile [...]
Art. 2.      1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 14 maggio [...]
Art. 3.      1. All'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola [...]
Art. 4.      1. Il saldo del 15 per cento di cui all'art. 15, primo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della [...]
Art. 5.      1. All'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma
Art. 6.      1. Il contributo per l'adeguamento abitativo previsto nell'art. 9, secondo comma, lettera a), e terzo comma della legge 14 maggio 1981, n. 219, è esteso agli emigrati, [...]
Art. 7.      1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive [...]
Art. 8.      1. Le disposizioni dell'art. 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali o [...]
Art. 9.      1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'art. 28, secondo comma, della legge 14 [...]
Art. 10.      1. La disposizione dell'art. 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in [...]
Art. 11.      1. L'esecuzione di lavori di importo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio [...]
Art. 12.      1. I segretari comunali che abbiano svolto attività in posizione di comando almeno per un anno presso comuni della Campania e della Basilicata, colpiti dal terremoto del [...]
Art. 13.      1. All'art. 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti "e che [...]
Art. 14.      1. La deroga prevista dalla norma di cui al punto C 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 giugno 1984 e successive modificazioni, richiamata nell'art. 3, [...]
Art. 15.      1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'art. 14, secondo comma, della [...]
Art. 16.      1. Le disposizioni più favorevoli contenute nel presente decreto si applicano sulla base delle prescrizioni dettate con l'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 28 [...]
Art. 17.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27909 - D.L. 30 dicembre 1986, n. 919 [1].

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata

(G.U. 31 dicembre 1986, n. 302)

 

     Art. 1.

     1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

     a) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 4, concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'art. 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80;

     b) quello indicato nell'art. 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

     c) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 2, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

     d) quello indicato nell'art. 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonchè alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

     e) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 1, in materia di imposta sul valore aggiunto.

     2. E' prorogato al 30 giugno 1987 il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 3 , dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti.

     3. E' prorogato al 31 marzo 1987 il termine indicato nell'art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente la redazione da parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal deposito dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

     2. L'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

     3. Fino al 31 dicembre 1988, nei comuni disastrati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono approvati decorsi sessanta giorni dal deposito degli atti presso i competenti uffici della regione.

 

          Art. 3.

     1. All'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola "medesimo" sono aggiunte le parole "maggiorato del 70 per cento".

     2. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste nell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune. [2]

     3. All'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

     "f) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

     g) fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale".

 

          Art. 4.

     1. Il saldo del 15 per cento di cui all'art. 15, primo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

     2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 5.

     1. All'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

     "Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito e i comuni per l'accesso ai mutui previsti nel precedente art. 9, nonchè per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento con onere a carico dei fondi previsti nel precedente art. 3".

 

          Art. 6.

     1. Il contributo per l'adeguamento abitativo previsto nell'art. 9, secondo comma, lettera a), e terzo comma della legge 14 maggio 1981, n. 219, è esteso agli emigrati, anche se stagionali, ancorchè alla data del sisma non occupassero stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare.

     2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiate dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario.

     3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.

     5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 2 il termine per la presentazione della domanda prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 31 dicembre 1987.

 

          Art. 7.

     1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ove abbiano assolto o assolvano entro il 31 marzo 1987 agli oneri di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

 

          Art. 8.

     1. Le disposizioni dell'art. 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali o di nuove costruzioni di uffici demaniali, messi a disposizione dei Ministeri ivi indicati, nonchè per i completamenti di opere in centri abitati, di competenza dei predetti Ministeri, avviate anche prima dell'evento sismico del 1980.

 

          Art. 9.

     1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'art. 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, accedono ai benefici previsti nella citata legge con le condizioni stabilite nell'art. 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

 

          Art. 10.

     1. La disposizione dell'art. 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'art. 28, secondo comma, della stessa legge n. 219.

 

          Art. 11.

     1. L'esecuzione di lavori di importo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata anche ad imprese artigiane non iscritte nell'albo nazionale dei costruttori.

 

          Art. 12.

     1. I segretari comunali che abbiano svolto attività in posizione di comando almeno per un anno presso comuni della Campania e della Basilicata, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, possono essere inquadrati, a domanda, previo assenso dell'amministrazione locale ove hanno prestato servizio, in posti della carriera direttiva vacanti presso la medesima amministrazione alla data del 31 dicembre 1986.

 

          Art. 13.

     1. All'art. 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti "e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi stabiliti nello stesso art. 22. Entro lo stesso termine le imprese ubicate nei comuni disastrati aventi un numero di addetti superiore a trenta unità e da delocalizzare accedono ai contributi previsti nell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni".

 

          Art. 14.

     1. La deroga prevista dalla norma di cui al punto C 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 giugno 1984 e successive modificazioni, richiamata nell'art. 3, comma 16, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applica anche in sede di adozione o rielaborazione dei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 15.

     1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

 

          Art. 16.

     1. Le disposizioni più favorevoli contenute nel presente decreto si applicano sulla base delle prescrizioni dettate con l'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, in quanto compatibili.

 

          Art. 17.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 110 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto, fatta salva la disposizione di cui all'art. 94 dello stesso D.Lgs. 76/1990.

[2]  Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 26 gennaio 1987, n. 20.