§ 12.2.11 - L. 26 novembre 1993, n. 483.
Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.2 banca d'Italia
Data:26/11/1993
Numero:483


Sommario
Art. 1.      1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro.
Art. 2.      1. Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui [...]
Art. 3.      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno [...]
Art. 4.      1. Non appena completato il collocamento dell'emissione di cui all'art. 3, il saldo del conto transitorio di cui al medesimo art. 3 viene trasferito in un conto istituito presso la Banca [...]
Art. 5.      1. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi, [...]
Art. 6.      1. Il conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" non può presentare saldi a debito del Tesoro.
Art. 7. 
Art. 8.      1. A far tempo dal giorno in cui avviene il trasferimento dal conto transitorio al conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" del netto ricavo dei titoli collocati per [...]
Art. 9.      1. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, [...]
Art. 10.      1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia può disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la [...]
Art. 11. 
Art. 12.      1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


§ 12.2.11 - L. 26 novembre 1993, n. 483.

Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi.

(G.U. 26 novembre 1993, n. 282).

 

     Art. 1.

     1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro.

 

     Art. 2.

     1. Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui all'art. 3, viene trasferito il giorno successivo in apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale.

     2. La durata e il piano di ammortamento dei titoli di cui al comma 1 sono stabiliti dal Ministro del tesoro con il relativo decreto di emissione.

     3. L'ammontare dei titoli di cui al comma 1, detenuti dalla Banca d'Italia, è portato in deduzione, ai fini del calcolo dell'imposta di bollo sui biglietti e titoli fiduciari emessi dall'istituto di emissione, ai sensi dell'art. 11 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.

     4. Relativamente ai titoli di cui al comma 1, nella determinazione del reddito d'impresa soggetto ad IRPEF, IRPEG e ILOR, non si tiene conto dei costi, dei ricavi, delle rimanenze, nè delle differenze fra valore di rimborso e costo d'acquisto.

 

     Art. 3.

     1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi.

     2. I titoli di cui al comma 1 avranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato.

     3. Tale netto ricavo è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1.

     4. Con decreto del Ministro del tesoro è determinato il tasso di interesse di cui al comma 3.

 

     Art. 4.

     1. Non appena completato il collocamento dell'emissione di cui all'art. 3, il saldo del conto transitorio di cui al medesimo art. 3 viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria", e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo.

     2. Sul conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della Banca d'Italia.

     3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro del tesoro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, fino al loro rimborso.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto di cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'art. 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.

     5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui sopra.

 

     Art. 5.

     1. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi, eventualmente modificato ai sensi dell'art. 9, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro.

     2. Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e successive modificazioni.

     3. Ove il saldo di fine mese del conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" risulti inferiore del 50 per cento dell'ammontare di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il giorno 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi.

     4. Ove il saldo di fine mese risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il mese successivo, deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo indicando gli eventuali provvedimenti correttivi.

 

     Art. 6.

     1. Il conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" non può presentare saldi a debito del Tesoro.

     2. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Tesoro, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro del tesoro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto.

 

     Art. 7. [1]

     1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.

 

     Art. 8.

     1. A far tempo dal giorno in cui avviene il trasferimento dal conto transitorio al conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" del netto ricavo dei titoli collocati per l'importo di cui all'art. 3, sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30 e modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, nonchè le altre disposizioni non compatibili con la presente legge.

 

     Art. 9.

     1. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui all'art. 5, comma 1.

     2. Il Ministro del tesoro può altresì, con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale.

 

     Art. 10.

     1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia può disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa. Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi.

     2. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non può eccedere il 17,5 per cento della raccolta.

     3. Con provvedimento di carattere generale la Banca d'Italia fissa:

     a) gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;

     b) la misura delle aliquote, per il computo di riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta, fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2;

     c) le modalità di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;

     d) le penalità da applicare per le inadempienze all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti percentuali.

     4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonchè delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non può comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto.

     5. La Banca d'Italia può prevedere lo svincolo parziale o totale delle somme depositate per gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.

     6. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

     7. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in applicazione delle previsioni del presente articolo.

 

     Art. 11. [2]

 

     Art. 12.

     1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 8 del D.Lgs. 43/1998.