§ 98.1.28907 - D.L. 7 luglio 1995, n. 272 .
Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/07/1995
Numero:272


Sommario
Art. 1.  Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
Art. 2.  Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato
Art. 3.  Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico
Art. 4.  Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69
Art. 5.  Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria
Art. 6.  Interessi su depositi e conti dello Stato
Art. 7.  Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT
Art. 8.  Operazioni di "Prestito titoli"
Art. 9.  Monete commemorative o celebrative
Art. 10.  Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della difesa
Art. 11.  Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98
Art. 12.  Gabinetti dei Ministri
Art. 13.  Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica
Art. 14.  Fondi delle prefetture
Art. 15.  Ente "Colombo '92" in liquidazione
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 98.1.28907 - D.L. 7 luglio 1995, n. 272 [1].

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT

(G.U. 10 luglio 1995, n. 159)

 

     Art. 1. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

     1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

     "1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione".

     2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:

     “2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:".

     3. Al comma 1 dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "h-bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.".

     4. Nell'art. 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.".

     5. L'art. 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 (Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato). -- 1. I conferimenti di cui all'art. 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

     2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.

     3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

     4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.".

 

          Art. 2. Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato

     1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

 

          Art. 3. Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico

     1. L'esenzione prevista dall'art. 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

 

          Art. 4. Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69

     1. Alla contabilità speciale di cui all'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

 

          Art. 5. Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria

     1. L'art. 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. -- 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.".

 

          Art. 6. Interessi su depositi e conti dello Stato

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonchè gli interessi sul "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di cui all'art. 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.

 

          Art. 7. Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT

     1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

     2. Il Ministro del tesoro provvede alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni di cui al comma 1. A tale fine il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonchè per gli interessi turistici e locali. Entro novanta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni interessati, possono esercitare, a parità di condizioni, il diritto di prelazione, direttamente ovvero tramite società partecipate. Le partecipazioni del Centro ittico tarantino campano S.p.a. sono cedute a titolo oneroso alla Regione Campania e ai comuni interessati, dietro loro richiesta, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella Regione Puglia, da cedere con corrispondenti modalità.

     3. Il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, di cui all'art. 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e alla legge 4 maggio 1983, n. 168, è soppresso. I crediti vantati dallo stesso comitato verso le società controllate sono trasferiti al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. Il comitato medesimo consegna, entro trenta giorni, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -- Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti -- i libri contabili, gli inventari e rende il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

     4. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT ha facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per essere assunto, per le esigenze connesse alla liquidazione del comitato stesso, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la procedura di cui all'art. 10 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed anche in soprannumero salva la facoltà di presentare, entro il medesimo termine, domanda ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste per gli enti in ristrutturazione dall'art. 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     5. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del comma 4, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'art. 9.

 

          Art. 8. Operazioni di "Prestito titoli"

     1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonchè, per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono pagati i dividendi.

     2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonchè ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli stessi contratti sono esenti dalla tassa di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 e successive modificazioni.

     3. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia su di essi atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione la costituzione in garanzia da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su detti beni atti di disposizione.

     4. La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non è sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualità di intermediario.

     5. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge.

 

          Art. 9. Monete commemorative o celebrative

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui è demandata anche la provVista dei relativi metalli, anche preziosi.

     2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.

     3. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.

 

          Art. 10. Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della difesa

     1. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è sostituito dal seguente:

     "5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma. Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.".

 

          Art. 11. Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98

     1. Le commissioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono integrate con tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con diritto di voto.

     2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'art. 9.

 

          Art. 12. Gabinetti dei Ministri

     1. Tra gli enti ed istituti amministrativi di cui all'art. 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.

     2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.

 

          Art. 13. Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica

     1. All'art. 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "Corte costituzionale" sono inserite le seguenti: ", nonchè della Presidenza della Repubblica".

     2. All'art. 20, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'art. 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: "Presidenze", sono aggiunte le seguenti: "e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima".

 

          Art. 14. Fondi delle prefetture

     1. I fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture, sono accreditati nella contabilità speciale di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

     2. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "di sicurezza pubblica," sono inserite le seguenti: "al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali,".

 

          Art. 15. Ente "Colombo '92" in liquidazione

     1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1993, n. 579, si intendono ricompresi anche i relativi beni mobili e strumentali.

 

          Art. 16. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 6 marzo 1996, n. 110, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.